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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 aprile 2014, n. 7981. La norma contenuta nell'art. 2941, n. 1, c.c., si riferisce alla vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  4 aprile 2014, n. 7981 Svolgimento del processo 1 – Con atto di precetto notificato in data 10 gennaio 2003 V.M.T. intimava al proprio coniuge B.C. , dal quale si era separata consensualmente nell’anno 1980, il pagamento della somma di Euro 48.842,55, corrispondente alla differenza fra quanto dovuto...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7482. In tema di richiesta di modifica dell'assegno di mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7482 Svolgimento del processo La sig.ra E.S. , madre di due minori nati da una relazione avuta in (…) con il sig. A.B.-.P. , domandò al Tribunale per i minorenni di Roma, ove si era trasferita con i figli dopo la fine della relazione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2014, n. 7485. Confermata la pronuncia della Corte d'Appello con la quale è stato riconosciuto un assegno di mantenimento di € 4.000,00 in favore della ex coniuge poiché quest'ultima non aveva i mezzi per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio né la possibilità di procurarseli da sola, avendo interrotto l'attività lavorativa durante il matrimonio e non essendo possibile un suo reinserimento nel mondo del lavoro, né vi era prova che avesse rifiutato offerte di lavoro; Il tenore di vita coniugale era molto alto, tenuto conto del notevole patrimonio immobiliare e delle liquidità dell'ex coniuge (avendo incassato nel 2005, prima della sentenza che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio, l'ingente importo di otto milioni di euro grazie ad un lascito ereditario, oltre a sei miliardi di lire da un lascito precedente, e aveva acquistato un appartamento di pregio per i figli con diritto reale di abitazione in favore dell'ex moglie); inoltre la misura dell'assegno stabilita dal tribunale (di € 2.700,00) era inferiore all'importo concordato dalle parti in sede di separazione e non teneva conto delle notevoli capacità economiche e reddituali dell'ex coniuge che gli consentivano di fare fronte al pagamento dell'assegno per molti anni ancora

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 marzo 2014, n. 7485 Svolgimento del processo 1. – All’esito del giudizio, definito dal Tribunale di Trieste con sentenza 2 luglio 2009, che ha regolato gli aspetti patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri C.B. e L.E. il 1° marzo 1986, è stato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 marzo 2014, n. 7410. Valutata la relazione extraconiugale come fattore scatenante della crisi coniugale pur se già in precedenza la coppia aveva manifestato una crisi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 marzo 2014, n. 7410 Svolgimento del processo Con sentenza del 14.7.2010, il Tribunale di Nuoro dichiarava la separazione dei coniugi A.T. (ricorrente nel 2005) e C.M., genitori di quattro figli, respingendo le reciproche domande di addebito; affidava, inoltre, le due figlie della coppia, ancora minorenni (F. e...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 6289. Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 6289 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. SAN...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2014, n. 6755. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  21 marzo 2014, n. 6755 Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. (n. il 15 maggio 2002) e M.S. (n. il 15 novembre...