Diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2475.

La massima estrapolata:

La costituzione dell’ente come parte civile e la tipologia di reato contestato contrario ai doveri d’ufficio possono essere rilevanti per escludere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa del dipendente pubblico, perché da sola sufficiente l’assoluzione piena non è sufficiente.

Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2475

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4188/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso gli uffici della Delegazione Romana, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 740/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:
Con ricorso ex articolo 705 bis c.p.c., (OMISSIS), gia’ vicepresidente della Regione Puglia, chiese al Tribunale di Bari l’accertamento del diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’appello di Bari, in ordine al reato di corruzione, con la formula “il fatto non sussiste”.
Si costitui’ l’Amministrazione regionale della Puglia resistendo alla domanda.
Con ordinanza del 2012 il Tribunale rigetto’ la domanda, e richiamando varia giurisprudenza sulla questione, affermo’ che il conflitto d’interesse, reso evidente dalla costituzione di parte civile della Regione Puglia, escludeva il diritto al richiesto rimborso.
Il (OMISSIS) propose appello con atto del 28.6.12, invocando della Legge Regionale n. 9 del 2000, articolo 16, che aveva esteso agli amministratori regionali la norma del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18, comma 1, riguardante i dipendenti di Amministrazioni Statali.
Con sentenza del 28.6.2013, la Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello, escludendo l’applicabilita’ del suddetto articolo 18, in quanto l’assoluzione del ricorrente – che, sebbene pronunciata con la formula assolutoria piena, era stata in realta’ pronunciata a seguito di giudizio dubitativo d’insufficienza di prove – non poteva porsi in correlazione all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali poiche’ afferente ad un’imputazione di corruzione che attiene ad un condotta contraria ai doveri d’ufficio, sicche’ era esclusa la strumentalita’ con l’adempimento del dovere, sussistendo altresi’ il conflitto d’interessi con l’ente di appartenenza del ricorrente, concretizzatosi con la costituzione di parte civile della Regione Puglia. Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato con memoria.
Resiste la regione Puglia con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.

RITENUTO

Che:
Con il primo motivo e’ denunziata la violazione della Legge Regionale Puglia n. 9 del 2000, articoli 16 e segg. e del Decreto Legge n. 67 del 1997, articolo 18 -conv. nella L. n. 135 del 1997, avendo la Corte d’appello effettuato un’erronea ricognizione del principio dettato dal richiamato articolo 18 atteso che la sentenza che aveva escluso la responsabilita’ del dipendente regionale, in ordine a fatti connessi alle sue funzioni, legittima di per se’ il rimborso delle spese della difesa tecnica, a prescindere dalla questione del conflitto d’interessi, da ritenere del tutto irrilevante.
Con il secondo motivo e’ denunziata la violazione delle stesse norme di cui al primo motivo nonche’ falsa applicazione del divieto di “locupletatio cum aliena iactura”, criticando la motivazione adottata dal giudice di secondo grado – anche in ordine al riferimento alle norme sul mandato e sulla gestione d’affari – per non aver riconosciuto il rimborso delle spese di difesa, venendo in rilievo una fattispecie “de damno vitando” e non di “de lucro captando”.
Con il terzo motivo e’ dedotto il vizio di motivazione circa il fatto decisivo dell’imputazione o meno degli oneri derivanti dalla condotta del pubblico dipendente all’Amministrazione di appartenenza per effetto del conflitto d’interessi, nonche’ la violazione dell’articolo 652 c.p.c., sugli effetti dell’assoluzione penale “perche’ il fatto non sussiste” nel giudizio civile. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice d’appello ha male interpretato l’articolo 652 c.p.c. – che esclude la condotta di reato in ogni suo elemento costitutivo-, nonche’ della inosservanza della stessa norma che avrebbe imposto l’esclusione di ogni forma di conflitto d’interessi preclusivo del rimborso delle spese legali.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ l’omesso esame delle questioni in tema di onere delle spese, poiche’ la Corte territoriale l’aveva condannato al pagamento delle spese di lite, pur in presenza di un’azione fondata sull’articolo 652 c.p.c., per cui la soccombenza era da collegare ad un particolare interpretazione fornita dal giudice di merito.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poiche’ connessi, sono infondati.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, a tenore dei quali (v. Cass. n. 2366/2016), l’Amministrazione e’ legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale sempreche’ sussista un interesse specifico al riguardo e tale interesse e’ ravvisabile qualora sussista l’imputabilita’ dell’attivita’ all’Amministrazione stessa e dunque una diretta connessione di tale attivita’ con il fine pubblico (cosi’ anche Cass. n. 5718/2011; n. 24480/2013; Cass. n. 27871/ 2008; Cass., n. 20561/18).
La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all’attivita’ funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attivita’ che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, nonche’ occorre che vi sia un nesso di strumentalita’ tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto (Consiglio di Stato, 26 febbraio 2013, n. 1190, e 22 dicembre 1993, n. 1392).
Quanto all’ulteriore requisito costituito dall’assenza di un conflitto di interessi con l’Amministrazione di appartenenza, preme rilevare che questa Corte ha affermato che il conflitto d’interessi e’ rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall’imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d’ufficio (Cass. n. 2297/2014).
Pertanto, i motivi in esame non hanno fondamento in quanto vertono esclusivamente sulla censura della decisione impugnata che non avrebbe tenuto conto dell’assoluzione con la formula “perche’ il fatto non sussiste”, formula ritenuta erroneamente, di per se’, legittimante il rimborso delle spese legali della difesa nel processo penale; invece, il presupposto cui e’ subordinato tale rimborso consiste nel fatto che la condotta di reato, come ascritta all’imputato, si ponga in violazione dei doveri d’ufficio, con conseguente dissoluzione del rapporto d’immedesimazione organica del dipendente con l’Ente di appartenenza.
In altri termini, ai fini del rimborso richiesto e’ necessario che il fatto di reato oggetto dell’imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l’assoluzione, ancorche’ con la formula “piena”, non legittima il richiesto rimborso; il principio e’ stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l’accusa e’ quella di aver commesso un reato che contempli l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall’accusa (Cass., ord. n. 18256/18; in termini anche Cass. S.U., 4.6.2007 n. 13048).
Il terzo e quarto motivo sono parimenti destituiti di fondamento.
Al riguardo, non sussiste il vizio di motivazione, avendo la Corte d’appello pronunciato con esaustive argomentazioni sull’insussistenza dei presupposti del rimborso.
Ne’ e’ configurabile la violazione dell’articolo 652 c.p.c., richiamato impropriamente poiche’ tale norma disciplina solo gli effetti del giudicato relativo all’assoluzione penale nell’ambito dei giudizi, civile di risarcimento del danno derivante dal reato, e amministrativo, fondati sui medesimi fatti.
Invero, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, e’ invocabile, ex articolo 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale purche’ la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa (Cass., n. 16080/16). Ne deriva chiaramente che l’articolo 652 c.p.c., non e’ applicabile alla diversa questione del rimborso delle spese legali del dipendente assolto in giudizio penale il cui presupposto e’ subordinato al fatto che l’imputazione penale non riguardi fatti che siano espressione di grave violazione dei doveri d’ufficio (come per il delitto di corruzione, oggetto del giudizio penale in esame), prospettandosi, in tali casi, anche un conflitto d’interessi dell’Ente di appartenenza, legittimato a chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dello stesso dipendente.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente rilevato che dalla motivazione penale assolutoria non emergeva la doverosita’ della condotta ascritta al ricorrente ed era dunque da escludere la strumentalita’ tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto. Infine, il quarto motivo e’ infondato, poiche’ la condanna alle spese e’ stata correttamente pronunciata in virtu’ della soccombenza del (OMISSIS).
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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