Lavoratore ed il diritto al risarcimento del danno biologico

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 ottobre 2018, n. 26995

La massima estrapolata:

Al fine del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico occorre che il lavoratore che assume di aver contratto una determinata patologia a causa delle insane condizioni di lavoro provi il nesso eziologico tra l’esistenza della malattia e l’inadempimento da parte del datore in ordine alla cautele da porre in essere per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, non risultando sufficiente in tal senso la pur riconosciuta indennità, in via amministrativa, da parte dell’INAIL per malattia professionale.

Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26995

Data udienza 18 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19424/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS);
– intimata –
e da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F.(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4796/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/08/2012 r.g.n. 1358/2009.
LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.

OSSERVA

Con ricorso in data 16 febbraio 2009 (OMISSIS) appellava la sentenza notificatagli 19 gennaio 2009, mediante la quale l’adito giudice del lavoro di Napoli aveva rigettato la sua domanda di condanna della convenuta (OMISSIS) S.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non, derivato da patologia polmonare con marcato deficit ventilatorio, asseritamente provocata da insalubri condizioni di lavoro. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la societa’ convenuta, la quale resisteva all’interposto gravame, spiegando altresi’ appello incidentale condizionato, perche’ in caso di accoglimento della domanda la compagnia assicuratrice chiamata in causa fosse condannata a tenerla indenne per quanto dovuto all’attore. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 4796, pubblicata il 10 – 25 agosto 2012, rigettava l’impugnazione principale, compensando interamente tra le parti le spese relative al secondo grado del giudizio.
Trattasi di causa per risarcimento danni, segnatamente non patrimoniali (danno biologico), intentata dal lavoratore (OMISSIS) ex articolo 2087 c.c., per malattia professionale (deficit respiratorio dipeso da pretesa esposizione all’amianto in cantiere nautico dove l’istante aveva operato dagli anni 70′ sino alla fine del 1999). I giudici di merito hanno escluso il nesso di causalita’ tra l’assenta patologia e l’attivita’ in concreto svolta dall’attore (falegname – ebanista), per il fatto che costui non risultava essere stato mai in concreto esposto a disposizione di fibre di amianto. Non veniva espletata la consulenza tecnica di ufficio, richiesta dal (OMISSIS), siccome ritenuta in effetti superflua alla stregua di quanto gia’ emergente dagli atti di causa. Non risultava alcuna attestazione di esposizione qualificata all’amianto, pure assumendosi un riconoscimento di malattia professionale da parte dell’INAIL.
Avverso la pronuncia di appello, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con atto del 24 e 25 luglio 2013, rinotificato in data 13-14 agosto successivi, in base ai seguenti motivi: 1) difetto di motivazione e omesso esame relativo all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo al sopralluogo effettuato il (OMISSIS) dall’Unita’ operativa di prevenzione della Asl (OMISSIS), presso la ditta (OMISSIS) al fine di accertare la possibile esposizione delle maestranze alle fibre di amianto, secondo cui era emerso che 5 lavoratori su 8, pari al 60% delle maestranze, presentavano alterazioni radiologiche dell’apparato respiratorio tali da far richiedere ulteriori indagini strumentali. In proposito, a dire di parte ricorrente (che non ha riprodotto testualmente ed integralmente l’intero accertamento, ma soltanto alcuni passaggi, in violazione quindi delle prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) risultava documentalmente provato che le lavorazioni avvenivano in un unico ambiente, dove ancora nell’anno 1998, e cio’ a distanza di anni dalla L. n. 257 del 1992, vi erano materiali contenenti amianto. Inoltre, sulle imbarcazioni in rimessaggio, non ancora bonificate, vi era presenza del minerale, per altro di tipo friabile. La sentenza impugnata aveva omesso del tutto di considerare tale decisiva circostanza, sicche’ ne risultava inficiata la correttezza della valutazione e l’iter logico seguito. Infatti, la pronuncia non dava conto dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte e comunque acquisite e di tutte le tesi e dei documenti prospettati, dai quali emergeva l’unicita’ dell’ambiente lavorativo dove operavano le maestranze della (OMISSIS), nonche’ la presenza nel sito di fibre era aerodisperse di amianto;
2) violazione o falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, in quanto la sentenza di appello aveva preso in esame soltanto le risultanze dell’accertamento (rapporto di valutazione del rischio – 7.2.1998) commissionato dalla stessa convenuta, ma non gia’ la relazione finale, in data 23 settembre 1998, della Asl – Unita’ Operativa di prevenzione. Dalla succinta motivazione dell’impugnata sentenza emergeva come l’ambiente di lavoro fosse stato ritenuto immune da concreto pericolo per esposizione personale dei lavoratori, di modo che non vi sarebbe stata esposizione qualificata dei dipendenti all’asbesto, laddove la Corte distrettuale, applicata correttamente la disciplina di cui all’articolo 2087 c.c., avrebbe dovuto ritenere che anche la semplice presenza dei residui della lavorazione di amianto non fosse sufficiente a rendere salubre l’ambiente di lavoro, in ragione della conosciuta nocivita’ delle fibre volatili liberate dall’amianto, sicche’ l’omissione di idonee misure preventive costituiva violazione dell’obbligo di sicurezza;
3) ulteriore vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 10, n. 5, derivava dal fatto che, nonostante quanto allegato sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con quello di appello, la Corte distrettuale viceversa aveva escluso che fossero stati offerti spunti di indagine tali da giustificare la nomina di un consulente medico legale, laddove, in base alla giurisprudenza menzionata, avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilita’ in materia ex articolo 2087 c.c., valeva la regola ex articolo 1218 codice cit., secondo cui e’ il creditore agente per il risarcimento del danno lamentato e’ tenuto a provare la fonte del suo diritto, il nocumento e la sua riconducibilita’ al titolo dell’obbligazione, a tale scopo potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento, mentre e’ il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di dimostrare il proprio adempimento ovvero che l’inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile, dovendo quindi il datore di lavoro che intenda negare la propria responsabilita’ dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
VISTO il controricorso, con ricorso incidentale condizionato, nell’interesse della (OMISSIS) S.p.a. notificato in data 2 – 3 settembre 2013 presso la cancelleria presso questa Corte (non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma, ma in Napoli presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) designato quale procuratore speciale);
VISTO il controricorso per (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., giusta l’atto di fusione per incorporazione del 10 ottobre 2009, di cui alla relata del 28/29 agosto 2013.

CONSIDERATO

che il ricorso va disatteso, perche’ inammissibilmente tende a sovvertire in questa sede di legittimita’ quanto diversamente accertato ed apprezzato dalla Corte di merito, pero’ con adeguata e coerente argomentazione, immune da vizi logico-giuridici, quindi insindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.;
che, infatti, correttamente risulta applicato nella specie il principio di diritto (citando Cass. lav. n. 21203 del 30/06/2010 – 14/10/2010), secondo cui ai fini dell’accertamento della responsabilita’ del datore di lavoro per violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c., incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalita’ materiale tra l’inadempimento e il danno, mentre la colpa del datore di lavoro e’ oggetto, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., di una presunzione che e’ possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno (cfr. altresi’ Cass. lav. n. 2038 del 29/01/2013: l’articolo 2087 c.c., non configura un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, in quanto la responsabilita’ del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non e’ ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Ne’ la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o puo’ far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualita’ intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo piu’ o meno lungo, restandosi cosi’ fuori dall’ambito dell’articolo 2087 c.c., che riguarda una responsabilita’ contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. V. parimenti Cass. n. 3786 del 17/02/2009. V. ancora Cass. lav. n. 13956 del 03/08/2012, secondo cui, qualora sia accertato che il danno e’ stato causato dalla nocivita’ dell’attivita’ lavorativa per esposizione all’amianto, e’ onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia. Allo stesso modo si e’ pronunciata, in motivazione, la sentenza di Cass. lav. n. 2251 in data 17/11/2011 – 16/02/2012, citata a pag. 30 dello stesso ricorso de quo: “…La responsabilita’ del datore di lavoro di cui all’articolo 2087, e’ di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attivita’ lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza del danno e la nocivita’ dell’ambiente di lavoro, nonche’ il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (giurisprudenza costante, v. da ultimo Cass. 17.02.09 n. 3788)….”); che sul punto la Corte territoriale ha evidenziato le dichiarazioni con le quali il teste (OMISSIS) aveva precisato che il ricorrente, unico falegname alle dipendenze della (OMISSIS), di regola operava nei locali della falegnameria, sicche’ a tutto voler concedere il (OMISSIS) era stato esposto alla inalazione polveri di amianto soltanto nelle limitate ipotesi in cui aveva realizzato strutture in questione su imbarcazioni che presentavano il vano motore coibentato con amianto; che in base alla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice soltanto il 10% delle imbarcazioni in cantiere conteneva amianto nel rivestimento di alcune tubazioni della sala motori, laddove peraltro nelle conclusioni, pur confermandosi la presenza di materiali contenenti amianto in alcune parti del cantiere e della sala motore di alcune imbarcazioni, si escludeva che potesse configurarsi un pericolo per esposizione personale dei lavoratori a fibre aerodisperse; che le ulteriori circostanze riferite dal teste non solo erano assolutamente incoerenti con l’attivita’ produttiva descritta dallo stesso e con le risultanze dei suddetti accertamento ambientale, ma erano state riferite con un tale grado di genericita’ da non potersene in alcun caso tener conto, laddove d’altro canto dalla stessa testimonianza emergeva che il (OMISSIS) non effettuava saldature, non operava su caldaie o su pompe di condizionamento a vapore; che dalle prodotte certificazioni sanitarie ed esami strumentali non poteva ricavarsi neppure induttivamente il nesso causale tra la patologia e l’esposizione a fibre di amianto; che anche il provvedimento, con il quale l’Inail aveva riconosciuto la rendita per malattia professionale, non risultava dirimente, essendo stato infatti il (OMISSIS) riconosciuto affetto da dispnea da sforzo in soggetto con associata patologia cardiaca, ossia da una patologia testimoniante piuttosto un coinvolgimento dell’apparato cardiocircolatorio anziche’ una patologia respiratoria da esposizione a polveri a fibre di asbesto; che non erano stati esibiti documenti relativi al procedimento amministrativo espletato dall’Inail, i quali avrebbero potuto confortare la tesi dell’appellante in ordine ad una responsabilita’ datoriale, pero’ non avente carattere oggettivo; che in altri termini il riconosciuto carattere professionale della malattia non era sufficiente per radicare il diritto al risarcimento del danno ex articolo 2087 c.c., derivante invece da una consapevole violazione degli obblighi di sicurezza, la quale doveva essere analiticamente dedotta in giudizio; che anche sotto questo profilo, pertanto, secondo la Corte partenopea, non erano stati offerti spunti di indagine tali da giustificare la nomina di un consulenza medico-legale; che, pertanto, in base all’anzidetta complessiva motivazione non appaiono conferenti le doglianze mosse dal ricorrente, tra loro evidentemente connesse e percio’ congiuntamente esaminabili, avendo i giudici di merito comunque escluso, con esaurienti argomentazioni ed in via assorbente, il nesso di causalita’ tra l’accertata patologia (dispnea da sforzo in soggetto con associata patologia cardiaca, pero’ diversa dalla dedotta “interstiziopatia polmonare con marcato deficit ventilatorio”, provocata da insalubri condizioni di lavoro, come da ricorso introduttivo del giudizio in data 24-11-2005) ed il lamentato danno, soprattutto biologico, nesso eziologico non dimostrato dall’attore, che ne aveva l’onere, per cui in mancanza di cio’ non puo’ venire il rilievo la prova liberatoria, cui e’ tenuta parte datoriale ex articolo 1218 c.c., purche’ risultino preliminarmente acclarate le anzidette preliminari circostanze, integranti la responsabilita’ contrattuale, in presenza delle quali soltanto scatta l’onere probatorio a carico del datore di lavoro;
che (a parte talune carenze di autosufficienza, rilevanti ex articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, specialmente per cio’ che attiene alla mancata riproduzione testuale e completa della relazione finale ASL, in particolare delle sue conclusioni) non risulta specificamente censurato da parte ricorrente un eventuale errore di diritto in ordine alle norme disciplinanti il rapporto di causalita’, laddove d’altro canto il mero pericolo di lesione non integra, evidentemente, di per se’ uno specifico nesso di causa/effetto tra condotta (inadempiente, nella specie ex articolo 2087 c.c., peraltro neppure congruamente acclarata) e l’evento dannoso del caso singolo, di volta in volta considerato;
che, quindi, nemmeno rileva nel caso di specie la rendita per malattia professionale, ma riconosciuta in via amministrativa al (OMISSIS) dall’INAIL (percio’ senza effetti vincolanti per il contenzioso di cui e’ processo, laddove d’altro canto, come e’ noto, l’esonero di cui al Testo Unico n. 1124 del 1965, articolo 10, non opera, ratione temporis, con riferimento al danno biologico, qualora risulti inapplicabile il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, – v. tra le altre Cass. lav. n. 10834 del 05/05/2010, secondo cui l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilita’ civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell’azione risarcitoria di quest’ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilita’ di rilievo penale – a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale – riguarda solo le componenti del danno coperte dall’assicurazione obbligatoria, la cui individuazione e’ mutata nel corso degli anni. Di conseguenza, per le fattispecie sottratte, “ratione temporis”, all’applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, la suddetta limitazione riguarda soltanto il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacita’ lavorativa generica, e non si applica al danno non patrimoniale – ivi compreso quello alla salute o biologico – e morale, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al cit. Decreto Legislativo n. 38, che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria);
che nel caso di specie non risulta, peraltro, nemmeno dedotto nel corso del giudizio di merito il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale, L. n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, per esposizione qualificata all’amianto, per il quale non e’ neppure richiesta la prova di un conseguente danno biologico, e quindi del relativo nesso eziologico, essendo invece sufficiente anche la sola concreta messa in pericolo dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono il suddetto minerale;
che, pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato, e con la condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese, per cui sussistono anche i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di ciascuna parte controricorrente in ragione di 3000,00 (tremila/00) Euro per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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