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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 agosto 2014, n. 18248. Se il credito del terzo è maturato per soddisfare i bisogni della famiglia, l'esecuzione sul fondo patrimoniale è sempre legittima senza che sia necessario indagare se sia sorto prima il credito o il fondo. Ciò che rileva a fondare l'ordinaria assoggettabilità del bene, oggetto di fondo patrimoniale, ad espropriazione è l'intrinseca correlazione tra il credito azionato e la destinazione del primo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 agosto 2014, n. 18248 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 settembre 2014, n. 18722. La cifra dell’assegno divorzile, deve tenere conto della breve durata del matrimonio. I criteri indicati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, infatti, non devono necessariamente essere ripercorsi analiticamente tutti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 settembre 2014, n. 18722 “Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, nel procedimento di divorzio relativo a R.C. e R.S. poneva a carico di quest’ultimo un assegno pari a 200 euro mensili in favore della moglie...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 agosto 2014, n. 18066. La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità. Ed esso potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore pure sulla sussistenza dell’interesse del minore, ma si dovrebbe ricordare che se nell’accordo sia preminente una causa transattiva, non rileverebbe ai sensi dell’art. 1969 c.c., errore di diritto). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra R.G. e F.E. . Con sentenza definitiva in data 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il Tribunale affidava il...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16658. La valutazione del giudice sulle modalità dell'affidamento può non coincidere con le opinioni manifestate dal minore, ma il giudice ha un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento del minore e ciò è una diretta conseguenza dell'imprescindibilità dell'ascolto del medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16658 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 luglio 2014, n. 16657. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, come nel caso del disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli per lunghi anni può integrare anche gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti: tale lesione, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 22 luglio 2014, n. 16657 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 luglio 2014, n. 16498. Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 luglio 2014, n. 16498 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15886. Il fondo patrimoniale consiste nell'imposizione convenzionale, da parte di uno o di entrambi i coniugi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Questo, nella sostanza, è ciò che dispone l'art. 167 c.c., dal quale si ricava che non tutti i beni possono far parte del fondo patrimoniale, bensì solo quelli esplicitamente previsti dalla disciplina sostanziale. La ratio della disposizione risiede sul fatto che si consente una specifica destinazione a determinati beni che servono per il soddisfacimento del bisogno della famiglia, affinché risulti circoscritto il perimetro entro il quale si può agire esecutivamente. Ne consegue che il creditore procedente che intenda esercitare un diritto di credito afferente a un rapporto giuridico estraneo alle esigenze della famiglia potrà agire solo su beni diversi da quelli che costituiscono il fondo patrimoniale, fatta salva la possibilità che lo stesso creditore dimostri che, di fatto, il debito è stato contratto per soddisfare precisi, specifici e circostanziati bisogni familiari. Spetta, comunque, ai coniugi dimostrare che l'obbligazione è sorta per finalità estranee alle esigenze della famiglia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 luglio 2014, n. 15886 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott....