Direttore lavori alta sorveglianza e diligenza tecnica

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 619, ha delineato con estrema precisione i confini della responsabilità professionale del Direttore dei Lavori (DL) in caso di vizi o difformità dell’opera appaltata.

1. Natura dell’obbligazione: Mezzi vs Risultati

La Suprema Corte ribadisce un principio cardine: quella del Direttore dei Lavori è un’obbligazione di mezzi e non di risultati. Tuttavia, questo non significa che il professionista possa limitarsi a un compito burocratico. Poiché l’attività coinvolge competenze tecniche peculiari, la sua condotta non va valutata secondo la diligenza media del “buon padre di famiglia”, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”. Il professionista deve cioè impiegare tutte le sue risorse intellettive e operative per garantire che il committente ottenga il risultato atteso, esente da difetti.

2. Il concetto di “Alta Sorveglianza”

La sentenza n. 619/2026 chiarisce cosa si intenda per alta sorveglianza. Sebbene al DL non sia richiesta una presenza giornaliera e continua in cantiere, egli ha l’obbligo di:

  • Verificare la conformità: Accertarsi che l’opera progredisca nel rispetto del progetto, del capitolato e delle regole della tecnica.

  • Adottare accorgimenti: Impartire le disposizioni necessarie per prevenire difetti costruttivi.

  • Controllare l’appaltatore: Verificare che l’impresa esecutrice ottemperi agli ordini impartiti e riferire tempestivamente al committente ogni criticità.

3. Le visite periodiche e il controllo dei materiali

Un punto fondamentale della pronuncia riguarda le modalità pratiche del controllo. Il DL deve garantire una verifica costante attraverso visite periodiche e contatti diretti con i tecnici dell’impresa in ogni fase cruciale della costruzione. Tale vigilanza deve estendersi alla corrispondenza dei materiali impiegati rispetto a quelli pattuiti, assicurando che siano idonei e conformi alle norme di settore.

4. La responsabilità per omissione

In conclusione, secondo la Cassazione, il Direttore dei Lavori non si sottrae a responsabilità se omette di vigilare, di impartire istruzioni o di controllarne l’esecuzione. Se il professionista non rileva un vizio che avrebbe potuto essere evitato con un’adeguata sorveglianza tecnica, risponde dei danni insieme all’appaltatore, in quanto il suo inadempimento ha concorso alla realizzazione di un’opera difettosa

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 gennaio 2026| n. 619.

Direttore lavori alta sorveglianza e diligenza tecnica

 

Massima: In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente–preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Contratti – Appalto – Direttore dei lavori – Obbligazioni relative – Contenuto – Violazione – Conseguente responsabilità – Sussistenza – Fattispecie in tema di appalto di lavori condominiali

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta da:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere Rel.

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4258/2020 R.G. proposto da:

Gi.Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato CO.CI. ed elettivamente domiciliato in Roma, via Br.N., presso lo studio dell’avvocata MA.LU. – domicilio digitale alla PEC: (Omissis) –

– ricorrente –

contro

Sg.Gi., rappresentato e difeso dall’avvocata MA.LA. – domicilio digitale alla PEC: (Omissis) –

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (Omissis) di P, rappresentato e difeso dall’avvocato SA.CA. – domicilio digitale alla PEC: (Omissis) –

– controricorrente –

nonché contro

FALLIMENTO di NU.ED. Srl

– intimato –

avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 2281/2019 depositata il 20/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE, sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, e le argomentazioni difensive svolte dall’avv. CO.CI. per il ricorrente, dall’avv. SA.CA. per il Condominio di viale (Omissis) in Palermo e l’avv. MA.LA. per Sg.Gi., tutti presenti all’udienza.

Direttore lavori alta sorveglianza e diligenza tecnica

FATTI DI CAUSA

NU.ED. Srl aveva eseguito su incarico del Condominio viale (Omissis) di Palermo lavori sul lastrico solare; il progettista e direttore dei lavori era l’ing. Gi.Vi. Sia il Condominio, sia il condomino Sg.Gi. avevano adito il Tribunale di Palermo per il risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua che assumevano essersi verificate per la cattiva esecuzione dei lavori effettuati sul lastrico solare, convenendo in giudizio sia NU.ED. Srl, sia Gi.Vi. Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito aveva accolto la domanda nei confronti dei convenuti in via tra loro solidale, attribuendo la responsabilità dell’occorso alla non corretta esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatrice, che aveva utilizzato una miscela di cemento inadeguata, senza inoltre aspettare la completa asciugatura del massetto prima della posa del manto bituminoso di impermeabilizzazione, e al non adeguato controllo da parte del direttore dei lavori, controllo che avrebbe dovuto essere tanto più attento in quanto già in precedenza l’appaltatrice aveva tenuto un comportamento negligente.

Gi.Vi. aveva proposto appello avverso alla sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio di appello era intervenuto il fallimento di NU.ED. Srl: il giudizio, interrotto, era stato riassunto nei confronti della procedura concorsuale che non si era costituita e, all’esito, la Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’appello proposto sulla base delle seguenti considerazioni: – lamenta l’appellante che sarebbe stata errata “l’esigenza di una maggiore presenza del DL in cantiere” tratta da un “evento episodico, non attinente all’oggetto del giudizio, in cui si verificarono delle infiltrazioni d’acqua nell’appartamento dello Sg.Gi.”; il Tribunale di Palermo avrebbe fatto riferimento, al riguardo, ad un evento atmosferico che fu in realtà di insolite dimensioni e che non permise alla guaina provvisoria di trattenere l’acqua; sempre secondo l’appellante, il Tecnico d’Ufficio avrebbe individuato le cause delle infiltrazioni oggetto di giudizio “nell’inosservanza di operazioni elementari attinenti alla posa in opera e qualità dei materiali, operazioni queste che, come afferma il giudice di prima istanza, esulano dalla responsabilità del DL”; – si deve invece affermare la responsabilità dell’appellante sia come progettista, giacché non aveva nemmeno previsto la posa della guaina cementizia richiesta dal condomino Sg.Gi., sia come direttore dei lavori; – “poiché il progetto era stato redatto dall’ing. Gi.Vi. e i lavori sono stati diretti dallo stesso, questi avrebbe dovuto dare indicazioni specifiche e prevedere i danni in caso di pioggia. Il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio abbia accertato che i danni oggetto del presente giudizio fossero da imputare al dosaggio insufficiente del cemento con cui era stato realizzato il massetto ed alla modalità di posa in opera dell’impermeabilizzazione non conforme alle indicazioni dette dalla ditta produttrice del prodotto, invero, sancisce solo il tipo di responsabilità del Direttore dei lavori, ma di certo non lo esenta”; – ciò comporta l’assorbimento del terzo motivo riguardante l’impossibilità di verificare con visite periodiche la composizione della malta bituminosa e del massetto, verifica spettante al responsabile di cantiere, anche perché il direttore dei lavori “ha l’obbligo di verificare che i materiali ordinati siano quelli corretti, che siano utilizzati secondo le istruzioni e che le opere siano realizzate a regola d’arte. Il principio delle opere elementari può essere utilizzato solo nei casi in cui l’opera non necessita di una Direzione dei Lavori, o se dette opere siano espressamente escluse dal contratto”; – il quarto e il quinto motivo d’appello, “così come i restanti relativi alla quantificazione dei danni ed al fondamento delle voci di condanna, sono invece condivisi da Questa Corte, e, come correttamente ritiene il primo Giudicante, irrilevante è la stipula o meno di un’assicurazione da parte della ditta esecutrice dei lavori che certamente non avrebbe fatto venire meno la responsabilità del DL”, anche nei confronti dei terzi, per i vizi nell’esecuzione dell’opera (il riferimento alla condivisione si deve riferire, in modo inequivoco tenuto conto del contesto della decisione, non ai motivi di appello ma alle valutazioni del primo Giudice sugli stessi).

Propone ricorso per cassazione Gi.Vi. affidandolo ad otto motivi.

Vi è controricorso sia del Condominio di viale (Omissis), sia di Sg.Gi., mentre il Fallimento NU.ED. Srl è rimasto intimato.

Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese nei termini di rito rispetto alla data dell’udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso.

Anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del sostituto Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con rigetto dei restanti.

Sia i difensori delle parti costitute, sia il PG, hanno partecipato all’udienza pubblica richiamando le rispettive difese e conclusioni.

Direttore lavori alta sorveglianza e diligenza tecnica

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che il ricorso per cassazione proposto da Gi.Vi., pur di contenuto ridondante ed eccedente i limiti di contenuto e lunghezza previsti per il ricorso per cassazione – come rilevato dal PG -, non viola le indicazioni emergenti dall’art. 366 c.p.c. ed è quindi ammissibile.

In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto – anche se, si ripete, tendenti ad una ripetitività che non avvantaggia la chiarezza – non violano i requisiti di “forma-contenuto” emergenti dal “modello legale” apprestato dall’art. 366 c.p.c. perché, nel rispetto del rapporto di complementarità esistente tra il requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, di cui al n. 3, e quello della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione”, di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettono comunque alla Corte di comprendere i motivi di ricorso formulati (per la maggior parte volti a lamentare omissioni di pronuncia ad opera della Corte d’Appello e costruiti quindi attraverso il consistente richiamo di difese ed emergenze documentali relative alle fasi di merito), così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti – cfr., al riguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021, che ben evidenzia come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, solo in tal caso risultando violati i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. -.

2. Con un primo motivo di ricorso Gi.Vi. lamenta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 324, 329 e 346 c.p.c. e 2909 c.c. La Corte di appello ha affermato che “L’ing. Gi.Vi. si ritiene responsabile sia come progettista (giacché non aveva neanche previsto l’esigenza della guaina cementizia)” (pag. 4 sentenza impugnata)”.

Osserva il ricorrente che nella sentenza del Tribunale di Palermo era stata esclusa la sua responsabilità per difetti di progettazione, con motivazione specifica così formulata: “Il Tribunale rileva che il c.t.u. (…) non ha ravvisato nel caso di specie né errori nel progetto né difformità delle opere dal progetto alle quali siano causalmente riconducibili i danni lamentati dagli attori… effettivamente i vizi delle opere riscontrati sono consequenziali a negligenze poste in essere dalla ditta nell’esecuzione di operazioni di natura elementare, per le quali non era necessario l’apporto della professionalità specifica di un ingegnere”(pag. 13 sentenza Tribunale). Tale capo della sentenza e, per quanto qui specificatamente rileva, la esclusione della responsabilità di Gi.Vi. quale progettista, non sarebbe stato impugnato da alcuna delle parti e, pertanto, sullo stesso si sarebbe dovuta ritenere operante l’acquiescenza disciplinata dall’art. 329 c.p.c. e, quindi, il giudicato ex art. 324 c.p.c. Per prevenire “prevedibili avverse deduzioni sul punto”, il ricorrente evidenzia che si tratterebbe di un capo autonomo della sentenza, essendo chiaro che il presupposto di fatto della responsabilità per la progettazione è del tutto diverso da quello per la direzione dei lavori, che è l’unico accertato e valorizzato sotto il profilo risarcitorio dal Tribunale di Palermo.

3. Con un secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA DI APPELLO (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 112 e 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”

La Corte di merito avrebbe comunque completamente omesso di motivare sulla pretesa responsabilità del ricorrente quale progettista. Il riferimento all’inciso secondo cui fu Sg.Gi. a richiedere la posa della guaina cementizia sarebbe privo di significatività posto che quest’ultimo, parte del presente giudizio, è uno dei proprietari degli appartamenti costituenti l’edificio condominiale di Viale Regina Margherita e non sarebbe dato capire dalla sentenza ricorsa in che veste egli avrebbe mai potuto dare indicazioni giuridicamente vincolanti sulla progettazione dei lavori, appaltati dal Condominio e non dal singolo condomino. La Corte di merito non spiegherebbe da dove abbia tratto l’affermazione che il progetto non prevedesse la collocazione della guaina cementizia, posto che proprio nella inesatta collocazione della stessa da parte dell’impresa il Tecnico d’Ufficio, ing. Lu., e il Tribunale di Palermo avrebbero individuato la causa dei danni. Neppure sarebbe dato rilevare, sempre secondo il ricorrente, dalla motivazione della sentenza impugnata in quale violazione progettuale sia da individuarsi l’errore scatenante i danni per cui è causa. La Corte di merito avrebbe altresì confuso i fatti storici, perché la non funzionale collocazione della guaina provvisoria alla quale era ricollegabile l’episodio del 9.7.2006, non riguardava il progetto e non aveva a che fare con i problemi relativi alla “mescola della guaina bituminosa definitiva” causativa dei danni lamentati.

I primi due motivi di ricorso si esaminano congiuntamente, perché entrambi sono imperniati sulla effettiva possibilità da parte della Corte d’Appello di Palermo di riconoscere in capo a Gi.Vi. anche una responsabilità quale progettista e, in ipotesi affermativa, sull’adeguatezza delle valutazioni operate per l’analisi dei presupposti sottesi al riconoscimento di detta responsabilità e della esplicitazione della motivazione al riguardo. Occorre altresì precisare che il primo motivo, pur se proposto come rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 360 n. 4 c.p.c., prospetta più propriamente, in modo chiaramente emergente dalle argomentazioni difensive svolte, la violazione delle norme processuali richiamate nella sua rubrica inquadrabile nel contesto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

I motivi in esame sono fondati nei termini che seguono.

La sentenza di primo grado aveva accertato la responsabilità di Gi.Vi. solo quale direttore dei lavori, nonostante sia il Condominio, sia Sg.Gi. lo avessero citato in giudizio ritenendolo responsabile dei danni che assumevano di aver subito per l’intervento appaltato a NU.ED. Srl anche quale progettista. Sulla questione in esame il Tribunale di Palermo aveva espressamente affermato che il Tecnico d’Ufficio, con valutazione sostanzialmente condivisa tenuto conto del tenore della motivazione, “non ha ravvisato nel caso di specie né errori nel progetto né difformità delle opere dal progetto alle quali siano causalmente riconducibili i danni lamentati dagli attori”.

Né il Condominio, né Sg.Gi. avevano sottoposto a censura -con proposizione di appello incidentale a seguito dell’impugnazione introdotta dall’attuale ricorrente- il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso la responsabilità di Gi.Vi. quale progettista.

Ciononostante, la Corte d’Appello di Palermo ha accertato, nella sentenza ricorsa, la responsabilità di Gi.Vi. oltre che come direttore dei lavori (a conferma del deciso di primo grado) anche come “progettista (giacché non aveva neanche previsto l’esigenza della guaina cementizia chiesta invece dallo Sg.Gi.)”.

Occorre pertanto stabilire se il fatto che l’azione risarcitoria proposta – con l’unico petitum dell’integrale risarcimento dei danni subiti – nei confronti dell’attuale ricorrente fosse stata fondata su entrambe le qualità professionali rivestite da Gi.Vi. in relazione alle opere contestate giustifichi l’estensione di responsabilità ad opera della Corte d’Appello anche all’attività svolta come progettista, nonostante il Tribunale di Palermo l’avesse chiaramente limitata all’attività di direzione dei lavori, pur in assenza di critica formulata al riguardo, in via incidentale, dalla parte soccombente rispetto ad essa, il cui interesse alla riproposizione della domanda disattesa conseguiva alla proposizione dell’appello principale ad opera del professionista – il PG rileva al riguardo che la qualifica del professionista, di progettista oltre che di direttore dei lavori non inciderebbe sulla causa petendi, essendo il titolo della responsabilità sempre lo stesso, e l’esclusione di responsabilità in relazione alla progettazione, affermata dal Tribunale, non sarebbe suscettibile di giudicato interno -.

La risposta al quesito formulato deve essere negativa.

Le prestazioni del progettista e del direttore dei lavori sono diverse e diversi sono i profili di valutazione dell’adempimento dell’una o dell’altra; il fatto che esse possano sorgere da un unico contratto non incide sull’autonomia dell’una rispetto all’altra, autonomia riverberantesi sulla causa petendi – diversa – sottesa all’una o all’altra, con la conseguenza che l’unica azione risarcitoria proposta sul presupposto che il professionista sia inadempiente rispetto ad entrambe le prestazioni non rende irrilevante stabilire se l’inadempimento sia stato effettivamente posto in essere sia in relazione al progetto che in relazione alla direzione dei lavori o solo per l’una o l’altra prestazione; ciò a prescindere dal fatto che in relazione al quantum la pretesa risarcitoria sia unica e possa essere dovuta – ma non necessariamente: l’ampiezza della responsabilità per la direzione dei lavori potrebbe non coincidere con quella per la progettazione – per intero anche per l’ipotesi di inadempimento accertato rispetto ad un sola delle prestazioni assunte.

Alla luce delle considerazioni svolte, la diversità della prestazione del progettista rispetto a quella del direttore dei lavori rende possibile la formazione di giudicato interno sull’esclusione di responsabilità in relazione ad una di esse, perché ognuna delle prestazioni ha, sotto un profilo fattuale e giuridico, caratteristiche proprie che la identificano e la diversificano dall’altra, con la conseguenza che la sequenza fatto-norma-effetto, necessaria perché ricorra il giudicato, è diversa per l’una prestazione e per l’altra e può concretizzarsi positivamente solo per una di esse e non per l’altra – si richiama sulla formazione del giudicato interno l’orientamento interpretativo di questa Corte, nel senso che “Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame…” – così Cass. n. 30728/2022; cfr. anche Cass. n.10760/2019, Cass. n. 30276/2021, Cass. n. 30728/2022 e, per spunti di riflessione ulteriori, Cass. n. 12202/2017, Cass. n. 24783/2018, Cass. n. 21025/2024 -.

Da quanto esposto consegue che l’accertamento di esclusione di responsabilità di Gi.Vi. quale progettista, autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità del professionista quale direttore dei lavori – in relazione alle caratteristiche esecutive dell’intervento, in sé rispondente al progetto, come in concreto realizzato dall’impresa -, si doveva considerare definitivo all’esito della sentenza di primo grado, non sottoposta a critica specifica sul punto: la Corte d’Appello di Palermo non poteva intervenire sull’esclusione di responsabilità del progettista, operando una riforma non richiesta della sentenza del Tribunale di Palermo, definitiva sul punto, con effetti peggiorativi per il professionista.

La non sovrapponibilità delle posizioni di progettista e di direttore dei lavori e la rimessa in discussione, con gli altri motivi di ricorso formulati, pure della responsabilità ascritta al ricorrente in qualità di direttore dei lavori e, comunque, dell’identificazione e della quantificazione dei danni – non necessariamente coincidenti per il progettista e per il direttore dei lavori- subiti dai controricorrenti e riconosciuti a loro favore, escludono che si possa affermare una carenza di interesse ad impugnare in capo a Vincenzo Sg.Gi. – interesse che deve essere valutato ex ante, nel rispetto del principio della soccombenza – e che si possa valutare la rilevanza dei motivi in esame nell’ottica di una eventuale decisione secondo la ragione più liquida anche nell’ipotesi di rigetto dei profili di doglianza riguardanti la responsabilità del ricorrente quale direttore dei lavori riconosciuta nelle fasi di merito.

La fondatezza del rilievo riguardante l’impossibilità per la Corte di merito di rimettere in discussione la pronuncia di primo grado, negativa sull’esistenza di responsabilità per la progettazione in capo a Gi.Vi., assorbe ogni altra considerazione sulle ulteriori osservazioni critiche svolte dal ricorrente nell’ambito dei motivi di ricorso in esame.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA DI APPELLO (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”

La Corte d’Appello di Palermo avrebbe completamente stravolto il senso ed il contenuto dei primi due motivi di appello, omettendo in sostanza il loro esame. Infatti con il primo motivo, l’appellante aveva sottoposto a gravame la parte della sentenza del Tribunale che, riferendosi ad un episodio particolare, e cioè l’evento atmosferico del 9.7.2006 accaduto nel corso dei lavori e che aveva causato l’imbibimento di alcune parti dell’edificio, ne aveva imputato le cause alla ditta appaltatrice e, con evidenziata incoerenza logica, ne aveva fatto discendere la responsabilità del D.L. che da quell’episodio avrebbe dovuto rilevare un inadempimento della appaltatrice e, quindi, ritenere un proprio obbligo di dovere maggior sorveglianza. Il secondo motivo sottolineava che non fosse stato dato adeguato rilievo al fatto che i danni da infiltrazione lamentati non fossero riconducibili né al progetto, né al contratto, né agli ordini impartiti, ma al dosaggio insufficiente del cemento con cui era stato realizzato il massetto e alla posa in opera della impermeabilizzazione subito dopo la realizzazione del massetto e quindi prima della sua maturazione: le attività descritte sarebbero state tutte da considerare negligenze della sola appaltatrice, trattandosi di operazioni di natura elementare per le quali non era necessario l’apporto della professionalità specifica di un ingegnere. La Corte di merito avrebbe pure totalmente omesso di pronunciarsi in ordine al fatto, rilevato dal ricorrente nell’appello proposto, che ove fosse stata confermata la sua responsabilità come direttore dei lavori, si sarebbe dovuta riconoscere la responsabilità ex art.1227 c.c. anche del Condominio, per culpa in eligendo rispetto alla scelta dell’impresa appaltatrice dei lavori.

5. Il quarto motivo di ricorso prospetta la “NULLITA’ DELLA SENTENZA DI APPELLO (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 112 e 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”

Sempre nell’ambito del motivo di ricorso per nullità della sentenza in disamina e, quindi, per violazione sulle norme che regolano il procedimento decisorio, il ricorrente denuncia la ritenuta completa mancanza o, a tutto concedere, soltanto l’apparenza, della motivazione di rigetto del terzo motivo di appello, pur affermato assorbito nei primi due, ma rispetto al quale il Giudice d’appello ha ritenuto di precisare che “Il principio delle opere elementari può essere utilizzato solo nei casi in cui l’opera non necessita di una Direzione dei Lavori, o se dette opere siano espressamente escluse per contratto. Nel caso di specie il direttore dei lavori era stato investito dell’intera realizzazione dell’opera e, pertanto, è solidalmente responsabile per tutti i danni causati dai vizi dell’opera”. La Corte non avrebbe colto il senso della doglianza e, tenuto conto che le operazioni di miscelazione della malta cementizia e di posa del massetto erano operazioni elementari sottoposte al controllo del responsabile di cantiere e che la composizione errata del dosaggio della malta avrebbe potuto essere accertata solo con analisi chimiche, non avrebbe verificato se una diversa frequenza del cantiere da parte del direttore dei lavori avrebbe potuto evitare il problema poi manifestatosi. Inoltre, l’intervento in contestazione sarebbe stato “effettuato, per volontà della Committenza, ed in particolare del dott. Sg.Gi., alternando fasi di demolizione e di ripristino allo scopo di non lasciare alla fine della giornata lavorativa “zone scoperte” che potevano essere causa di danni in caso di precipitazioni meteoriche e ciò stante che il Condominio non aveva autorizzato la proposta copertura provvisionale dell’area di cantiere”: poiché “è chiaro che il controllo di qualità del confezionamento del massetto può essere attribuito soltanto ad una figura professionale che stazioni stabilmente in cantiere per tutto l’arco temporale lavorativo”, questa figura non avrebbe potuto essere quella del direttore dei lavori per conto della committenza, dati i tempi necessari per l’effettuazione del lavoro, tenuto conto della superficie interessata (oltre 400 mq) e delle modalità da seguire per esso sopra indicate. La Corte di merito nemmeno avrebbe considerato che nel caso di specie l’esenzione di responsabilità del direttore dei lavori era pure di natura negoziale, perché la clausola 8 del contratto escludeva responsabilità per la scelta e la posa in opera dei materiali. Anche in questo caso la Corte di merito avrebbe completamente frainteso lo specifico oggetto del gravame, omettendo in sostanza di pronunciare.

6. Con un quinto motivo di ricorso Gi.Vi. si duole della “NULLITA’ DELLA SENTENZA DI APPELLO (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 112, 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.” pure sotto un altro profilo.

Secondo il ricorrente la violazione degli obblighi di motivazione proseguirebbe anche con riferimento al quarto e quinto motivo di appello, che si affermano non esaminati dalla Corte di merito ed anzi respinti sulla base di una motivazione che si prospetta come contraddittoria: i due motivi di appello richiamati riguardavano l’omessa stipula da parte dell’appaltatrice della copertura assicurativa per danni, pure contrattualmente imposta e rispetto alla quale il Condominio non avrebbe eseguito alcun controllo, e il riconoscimento in capo al direttore dei lavori di una responsabilità extracontrattuale in relazione ai danni causati al condomino Sg.Gi. – non al Condominio, rispetto al quale nessuno aveva mai affermato esistere una responsabilità extracontrattuale -. La Corte, dopo aver affermato di condividere i motivi di appello richiamati, avrebbe contraddittoriamente dichiarato corretti i rilievi operati dal primo Giudice sugli aspetti con essi contestati, avrebbe affermato che il Tribunale aveva condivisibilmente deciso anche in relazione alla quantificazione dei danni oggetto degli altri motivi di impugnazione, senza nemmeno considerare che l’omessa stipula dell’assicurazione prevista era stata valorizzata dal ricorrente sotto il profilo del concorso di colpa in capo al Condominio, che non aveva esercitato il necessario controllo al riguardo, e in relazione al fatto che, essendovi stata condanna solidale con l’impresa appaltatrice, l’esistenza di copertura assicurativa avrebbe alleggerito il peso economico della condanna anche a favore del professionista.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso si esaminano congiuntamente, perché si fondano tutti sulla prospettazione di una violazione degli obblighi motivazionali, affermata rilevante ex art. 111 Cost. ed ex art. 132 n. 4 c.p.c., alla quale si aggiunge, nell’ottica del ricorrente, una correlata violazione sostanziale del disposto dell’art.112 c.p.c. per omissione di pronuncia rispetto a quello che viene proposto come il reale contenuto dei motivi di appello formulati.

I motivi in esame sono infondati.

Si premette che nei motivi in esame il ricorrente richiama ampiamente i motivi di appello rispetto ai quali afferma che la Corte di merito non avrebbe dato risposta, svolgendo nel contempo ampie critiche alle valutazioni operate nella sentenza del Tribunale di Palermo: il deciso di primo grado non può però essere sottoposto ad esame critico in questa sede, ove oggetto del ricorso è, per profili rientranti nell’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c. e non per il merito, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e in particolare, per le doglianze sub iudice, l’esistenza e la comprensibilità del deciso in sede di impugnazione rispetto ai motivi d’appello formulati da Gi.Vi. che si assume non siano stati considerati dalla Corte di merito.

Occorre a questo punto rilevare che un vizio di omessa pronuncia, determinante la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande ed eccezioni attinenti al merito – e non alle istanze istruttorie – e ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame; la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c. non è ipotizzabile quindi quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza – cfr. Cass. n.25710/2024 -; ove un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ricorre invece il vizio di omessa motivazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 27551/2024; Cass. n. 1539/2018; n. 13716/2016; Cass. n.7472/2017, Cass. n. 20830/201).

La proponibilità del vizio di motivazione deve altresì tenere conto delle modifiche subite nel tempo dall’art.360 c.p.c. e, in particolare, dall’intervento normativo effettuato con DL n.83/2012, conv. in legge n.134/2012. Secondo le indicazioni interpretative emergenti dalla sentenza delle SU n.8053/2014 – fatte proprie dalle pronunce successive -, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha inciso significativamente sulla possibilità di sottoporre a critica le sentenze di merito sotto il profilo motivazionale e deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. “Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” – questo è uno dei principi di diritto espressi nella sentenza richiamata -. Si legge nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite che la ratio legis della riformulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. – emergente dai lavori parlamentari – “è “mirata… a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris”… In questa prospettiva, volontà del legislatore e scopo della legge convergono senza equivoci nella esplicita scelta di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Il vizio di motivazione si converte, ex art.111 Cost., in violazione di legge nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio sia testuale – cioè emergente dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui la motivazione si sviluppa nel provvedimento impugnato, e attinente altresì ad una quaestio facti -, essendo la garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali da correlare alla garanzia costituzionale del vaglio di legalità della Corte di cassazione, funzionale ad assicurare l’uniformità dell’interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo a tutela dell’uguaglianza dei cittadini. L’art. 132 n. 4 c.p.c. configura altresì l’assenza di motivazione quando questa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. la motivazione di Cass. n. 8053/2014, cit., nonché di Cass. SU n. 5888/1992, Cass. n. 20112 del 2009; applicano i principi emergenti dalla pronuncia esaminata, tra le altre, Cass. n. 21257/2014, Cass. n. 23828/2015, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 471/2022).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta quindi ormai circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – precisate come sopra dalle Sezioni Unite di questa Corte, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto -ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In particolare, non è più suscettibile di sindacato di legittimità della Corte un vizio di motivazione correlabile ad una prospettata incompletezza logica dell’impianto motivazionale della sentenza per inesatta valutazione delle risultanze probatorie – per averne tratto solo alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, o per non aver considerato elementi costituenti “fatti secondari” in tesi utili ad una ricostruzione dei fatti favorevole alla parte ricorrente, o per averli mal valorizzati-, quando dalla sentenza sia evincibile una regula juris che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra premessa in fatto e conseguenza in diritto, che deve giustificare la decisione – cfr. tra le altre, nel senso indicato, oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 22598/2018, Cass. n. 7090/2022 -.

Se si valutano i motivi di ricorso in esame alla luce delle indicazioni che precedono, si deve escludere che la Corte d’Appello abbia omesso di pronunciare sui motivi di appello richiamati da Gi.Vi. e/o sulle eccezioni da questi formulate e reiterate nel loro ambito. La Corte di merito ha respinto l’appello aderendo alle valutazioni del Tribunale e evidenziando, in particolare, come: il fatto che “i danni oggetto del presente giudizio fossero da imputarsi al dosaggio insufficiente del cemento con cui era stato realizzato il massetto ed alla posa in opera dell’impermeabilizzazione non conforme alle indicazioni dettate dalla ditta produttrice del prodotto” non poteva esentare il direttore dei lavori da responsabilità sul presupposto che si trattasse di opere elementari, ma individuava solo la caratteristica di detta responsabilità, sostanzialmente prospettata in termini di violazione dell’obbligo di vigilanza; vi era un obbligo del direttore dei lavori di “verificare che i materiali ordinati siano quelli corretti, che siano utilizzati secondo le istruzioni e che le opere siano realizzate a regola d’arte” (la verifica non era stata ritenuta quindi limitata alle sole caratteristiche chimiche della malta cementizia ma al suo utilizzo e alla corretta realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione nel loro complesso, anche per il profilo della posa in opera dell’impermeabilizzazione dopo la realizzazione del massetto e prima della sua maturazione); il principio delle opere elementari, per le quali sarebbe da escludere una responsabilità per omessa vigilanza in capo al direttore dei lavori, rileva solo nei casi in cui “l’opera non necessita di una Direzione dei Lavori, o se dette opere siano espressamente escluse dal contratto”; vi era una responsabilità solidale del direttore dei lavori, investito dell’intera realizzazione dell’opera, con l’impresa per tutti i danni causati dai vizi dell’opera; si condividevano le considerazioni del Tribunale sia sul riconoscimento di responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori, sia sull’irrilevanza del mancato adempimento da parte dell’impresa dell’obbligazione assunta di stipulare un’assicurazione a copertura dei danni in quanto questa sarebbe stata inidonea ad escludere la responsabilità dell’attuale ricorrente.

In sostanza, quindi, la Corte di merito ha argomentato – pur se in modo succinto ma, anche in assenza di un argomentare articolato, idoneo a permettere la comprensione del ragionamento seguito – le ragioni del rigetto dei motivi di appello di cui Gi.Vi. lamenta l’omessa valutazione e dell’adesione piena al deciso del Tribunale di Palermo su di essi. La Corte d’Appello di Palermo ha prima di tutto escluso che le opere risultate viziate (che non sono state indicate solo nella composizione inadeguata della malta cementizia, che avrebbe effettivamente potuto essere rilevata attraverso un’analisi chimica, ma nelle modalità della posa dell’impermeabilizzazione, che certo non è nel suo complesso un’opera “minore” nell’ambito del rifacimento del lastrico solare, in modo non conforme alle indicazioni della ditta produttrice) potessero essere qualificate come elementari ai fini dell’esclusione degli oneri di vigilanza in capo al direttore dei lavori. Il richiamo della Corte di merito all’episodio della mancata tenuta della guaina provvisoria, posata nel corso dei lavori, per un evento atmosferico importante (implicitamente ritenuto rilevante, anche attraverso l’adesione alla valorizzazione datane dalla sentenza di primo grado, per confermare in concreto la necessità che il direttore dei lavori vigilasse quantomeno in seguito sui lavori e la constatazione che non lo aveva fatto, e non invece idoneo ad affermare, secondo l’intendimento dell’appellante ora ricorrente, una corresponsabilità del Condominio nella scelta dell’impresa e/o nel mantenimento successivo dell’incarico ad essa) e l’affermazione secondo cui la presenza del direttore dei lavori escluderebbe di per sé la qualificabilità delle opere come elementari, in assenza di previsioni negoziali in tal senso, si aggiungono al rilievo dirimente comunque conferito alle caratteristiche di tutti i vizi riscontrati (quindi anche di quelli subiti da Sg.Gi.) e al carattere non elementare attribuito all’insieme delle opere che li avevano determinati (il tenore delle indicazioni del CTU sul punto non appare di per sé significativo, dato che la Corte di merito ha argomentato valorizzando non solo la composizione del massetto ma la realizzazione complessiva dell’opera, quindi il contesto dell’intervento comprensivo dei materiali usati e della loro posa, nel contesto fattuale in concreto verificatosi). La polizza assicurativa omessa dall’impresa assicuratrice, che di per sé effettivamente non rileva nell’individuare la responsabilità del direttore dei lavori in relazione alle obbligazioni di vigilanza e controllo sull’esecuzione dei lavori (il fatto che la stipula della polizza avrebbe quantomeno ridotto il peso economico della responsabilità del direttore dei lavori è un assunto che non ha alcun concreto contenuto giuridico, dato che l’assicurazione non avrebbe mai potuto essere corresponsabile del danno ma avrebbe eventualmente pagato il dovuto con diritto di rivalsa), è stata considerata inadempimento irrilevante ai fini dell’individuazione e della quantificazione della responsabilità del ricorrente, motivazione che contiene in sé anche la mancata adesione del Giudice d’appello alla valorizzazione che ne avrebbe desiderato il ricorrente al fine di attribuire una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. al Condominio per la scelta dell’appaltatrice dei lavori e per l’inadeguata verifica dell’adempimento da parte della stessa dell’obbligo di stipula in esame. La responsabilità del direttore dei lavori è stata riconosciuta sia su base contrattuale, sia su base extracontrattuale quanto alla posizione del “Condomino” Sg.Gi., terzo rispetto al contratto di appalto e direttamente danneggiato dall’intervento appaltato in quanto proprietario dell’alloggio all’ultimo piano sottostante al lastrico solare. Si evidenzia inoltre che, a parte le sottolineature delle imprecisioni contenute nella sentenza (che non inficiano però la comprensione del deciso in ordine ai titoli di responsabilità attribuiti a Gi.Vi.) quanto ad una attribuzione di responsabilità extracontrattuale al ricorrente nei confronti del Condominio, che invece aveva agito su base contrattuale, la doglianza in ordine alla riconosciuta responsabilità extracontrattuale del ricorrente non è realmente argomentata in modo autonomo nel quinto motivo di ricorso né vi è in questo indicazione delle critiche specificamente rivolte, già in sede di appello, a questo profilo della decisione, in tesi disattese e/o omesse dalla Corte di merito.

Si deve pertanto escludere non solo l’omissione di pronuncia da parte della Corte d’Appello ma anche l’omissione di motivazione, sotto tutti i profili evidenziati nelle pronunce di legittimità sopra esaminate: la motivazione della decisione è stata infatti fornita ed essa è reale e, anche se svolta in estrema sintesi e senza esplicitazione di tutti i passaggi seguiti nel ragionamento che ha portato alla decisione, permette di comprendere l’iter logico seguito per giungere, sulla base delle circostanze di fatto emerse in sede istruttoria e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e in condivisione delle considerazioni del Tribunale di Palermo che dette risultanze tecniche avevano in parte riconsiderato, alla decisione finale di conferma della responsabilità già riconosciuta in primo grado in capo al direttore dei lavori per i problemi verificatisi a causa delle operazioni di rifacimento del lastrico solare, sia nei confronti del Condominio che, su base extracontrattuale, nei confronti del condomino controricorrente.

Non può essere valutata in questa sede la sufficienza della motivazione posta dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione in ordine alla sussistenza della responsabilità di Gi.Vi. quale direttore dei lavori, perché non è possibile rimettere in discussione nel giudizio di legittimità l’interpretazione e la valutazione delle emergenze istruttorie, che sono prerogative dei Giudici di merito che vi hanno in concreto provveduto.

Nemmeno è possibile anche solo verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per riqualificare i motivi sub iudice nell’ambito del disposto dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. perché le decisioni del Tribunale di Palermo e della Corte d’Appello di Palermo sulle questioni riproposte attraverso di essi in sede di legittimità sono state conformi in primo e in secondo grado, fondate su un’analisi concordante degli elementi di fatto acquisiti in sede istruttoria. Il disposto dell’art.348 ter u. c. c.p.c., applicabile ratione temporis, preclude infatti in questa ipotesi la possibilità di qualsivoglia rivalutazione del deciso in sede di legittimità ai sensi dell’art.360 co. 1 n. 5 c.p.c.

7. Il sesto motivo di critica evidenzia ancora un altro profilo di “NULLITA’ DELLA SENTENZA DI APPELLO (ART. 360 N. 4) CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 112, 132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.”

Secondo il ricorrente vi sarebbe un’ulteriore ragione di censura per violazione del procedimento motivazionale e per incoerenza con le domande formulate con l’atto di appello anche in relazione alla parte della sentenza impugnata che avrebbe rigettato, senza reale motivazione essendosi la Corte di merito limitata ad affermare di condividere le ragioni del Tribunale, i motivi di appello riguardanti la liquidazione dei danni, nonostante gli errori evidenti, segnalati, che sarebbero stati commessi dal Tribunale di Palermo. Essi erano stati segnalati da Gi.Vi. e consistevano: nell’effettuata liquidazione equitativa di un danno da mancato godimento parziale dell’immobile per il periodo necessario alle opere di ripristino, senza alcuna indicazione sui criteri di quantificazione seguiti e nonostante le opere di ripristino non fossero state realizzate; nell’erronea liquidazione a favore sia del Condominio che di Sg.Gi. di spese per interventi urgenti, che non troverebbero riscontro negli atti di causa e nella perizia tecnica né quanto all’identificazione delle opere così qualificate né quanto agli esborsi relativi, con riconoscimento altresì sull’importo a tale titolo riconosciuto della rivalutazione monetaria nonostante la sua natura di credito di valuta; nell’effettuato riconoscimento a favore del Condominio e di Sg.Gi. della rivalutazione monetaria sulle spese legali e tecniche sostenute per l’accertamento tecnico preventivo, nonostante la sua natura di credito di valuta, per di più liquidato in sentenza; nel riconoscimento a favore di Sg.Gi. della rivalutazione sull’importo risarcitorio attribuitogli della rivalutazione monetaria a decorrere dal 31.12.2009, senza alcuna motivazione e nonostante la relazione peritale sulla cui base il danno era stato liquidato fosse stata depositata nel novembre 2011; nel riconoscimento di un danno non patrimoniale per lesione del diritto di abitazione, affermato come enucleato dall’art. 2 Cost., quantificato equitativamente a favore di Sg.Gi. in Euro 5.000,00.

Il motivo è fondato.

In ordine alle critiche specificamente sollevate, in ossequio al disposto dell’art.342 c.p.c., da Gi.Vi. rispetto all’identificazione e alla quantificazione dei danni operate dal Tribunale di Palermo a favore del Condominio e di Sg.Gi., la Corte di merito si limita a dichiarare di condividere i motivi (non di appello ma posti dal Tribunale a giustificazione del deciso rimesso in discussione) della decisione impugnata.

Non una parola del deciso oggetto del presente motivo di ricorso permette di comprendere se le critiche formulate dall’appellante siano state in qualche modo prese in considerazione e disattese, perché in tesi ritenute inidonee a rimettere in discussione gli argomenti della pronuncia del Tribunale di Palermo nelle parti oggetto di contestazione.

Non è propriamente rinvenibile un’omissione di pronuncia, ex art. 112 c.p.c., perché la Corte di merito prende in considerazione la critica svolta dall’appellante per rigettarla, ma la motivazione svolta a tal fine è meramente apparente perché si limita all’apodittico richiamo adesivo del deciso di primo grado senza dare alcun conto delle censure svolte nel rispetto dell’art. 342 c.p.c.

Richiamate le considerazioni in diritto esposte nell’esame dei motivi di ricorso precedenti sull’ambito e i limiti del controllo motivazionale in sede di legittimità, nel caso di specie è stato palesemente violato il minimo costituzionale necessario per ritenere integrata una effettiva giustificazione per la decisione presa – cfr. sul punto, oltre alle pronunce sopra richiamate, Cass. n. 6758/2022, secondo la quale “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture”; cfr. anche Cass. n. 1986/2025, Cass. n. 4777/2022, Cass. n. 30178/2023, Cass. n. 4166/2024 -.

8. Con un settimo motivo di ricorso Gi.Vi. si duole della “violazione e falsa applicazione di legge – art. 360 n. 3 c.p.c. – con riferimento agli artt. 1176 cpv., 1218, 2226, 2236 e 2043 c.c.”.

La Corte di appello avrebbe ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente, come più volte ripetuto, sia come progettista che come direttore dei lavori. Il primo aspetto è stato già trattato, rilevandosi che tale responsabilità era stata esclusa dal Tecnico d’Ufficio e dal Tribunale con pronunzia non impugnata e perciò passata in autorità di giudicato. Quanto alla posizione quale direttore dei lavori, il ricorrente rileva come nessun inadempimento contrattuale o responsabilità ex contractu possa essergli ascritta, perché gli interventi posti in essere dall’impresa appaltatrice in modo inadeguato comportavano il compimento di operazioni di natura elementare, per le quali non era necessario l’apporto della professionalità specifica di un ingegnere. Quest’ultimo accertamento sarebbe stato effettuato dal Tribunale, senza impugnazione ad opera delle controparti, e rappresenterebbe perciò un dato incontrovertibile e non più modificabile, dovendosi in particolare sottolineare ancora come il controllo sulla qualità del conglomerato cementizio adoperato dall’appaltatrice non sarebbe stato comunque riscontrabile direttamente ma avrebbe richiesto l’effettuazione di analisi chimiche.

Per la parte di doglianza relativa alla propria posizione quale progettista Gi.Vi. nulla aggiunge ai rilievi formulati con i primi due motivi di ricorso, che si limita a richiamare: appaiono pertanto assorbenti le considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di ricorso, alle quali si rimanda.

La parte di doglianza relativa alla posizione di Gi.Vi. quale direttore dei lavori è invece infondata.

Con il motivo in esame il ricorrente propone sotto il profilo della violazione di legge, in relazione al contenuto normativo che ritiene debba essere attribuito alla prestazione professionale in esame, la critica al deciso di appello che ha confermato la sua responsabilità: secondo il ricorrente la Corte di merito, come prima il Tribunale, non avrebbero tenuto conto del fatto che le opere in relazione alle quali si è affermato essere stato omesso il controllo sarebbero state elementari, quindi rientranti nella sfera di controllo del capo cantiere e non del direttore dei lavori.

Ora, l’ambito della prestazione professionale del direttore dei lavori è stato delineato già nella sentenza di questa Corte n. 10728/2008, alle cui indicazioni risultano essersi adeguate le pronunce successive, nei termini che seguono: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (cfr. anche Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255, Cass. n.7336/2019).

I criteri interpretativi emergenti dalla pronuncia richiamata e dalle successive portano ad affermare che nello svolgimento della prestazione assunta il direttore dei lavori effettivamente non è tenuto ad essere continuativamente presente sul cantiere ed ha un compito di alta sorveglianza – professionalmente qualificata – delle opere; egli quindi non è tenuto a seguire direttamente gli interventi esecutivi di natura elementare; ciò non toglie che egli debba verificare, attraverso visite periodiche, necessarie in ogni caso, e contatti diretti, l’osservanza delle regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali utilizzati – salvo che l’inidoneità/non conformità di questi non sia direttamente verificabile se non attraverso l’effettuazione di specifici accertamenti, quali analisi chimiche, che non si possono pretendere: cfr., al riguardo 4454/2012 -. È vero quindi che non si può pretendere una presenza continuativa e un controllo del direttore dei lavori sulle operazioni più semplici, ma ciò non significa che non sia necessaria da parte sua un’attività di vigilanza sull’andamento generale dell’opera e sulla sua realizzazione, comportante il rilievo nell’ambito di un intervento complesso anche di errori e/o inadeguatezze in sé definibili come frutto di errori elementari, perché non correlati alla soluzione di questioni tecniche particolari e non richiedenti competenze tecniche qualificate, quando questi siano incidenti significativamente sul risultato finale del lavoro. In sostanza, una cosa è la verifica del singolo intervento che, se elementare, non richiede la vigilanza specifica del direttore dei lavori, altra cosa è l’insieme dell’opera realizzata, i cui vizi non possono essere esclusi dalla sfera del controllo del direttore dei lavori, nominato proprio per vigilare sulla sua effettuazione, nell’ipotesi in cui essa comprenda l’esecuzione di una o più operazioni elementari, in concreto mal eseguite, in sé non richiedenti particolari competenze ma significative per ottenere un risultato finale a regola d’arte.

Se si rimane nell’ambito dell’individuazione della prestazione tipica del direttore dei lavori nei termini sopra esposti, l’accertamento sulla tipologia delle opere appaltate e sulle caratteristiche ed entità dei compiti di vigilanza e controllo su di esse, assegnate al direttore dei lavori, è un accertamento di merito che non viola le disposizioni normative richiamate dal ricorrente ogni volta che non si pretenda dal direttore dei lavori un controllo continuo sull’esecuzione anche di interventi elementari, perché non richiedenti alcuna competenza tecnica, e/o una verifica della qualità dei materiali ulteriore rispetto alla conformità di essi alle previsioni progettuali (salvo la difettosità evidente).

Nel caso di specie i Giudici di merito non hanno valorizzato solo l’inadeguatezza della malta cementizia utilizzata per la realizzazione del massetto (per l’accertamento della quale sarebbe stato effettivamente necessario un approfondimento attraverso la disposizione di analisi chimiche che non poteva essere di per sé preteso dal tecnico e che non emerge risultasse giustificato dalla percepibilità immediata delle caratteristiche del prodotto come evidentemente viziate) e la conseguente “non perfetta” esecuzione del massetto, ma hanno rilevato anche l’errore nelle modalità di posa dell’impermeabilizzazione, subito dopo la posa del massetto (non ancora “maturo” e presentante una pendenza non conforme a progetto), incidente (come emergente dalla relazione tecnica d’ufficio condivisa dai Giudici di merito) sull’elasticità dell’impermeabilizzazione che, quindi, era stata riscontrata come molto rigida mentre avrebbe dovuto essere elastica e in condizioni di seguire le dilatazioni sia da ritiro che termiche trasmesse dal sottostante massetto e dalla sovrastante pavimentazione (cfr. le parti della relazione tecnica d’ufficio riportate da Gi.Vi. nel ricorso: i vizi risultati dalla relazione tecnica d’ufficio sono quelli a cui hanno fatto riferimento, attraverso il richiamo, i Giudici di merito per la valutazione della controversia). Nel contesto descritto, è stato rimproverato al direttore dei lavori non il fatto di non essere stato continuativamente presente in cantiere ma di non esservisi recato le volte necessarie per l’esercizio di una adeguata vigilanza sullo svolgimento dei lavori (ciò emerge dal contesto della motivazione della sentenza della Corte d’Appello, anche attraverso l’adesione alle argomentazioni del Tribunale e attraverso il richiamo a Cass. n. 7336/2019, di cui è riportata parte della motivazione), quantomeno prima dell’inizio e nel corso della stesura dell’impermeabilizzazione.

Non è stato pertanto valorizzato dai Giudici di merito solo il fatto che la malta cementizia non fosse adeguata ma tutto il contesto di realizzazione delle opere di impermeabilizzazione che, a prescindere dalla natura elementare della posa in opera dei materiali, non sarebbe stato seguito con la dovuta attenzione dal ricorrente.

Esclusa l’esistenza di violazioni di legge, perché non è stato individuato in modo errato il contenuto della prestazione che Gi.Vi. si era obbligato a rendere né sono stati disattesi i principi in materia di adempimento, le valutazioni dei Giudici di merito in ordine alla qualità e rilevanza delle opere rispetto alle quali il direttore dei lavori avrebbe dovuto esercitare la vigilanza e alle conseguenze da trarne sotto il profilo della sua responsabilità, verso la parte contraente e verso Sg.Gi., riguardano esclusivamente l’interpretazione e valutazione degli elementi istruttori, prerogative dei Giudici di merito: anche per questa parte della pronuncia, come sopra rilevato, sono conformi le decisioni di primo e di secondo grado e non è pertanto possibile il vaglio sull’eventuale inquadramento della doglianza in esame nell’ambito dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., alla luce della preclusione emergente dall’art. 348 ter u.c. c.p.c. applicabile ratione temporis.

9. L’ottavo motivo di ricorso attribuisce alla sentenza impugnata la “Violazione e falsa applicazione di norme – art. 360 n. 3 c.p.c. – con riferimento all’art. 92 c.p.c.”.

Rileva il ricorrente che con il nono motivo di appello egli aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese perché contestava la pronuncia di condanna a proprio carico, mentre le domande nei propri confronti avrebbero dovuto essere respinte: in base al principio della soccombenza, tutte le spese avrebbero dovuto essere poste a carico delle controparti. Una corretta percezione, ad opera della Corte d’Appello di Palermo, dei motivi di appello proposti tali da giustificare la riforma della sentenza di primo grado, avrebbe comportato l’accoglimento anche della doglianza richiamata.

Il motivo proposto non è autonomo, perché la pronuncia sulle spese processuali è correlata all’esito della controversia.

In ogni modo esso rimane assorbito dal parziale accoglimento del ricorso.

10. In conclusione, devono essere respinti il terzo, il quarto e il quinto motivo e parte del settimo limitatamente alla posizione del ricorrente quale direttore dei lavori; si accolgono invece il primo, il secondo e il sesto motivo; parte del settimo motivo, limitatamente alla posizione di Gi.Vi. quale progettista, e l’ottavo motivo rimangono assorbiti. Conseguentemente la sentenza della Corte d’Appello di Palermo viene cassata con rinvio alla stessa Corte che, in diversa composizione, si atterrà a quanto sopra rilevato e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Direttore lavori alta sorveglianza e diligenza tecnica

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione respinge il terzo, il quarto, il quinto motivo e parte del settimo (in relazione alla posizione di Gi.Vi. quale direttore dei lavori), accoglie il primo, il secondo, il sesto e dichiara assorbiti parte del settimo motivo di ricorso (in relazione alla posizione di Gi.Vi. quale progettista) e l’ottavo; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 3 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.

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