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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097. La norma di cui agli artt. 2 e 4 della 1. n. 182 del 1984 che prevede la regola della caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, produce effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determina una soluzione di continuità costituzionalmente non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso. Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. La sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale è produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost. La coppia ha diritto di conservare il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8097 Fatto e diritto A. B., unito in matrimonio con A. A., aveva proposto domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna. Disposta la rettificazione con modifica del prenome in A., nella sentenza è stato ordinato all’ufficiale di stato civile...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057. La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2015, n. 7057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8098. L’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Pertanto, è immune da vizi l’accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l’autonomia genitoriale necessaria – pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l’affetto dimostrati per il minore dal genitore – e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8098 [omissis] Ricorre per cassazione E.C. che si affida a due motivi di ricorso: a) violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in punto di non riconosciuta idoneità della signora C. di prendersi cura della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 aprile 2015, n. 6611. Per rifiutare la delibazione di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, per vizio di mente di uno dei coniugi, è necessario che la convivenza si sia protratta per almeno tre anni. Soltanto in questa ipotesi, infatti, può trovare accoglienza, in difesa dell’«ordine pubblico», la tutela del cosiddetto «matrimonio-rapporto», rispetto alla validità dell’«atto»

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 aprile 2015, n. 6611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136. In tema di filiazione naturale la mancata sottoposizione al test del Dna, può diventare un elemento determinante nel definire il «difetto di veridicità» del riconoscimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 marzo 2015, n. 6136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6129. Anche prima della modifica del quadro normativo di riferimento, l’audizione dei minori abbia svolto un ruolo di primaria importanza nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 26 marzo 2015, n. 6129   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 marzo 2015, n. 6021. In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Premessa, pertanto, l’osservanza del requisito dell’autosufficienza non può non rilevarsi che in ordine a tale incremento patrimoniale (ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, consistente nell’incasso dell’importo della vendita dell’immobile adibito a casa coniugale) la Corte d’Appello ha omesso di esaminarne a priori l’incidenza sulla complessiva condizione economica del ricorrente, senza alcuna giustificazione plausibile, nonostante il puntuale assolvimento dell’onus probandi a carico della ricorrente al riguardo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  25 marzo 2015, n. 6021 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, stabiliva nel giudizio di separazione personale tra i coniugi M.M.P. e M. B. T. l’esclusione dell’addebitabilità per entrambe le parti e la riduzione del contributo al mantenimento...