Il reato di omissione di atti d’ufficio è un reato di pericolo

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 5 dicembre 2018, n. 54426.

La massima estrapolata:

Il reato di omissione di atti d’ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela.

Sentenza 5 dicembre 2018, n. 54426

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/12/2017 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha richiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno ha, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno con cui (OMISSIS) era stato assolto perche’ il fatto non sussiste, ritenuto il medesimo, previo appello del P.M., non punibile per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p. comunque ritenuto sussistente in ordine al delitto di cui all’articolo 328 c.p. perche’, quale responsabile dell’area tecnica del Comune di (OMISSIS), nonostante varie segnalazioni intervenute tra il 21 agosto 2011 ed il 6 luglio 2012, circa la necessita’ di predisporre una ringhiera protettiva a monte del palazzo anfiteatro per come decisa nella conferenza di servizi del 30 agosto del 2012, intervento che doveva essere immediatamente realizzato per la tutela della pubblica incolumita’, rifiutava di porre in essere gli atti necessari, in (OMISSIS) sino al settembre 2012.
2. Ricorre (OMISSIS), per il tramite del difensore, deducendo i motivi di seguito specificati.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 570 e 593 c.p.p. e vizi cumulativi di motivazione in ordine all’inammissibilita’ dell’appello del P.M..
Osserva il ricorrente che le conclusioni del P.M. nel giudizio di primo grado erano state di assoluzione, circostanza che non consentiva ad altro P.M. dello stesso Ufficio di proporre appello che la legge il cui potere e’ assegnato alle sole figure del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale della Repubblica. L’inammissibilita’ dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di primo.
2.2. Violazione dell’articolo 328 c.p. e vizi cumulativi di motivazione.
Il ricorrente evidenza:
– la assenza di pericolo emerso anche all’esito dell’intervenuto collaudo del 17 giugno 2003, circostanza desunta dai pochi incidenti occorsi nel tempo;
– la mancata disponibilita’ del luogo interessato all’intervento in capo all’ufficio del ricorrente, in quanto sotto la custodia del (OMISSIS) s.p.a., giusta convenzione tra le parti risalente al 2003;
– l’incompetenza dell’ufficio del ricorrente in merito alla predisposizione delle transenne, tanto che le relative segnalazioni non erano mai pervenute a detto ufficio;
– l’assenza di un atto di rifiuto in quanto gli appena 29 giorni trascorsi dalla conferenza di servizi dal medesimo ricorrente indetta, risultava essere tempo compatibile ed adeguato alla luce di quanto era necessario effettuare per adempiere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato, circostanza che impone l’annullamento della sentenza perche’ il fatto non sussiste.
2. Deve preliminarmente rilevarsi l’infondatezza del primo motivo di ricorso per mezzo del quale si deduce l’inammissibilita’ dell’appello perche’ interposto dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Salerno (e, conseguentemente, il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale in primo grado), a fronte delle conclusioni assolutorie rassegnate nel giudizio di primo grado dal Pubblico Ministero.
L’articolo 570 c.p.p., comma 1, prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che l’impugnazione possa essere proposta anche dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni.
Ne consegue che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore generale presso la Corte d’appello possono proporre impugnazione indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero e anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte, perche’ l’interesse del pubblico ministero all’impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento adottato e in base a una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le conclusioni formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l’organo di accusa che, come tale, conserva comunque il potere di contestare l’esattezza della decisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia (Sez. 5, n. 38393 del 17/05/2017, Bruno, non massimata; Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251763 Sez. 1, n. 1391 del 06/12/1999, dep. 2000, D’Amico, Rv. 215226; v. in tema di impugnazione delle ordinanze cautelari, Sez. 2, n. 11209 del 09/02/2016, Rosi, Rv. 266427).
3. Risulta fondato il secondo motivo di ricorso con riferimento all’assenza di un rifiuto da parte del pubblico ufficiale oltre che di un reale ritardo tra il momento in cui il ricorrente e’ stato interessato ed il successivo intervento posto in essere.
3.1. Il Tribunale di Salerno aveva ritenuto che le note informative precedenti a quella inviata all’ufficio del ricorrente con cui era stato evidenziato il rischio per la pubblica incolumita’ durante gli svolgimenti di alcuni spettacoli all’interno dell’area portuale di Maiori, erano pervenute presso altri uffici del Comune (nota da parte della Regione Campania in data 15 giugno 2012) e, conseguentemente, non poteva addebitarsene la responsabilita’ al (OMISSIS) in quanto non vi era prova che fossero state a costui poste in visione ovvero, pur in precedenza giunte all’ufficio retto dal ricorrente (con riferimento alle note precedenti al 21 maggio 2012), cio’ fosse avvenuto in un periodo in cui la gestione dell’area interessata da un ipotetico intervento teso a rimuovere i rischi per l’incolumita’ pubblica, era demandata a societa’ privata, poi messa in liquidazione, che aveva in custodia l’immobile.
La segnalazione, quindi, pervenuta direttamente all’ufficio del ricorrente era certamente successiva all’incidente avvenuto in data (OMISSIS) in occasione del quale una persona aveva riportato gravi lesioni. A seguito di tale evento il ricorrente aveva indetto una conferenza di servizi assegnando l’incarico di effettuare un sopralluogo con redazione di apposito verbale al fine di predisporre misure idonee alla salvaguardia della incolumita’ pubblica ad un tecnico dell’ufficio; in data (OMISSIS) veniva eseguito con immediato successivo intervento, asseritamente effettuato il giorno dopo.
3.2. La Corte di appello, che ha modificato il giudizio ritenendo la responsabilita’ del ricorrente, pur ritenendo il fatto di particolare tenuita’ ex articolo 133-bis c.p., ha valorizzato la circostanza che, nonostante il grave incidente occorso il (OMISSIS), la conferenza di servizi del 20 agosto 2012 fosse stata convocata dal (OMISSIS) solo al fine di ovviare al precedente omesso intervento e solo per giustificare il proprio operato circa le occorse gravi lesioni, mentre correggeva la sentenza di primo grado in ordine alla data del provvedimento adottato, reso in realta’, non il giorno seguente all’intervento del tecnico comunale nominato, ma il 27 settembre 2012 successivo con la indicazione a margine del verbale di sopralluogo affinche’ si provvedesse in ordine alla predisposizioni di fioriere da utilizzare quali transenne, oltre che di insegne che individuassero la scala di servizio.
Proprio in ragione di cio’ la Corte territoriale ha valutato sussistere sia il rifiuto di intervenire che il conseguente ritardo nella adozione di idonee cautele, tra l’altro valorizzando le plurime precedenti comunicazioni e facendo presente che, a seguito di controlli effettuati alla fine di settembre non fosse stata predisposta la segnaletica e senza nulla riferire in ordine alla predisposizione delle fioriere quali transenne.
3.3. In tali termini ricostruita la condotta del ricorrente, deve rilevarsi come questa Corte abbia avuto modo di chiarire che il reato di omissione di atti d’ufficio e’ un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non gia’ di un atto urgente, bensi’ di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestivita’, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela (Sez. 6, n. 33857 del 07/05/2014, P.M. in proc. Bruno, Rv. 262076; Cass. Sez. 6, n. 13519 del 29/01/2009, Gardali e altri, Rv. 243684).
Per l’integrazione del delitto di rifiuto e omissione di atti d’ufficio ex articolo 328 c.p., comma 1, in relazione alla mancata adozione di uno specifico intervento teso a contrastare quanto segnalato da parte di soggetti istituzionali esterni all’ambito comunale (in tali termini dovendosi intendere anche le precedenti segnalazioni non giunte specificamente all’ufficio diretto dal ricorrente ovvero in epoca in cui tale ufficio non fosse competente in materia), e’ indispensabile innanzitutto la dimostrazione della situazione legittimante il potere di intervento da parte dell’organo a tanto deputato, affinche’ venga accertato il presupposto oggettivo la cui presenza impone l’intervento tempestivo del funzionario istituzionalmente preposto alla funzione di controllo delle fonti di pericolo che possono incombere sulla sicurezza pubblica; solo all’esito puo’ ritenersi sussistente un non consentito e penalmente rilevante rifiuto di adottare l’atto del proprio ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica deve essere compiuto senza ritardo dal pubblico ufficiale.
3.4. Da quanto sopra, a prescindere dalle evidenti aporie rilevabili in sentenza circa il riferimento alle missive mai pervenute all’ufficio del ricorrente, surrettiziamente evidenziate – nonostante si fosse dato atto dell’assenza di dimostrazione circa la conoscenza della loro ricezione da parte del (OMISSIS) – e della motivazione che avrebbe fondato la causale dell’indizione della conferenza di servizi, in alcun modo sorretta da valida motivazione, tanto piu’ necessaria con riferimento ad un giudizio che aveva modificato l’esito della sentenza di primo grado, ne discende che, in tanto puo’ ritenersi la sussistenza di un colpevole ritardo, in quanto il ricorrente avesse potuto nell’immediatezza e senza una adeguata verifica di quanto prospettato all’ufficio da costui diretto, intervenire.
A fronte della condotta del ricorrente che ha indetto una conferenza di servizi effettuata il 20 agosto 2012, un pedissequo affidamento dell’incarico di svolgere un sopralluogo che consentisse all’ente comunale di avere contezza della situazione e della esatta portata del provvedimento da adottare e, specificamente, della necessita’ di un immediato intervento in favore della pubblica incolumita’ (in ordine alla quale nessun elemento e’ dato scorgere in motivazione non essendo certo sufficiente fare riferimento all’invio di missive, di cui non si conosce la portata, ed all’incidente del 14 agosto del 2012), risulta evidente che un intervento nella predisposizione di quanto necessario per la delimitazione dell’area realizzato a pochi giorni di distanza dal sopralluogo delegato, non risulta in alcun modo implicare quanto sopra enunciato in ordine alla sussistenza dei presupposti del delitto contestato.
Seppur, infatti, al fine dell’integrazione del reato di rifiuto di atti di ufficio ex articolo 328 c.p., comma 1, l’indifferibilita’ deve essere accertata in base all’esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l’atto e’ preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l’assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quando cio’ sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254040), proprio la conferenza di servizi ed il successivo sopralluogo avrebbero consentito di intervenire adeguatamente, secondo tempi, come quelli ritenuti apoditticamente eccessivi, che non risultano significativi per ritenere un penalmente rilevante ritardo ovvero un rifiuto, sia pure implicito, di provvedere.
4. Da quanto sopra discende l’annullamento della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non

Avv. Renato D’Isa

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