Diritto del concessionario sulla cappella costituisce un diritto reale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 10 gennaio 2019, n. 467.

La massima estrapolata:

Il diritto del concessionario sulla cappella costituisce un diritto reale assimilabile alla superficie (e, più precisamente, una volta che sia stata edificata, alla proprietà superficiaria della stessa) e, come tale, suscettibile, tra l’altro, di possesso, a condizione, naturalmente, che sia stata rilasciata la relativa concessione amministrativa, per cui, prima o, comunque, in mancanza del suo rilascio, l’area, in quanto demaniale, non è suscettibile di diritti in favore di terzi né di possesso ad usucapionem.

Ordinanza 10 gennaio 2019, n. 467

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16883-2014 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) che, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliati a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che, unitamente all’Avvocato (OMISSIS), li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2263/2013 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, ha concluso per l’infondatezza del primo motivo, l’inammissibilita’ del secondo motivo e l’accoglimento del terzo motivo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con citazione notificata il 29/3/2000, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Alessandria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere, per quanto ancora interessa, la condanna degli stessi a spostare l’aggitto del cornicione in facciata ed il canale di gronda con pluviale della cappella funeraria (OMISSIS), riportandoli all’interno dell’area (OMISSIS) del Cimitero di (OMISSIS).
I convenuti si sono costituiti chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione del diritto a mantenere la cappella sull’area cimiteriale n. (OMISSIS) con cornicione aggittante sull’area n. (OMISSIS) e con i canali di gronda sporgenti fuori dalla cappella.
Il tribunale, con sentenza n. 194 del 2010, ha rigettato la domanda ritenendo che l’area (OMISSIS) era stata concessa nello stato di fatto in cui si trovava al momento della concessione e, quindi, con lo sporto di parte avversa gia’ presente.
Il (OMISSIS) ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande formulate in primo grado.
Gli appellati, costituendosi in giudizio, hanno chiesto, per l’ipotesi di riconoscimento del diritto del (OMISSIS) al subalzo della cappella (OMISSIS), che fosse dichiarato l’acquisto, per usucapione, della porzione di terreno occupato dalla cappella (OMISSIS) sul sedime contiguo, poi acquistato dal (OMISSIS), con riferimento al cornicione aggittante sull’area n. (OMISSIS) ed ai canali di gronda sporgenti.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), ad eliminare e/o a spostare l’aggetto del cornicione di facciata ed il canale di gronda con pluviale della cappella (OMISSIS) che impediscono il subalzo dell’edicola (OMISSIS), riportandoli all’interno dell’area (OMISSIS).
La corte, in particolare, dopo aver premesso, in fatto, che: l’area n. (OMISSIS) concessa alla famiglia (OMISSIS) e’ stata edificata a cappella negli anni 50; – l’area n. (OMISSIS), concessa a (OMISSIS), e’ stata costruita alla fine degli anni 80; – il consulente tecnico d’ufficio ha accertato lo sconfinamento del manufatto (OMISSIS); ha osservato che: “la disciplina dei sepolcreti privati, come contenuta nel regolamento di polizia mortuaria allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, non prevede la consuetudine tra le modalita’ di acquisizione dei sepolcri che insistono sul terreno demaniale, quale quello deputato ai cimiteri”; “esistono in siffatta materia due ambiti, quello civile e quello amministrativo e quello amministrativo e’ caratterizzato dalla natura concessoria dell’area, poi destinata alla costruzione della tomba privata”; “in forza dell’articolo 824 c.c. si crea un diritto soggettivo nel privato, diritto che se e’ leso e’ tutelabile anche dinnanzi all’A.G…. ma tale diritto affievolisce dinnanzi alla P.A….”; “il concessionario quindi cumula in se sia il diritto di sepolcro che il diritto sul sepolcro, ma non puo’ travalicare la porzione assegnata, come avvenuto nella specie con la parziale occupazione da parte della famiglia (OMISSIS) del mappale (OMISSIS), mappale poi divenuto oggetto di concessione al (OMISSIS)”; ed infatti, “la distinzione tra i beni pubblici e beni privati non discrimina due categorie concettuali di proprieta’ ma soltanto due categorie giuridiche di beni, la prima delle quali presenta un peculiare regime giuridico (inalienabilita’, inusuca(pi)bilita’…)”; inoltre, “la porzione (OMISSIS) era stata concessa a privati ma poi i concessionari avevano retrocesso al Comune l’area, la quale era rimasta in possesso della P.A. dall’agosto del 1985 al 1989 quando venne concessa a (OMISSIS)”; “le retrocessioni, che furono piu’ di una… evidenziano la persistenza della natura demaniale dell’area, in relazione alla quale non e’ opponibile l’usucapione”: “nessuna usucapione e’ quindi invocabile da parte appellata… sia perche’ la concessione costituisce per la P.A. uno dei modi di disposizione del bene, di per se configgente con un disinteresse per il bene, sia perche’ in concreto l’area era stata retrocessa in piu’ occasioni al Comune e quindi anche in concreto si era realizzato il permanere (del) potere autoritativo/demaniale di disposizione del bene”. In definitiva, secondo la corte, l’area concessa al (OMISSIS), in quanto demaniale e di proprieta’ della P.A. era libera da ogni peso e come tale utilizzabile nella sua interezza dal concessionario, con la conseguenza che – a fronte degli sconfinamenti perpetrati, “che non sono stati contestati da parte convenuta” ed, in ogni caso, accertati dal consulente tecnico d’ufficio con l’allegato 3 e le osservazioni dallo stesso svolte nell’elaborato del 18/10/2006 – “l’occupazione del mappale (OMISSIS) dei (OMISSIS) con l’aggetto del cornicione e del canale di gronda risulta abusiva e la stessa deve essere rimossa per permettere al titolare della concessione (OMISSIS)”, e cioe’ il (OMISSIS), “di godere della porzione oggetto di concessione nella sua interezza”. La corte, quindi, ha ordinato l’eliminazione e/o lo spostamento del cornicione e del canale di gronda che impediscono il subalzo dell’edicola (OMISSIS) nell’area di sua pertinenza (OMISSIS) e gli stessi devono essere riportati all’interno dell’area (OMISSIS), unica area oggetto di concessione ai (OMISSIS).
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), con ricorso notificato il 18.26/6/2014, hanno proposto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
Ha resistito, con controricorso notificato il 18.19/9/2014, (OMISSIS).
Le parti hanno depositato memorie.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di sepolcreti privati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975 e del relativo regime concessorio, oltre che del’articolo 824 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “la disciplina dei sepolcreti privati, come contenuta nel regolamento di polizia mortuaria allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, non prevede la consuetudine tra le modalita’ di acquisizione dei sepolcri che insistono sul terreno demaniale”, senza tener conto del fatto che, nel caso in esame, la consuetudine, lungi dall’aver rappresentato una modalita’ di acquisizione dell’area sepolcrale, ha informato il contenuto del provvedimento concessorio emesso dal Comune perche’, per prassi invalsa da tempo immemorabile – che il Comune di (OMISSIS) ha espressamente formalizzato con la Delib. Giunta Comunale 5 marzo 1998 – l’area e’ stata data in concessione al (OMISSIS) nel 1989 nello stato in cui si trovava, e cioe’ con le misure esistenti in loco e non sulla carta, vale a dire al netto dei volumi occupati dalle edicole confinanti, tra cui quella dei (OMISSIS). Nel momento in cui, nel 1989, l’area (OMISSIS) e’ stata data in concessione al (OMISSIS), quindi, non vi era alcun sconfinamento in atto per l’ovvia ragione che gia’ dal 1951 esisteva sull’area (OMISSIS) confinante l’edicola funeraria della famiglia (OMISSIS), con tutti i suoi manufatti. I ricorrenti, inoltre, hanno censurato la sentenza impugnato nella parte in cui rimanda al contenuto della perizia svolta in primo grado per l’individuazione dello sconfinamento, laddove, in realta’, il consulente tecnico d’ufficio, al quale non e’ mai stato conferito l’incarico di verificare le aree date in concessione dal Comune, si e’ limitato ad individuare il confine attuale tra le costruzioni e, dando per scontato che cappelle e le aree corrispondessero a quelle concesse dal Comune, ha concluso che “il confine… non e’ rispettato da entrambi i confinanti”.
2. Il motivo e’ infondato. I ricorrenti, infatti, lamentano la violazione e/o la falsa applicazione delle norme in materia di sepolcreti privati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975 e del relativo regime concessorio, oltre che del’articolo 824 c.c., sul rilievo che la corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che l’area e’ stata data in concessione al (OMISSIS) nel 1989 nello stato in cui si trovava, e cioe’ al netto dei volumi gia’ occupati dalle edicole confinanti, tra cui quella dei (OMISSIS). La sentenza impugnata, tuttavia, non ha accertato, in fatto, che tale concessione sia stata effettivamente rilasciata, in ragione della prassi invalsa da tempo immemorabile nel Comune di (OMISSIS) che la sopravvenuta Delib. Giunta Comunale 5 marzo 1998 avrebbe solo ratificato con effetto retroattivo, nello stato in cui l’area si trovava. A fronte (della mancanza) di tale accertamento, quindi, i ricorrenti, intanto avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione delle norme in materia di sepolcreti privati, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, e del relativo regime concessorio, oltre che dell’articolo 824 c.c., nell’interpretazione che gli stessi ne hanno offerto (e cioe’ tale da comprendere, quale fonte di integrazione del contenuto delle concessioni gia’ concesse, anche la predetta consuetudine) solo se ed in quanto avesse preliminarmente censurato, nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore, l’omesso esame da parte della corte dei fatti (a tal fine) decisivi, vale a dire l’effettiva sussistenza di tale consuetudine, da un lato, e l’effettiva conformazione ad essa, in virtu’ di una Delib. giunta municipale successiva, della concessione gia’ rilasciata al (OMISSIS) nel 1989: cio’ che, nella specie, non e’ invece accaduto, avendo i ricorrenti lamentato solo la violazione delle norme suddette come se la fattispecie concreta fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dagli stessi desiderati. Ne’ puo’ valere la censura, che i ricorrenti hanno articolato nel medesimo motivo, che riguarda il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio e la mancanza dell’accertamento da parte della stessa di un effettivo sconfinamento. La corte d’appello, infatti, con statuizione che i ricorrenti non hanno specificamente censurato, ha, sul punto, accertato che gli sconfinamenti ai danni del (OMISSIS)”… non sono stati contestati da parte convenuta”. Ed e’ noto che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293 del 2016). Gli stessi ricorrenti, del resto, ammettono che il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che “il confine… non e’ rispettato da entrambi i confinanti”. D’altro canto, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, e’ necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 19427 del 2017). Non solo: in tema di impugnazioni civili, le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell’atto del procedimento di merito – da specificamente indicarsi da parte del ricorrente – ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimita’ risultino consentito il controllo “ex actis” della relativa veridicita’ nonche’ la valutazione della decisivita’ della questione (Cass. n. 2707 del 2004; Cass. n. 7696 del 2006; Cass. n. 12532 del 2011; Cass. n. 20636 del 2013, per la quale “le contestazioni difensive della consulenza tecnica d’ufficio… devono essere sollevate nella prima udienza successiva al deposito della relazione…”). Nel caso in esame, i ricorrenti, da un lato, non hanno riprodotto, nel ricorso per cassazione, le censure che, nel giudizio di merito, avrebbero formulato alle conclusioni della consulenza tecnica, cosi’ come, dall’altro lato, non hanno indicato specificamente in quale atto del procedimento di merito cio’ sia (tempestivamente) avvenuto ed, in ogni caso, non hanno sufficientemente riprodotto, in ricorso, il testo della consulenza che hanno inteso censurare (cfr., sul punto, Cass. n. 12703 del 2015, in motiv.).
3.Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ignorato, nonostante la sua portata decisiva, che, con scrittura privata del 9/12/1989, e cioe’, pochi mesi dopo la concessione dell’area cimiteriale al (OMISSIS), quest’ultimo ha acquistato dalla famiglia (OMISSIS) la comproprieta’ del muro di confine della cappella (OMISSIS) senza contestare il supposto sconfinamento sull’area a lui concessa. E cio’ significa, hanno proseguito i ricorrenti, che il (OMISSIS), acquistando la comproprieta’ del muro dell’edicola (OMISSIS), sulla quale ha appoggiato la sua, senza chiedere l’arretramento della cappella entro i supposti confini dell’area in concessione, aveva accettato quello stato dei luoghi e lo ha accettato perche’ quello era lo stato nel quale l’area gli e’ stata concessa, per cui non ha il diritto di sopraelevare il nuovo sepolcro, oltre a quello di esistente, ne’ il diritto di pretendere l’eliminazione, da sepolcro esistente, di quelle parti sovrastanti il muro di confine, e cioe’ il cornicione e la pluviale, presenti sin dal momento della sua costruzione nel 1951.
4.11 motivo e’ infondato. Il thema decidendum, cosi’ come descritto nella sentenza impugnata, non ha, infatti, in alcun modo investito la questione dell’accettazione da parte del (OMISSIS) dello stato nel quale l’area gli era stata concessa in conseguenza della scrittura privata del 9/12/1989 con la quale lo stesso aveva acquistato dalla famiglia (OMISSIS) la comproprieta’ del muro di confine della cappella (OMISSIS). Ed e’ noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimita’ (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). La sentenza impugnata, in quanto depositata dopo l’11/9/2012, e’, del resto, assoggettata all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza del giudice d’appello puo’ essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Ed e’ noto come, secondo le Sezioni Unite (Cass. n. 8053 del 2014), tale norma consente di denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che – relativamente al solo giudizio di fatto – si tramuta in una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita’ della sentenza, in cui tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare non una questione o un punto della sentenza, quanto il “fatto storico”, principale ovvero secondario (cioe’ dedotto in funzione di prova di un fatto principale), il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno indicato se, come e quando, nel corso del giudizio di merito, il fatto, che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, sia stato dedotto, quanto meno ai fini, come sopra espressi, che gli stessi hanno ritenuto di poter perseguire.
5.Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di usucapione con riferimento ai sepolcri privati, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che gli appellati potessero invocare l’usucapione laddove, in realta’, il destinatario della concessione acquista un diritto reale assimilabile ad diritto di superficie ed avente ad oggetto, in un primo tempo, la facolta’ di costruzione dell’edicola funeraria, e che, una volta realizzata l’opera, si sostanzia nella proprieta’ della stessa ed e’ alienabile, prescrivibile, espropriabile nonche’ suscettibile di possesso e di usucapione, con il conseguente diritto, nei rapporti tra privati, di mantenere la cappella funeraria cosi’ come edificata, con quelle particolare forme e caratteristiche, vale a dire, nella specie, nelle condizioni esistenti sin dal 1951.
6. Il motivo e’ infondato. In effetti, come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, nel sistema vigente, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che ha approvato il regolamento di polizia mortuaria, il quale, per la parte che interessa, ricalca la disciplina del precedente regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, la costruzione di cappelle gentilizie o familiari (id est: la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale) puo’ avvenire all’interno o all’esterno dei cimiteri (Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 cit., articolo 90). Nel primo caso, l’area cimiteriale e’ assoggettata al regime del demanio pubblico (articolo 824 c.c., comma 2) e segue la condizione giuridica di questo (articolo 823 c.c., comma 1). La condizione giuridica dell’area cimiteriale, tuttavia, non ne esclude l’utilizzazione da parte dei privati, come accade per effetto della sua concessione in godimento temporaneo, come e’ previsto espressamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 cit., articolo 92. Il problema posto dal ricorso e’ quello di individuare il regime giuridico applicabile alla costruzione delle cappelle realizzate in area cimiteriale, trattandosi, piu’ specificamente, di stabilire se, una volta che tale area e’ data in concessione ai privati, la stessa e’, o meno, suscettibile, e in quale misura, di usucapione in favore di un terzo. La soluzione del problema richiede che sia preliminarmente qualificato il diritto che, salvo configurazione specifica contenuta nell’atto di concessione, e’ conferito al privato con l’atto di concessione. Nella giurisprudenza di questa Corte, tale diritto e’ stato qualificato dapprima come diritto reale particolare suscettibile di alienazione, prescrizione o espropriazione per pubblica utilita’ salvo particolari limitazioni (Cass. n. 3311 del 1984: “il diritto su costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di area cimiteriale, destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti (tomba, Cappella, ecc.) – fondato su una concessione amministrativa di terreno demaniale (articolo 824 cod. civ.) – nei rapporti con gli altri privati si atteggia come un diritto reale particolare, suscettibile di trasmissione per atto inter vivos e per successione mortis causa…”) ed, in seguito, come diritto soggettivo di natura reale assimilabile alla superficie (Cass. n. 8197 del 1994), trattandosi di un diritto sulla costruzione distinto da quello sul suolo, la cui realita’ si esaurisce nel fatto che esso inerisce ad un immobile specifico, mentre la sua particolarita’ non sta nella sua temporaneita’, che si riscontra anche nella superficie come si ricava dagli articoli 953 e 954 c.c., quanto nell’assoggettamento del bene al controllo particolare dell’autorita’ pubblica che ne puo’ disporre l’estinzione attraverso la soppressione del cimitero. Dal diritto ora indicato, che come si e’ visto e’ il diritto sulla costruzione realizzata sopra o al di sotto dell’area cimiteriale, si distingue quello al sepolcro o alla tumulazione, il quale e’ un diritto di natura personale, che si acquista per avere realizzato la costruzione o per il fatto di trovarsi in un determinato rapporto di parentela con il concessionario (Cass. n. 9190 del 1997, in motiv.). Ne consegue che “nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro gia’ costruito nasce da una concessione da parte dell’autorita’ amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa) e, percio’, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della p.a. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione…” (Cass. n. 8804 del 2003, in motiv.; conf., Cass. n. 5923 del 1999, per la quale “il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare, al di sopra od al di sotto d’un’area cemeteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, e’ un diritto reale congenere del diritto di superficie…”; Cass. SU n. 8197 del 1994, per cui “il diritto sul sepolcro costruito nasce dalla concessione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un’area del terreno cimiteriale o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico, la concessione, di natura traslativa secondo l’opinione prevalente, crea, in capo al privato concessionario e nei confronti degli altri privati ai quali esso e’ pienamente opponibile iure privatorum, un diritto soggettivo perfetto, di natura reale particolare, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse, per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino alla Pubblica Amministrazione di esercitare il potere di revoca della concessione”; Cass. n. 3607 del 1983: “nel nostro ordinamento il diritto di sepolcro si fonda su una concessione da parte dell’autorita’ amministrativa di un’area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale in forza dell’articolo 824 cod. civ. e tale concessione, in quanto si riferisce all’uso specifico cui l’area stessa e’ permanentemente destinata, crea – a sua volta – nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, nei confronti degli altri privati; come tale alienabile, prescrivibile ed espropriabile, salvo le particolari limitazioni che siano previste dai regolamenti comunali, in base ai quali la concessione e’ stata fatta, o di essi modificativi….; iure pubblico e’ destinato ad affievolirsi nei confronti della p.a. concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito, qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero…”). Il diritto del concessionario sulla cappella costituisce, quindi, un diritto reale assimilabile alla superficie (e, piu’ precisamente, una volta che sia stata edificata, alla proprieta’ superficiaria della stessa) e, come tale, suscettibile, tra l’altro, di possesso: “… il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare al di sopra o al di sotto di un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, costituisce un diritto reale suscettibile di possesso, la cui manifestazione esteriore qualificante e’ data dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e la successiva disponibilita’ del manufatto” (Cass. n. 8804 del 2003, in motiv.; conf., Cass. n. 5923 del 1999, per la quale “il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare, al di sopra od al di sotto d’un’area cemeteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, e’ un diritto reale congenere del diritto di superficie e, pertanto, suscettibile di possesso, potere di fatto la cui manifestazione esteriore qualificante e’ data, appunto, dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e mediante la successiva disponibilita’ del manufatto’): a condizione, naturalmente, che sia stata rilasciata la relativa concessione amministrativa, per cui, prima o, comunque, in mancanza del suo rilascio, l’area, in quanto demaniale, non e’ suscettibile di diritti in favore di terzi (articolo 823 c.c. e articolo 824 c.c., comma 2) ne’ di possesso ad usucapionem (articolo 1145 c.c., comma 1). Nel caso in esame, la corte d’appello ha, in fatto, accertato, senza che tale statuizione sia stata censurata dai ricorrenti, che: “la porzione (OMISSIS) era stata concessa a privati ma poi i concessionari avevano retrocesso al Comune l’area, la quale era rimasta in possesso della P.A. dall’agosto del 1985 al 1989 quando venne concessa a (OMISSIS)”; “le retrocessioni, che furono piu’ di una… evidenziano la persistenza della natura demaniale dell’area, in relazione alla quale non e’ opponibile l’usucapione”: “… in concreto l’area era stata retrocessa in piu’ occasioni al Comune e quindi anche in concreto si era realizzato il permanere (del) potere autoritativo/demaniale di disposizione del bene”. Ne consegue la mancanza, al momento dell’introduzione del giudizio, nell’anno 2000, dell’esercizio del possesso ad usucapionem sulla (proprieta’ superficiaria della) cappella edificata dal (OMISSIS) per tutto il tempo richiesto dalla legge, e cioe’ vent’anni (articolo 1158 c.c.).
7. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi, dev’essere, quindi, rigettato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9.La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

Avv. Renato D’Isa

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