Il delitto di truffa e quello di insolvenza fraudolenta

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 marzo 2019, n. 8859.

La massima estrapolata:

Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perche’ nella truffa la frode e’ attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode e’ attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.

Sentenza 1 marzo 2019, n. 8859

Data udienza 24 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. COSCIONI Giusep – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5.04.2017, che confermava la sentenza di primo grado con la quale (OMISSIS) era stato condannato per il reato di cui all’articolo 640 c.p., avendo promesso il pagamento in contanti per l’acquisto di un motociclo da (OMISSIS) e, dopo aver regolarizzato il passaggio di proprieta’, pagato mediante assegno postale che non andava a buon fine per irregolarita’ dei timbri di girata.
1.1 Al riguardo, il difensore eccepisce che il fatto costituiva mero illecito civile, in quanto al momento del passaggio di proprieta’ era chiaro che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo di assegno postale e il mancato incasso dell’assegno costituiva un’ipotesi di inadempimento.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre che sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano erroneamente ritenuto che il reato non potesse essere derubricato in quello di cui all’articolo 641 c.p..
1.3 Il difensore lamenta inoltre il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’errata applicazione della recidiva, non essendo stato indicato un solo indice negativo in ordine alla personalita’ del ricorrente e non essendo stata presa in considerazione la giovane eta’ dell’imputato, ne’ lo stato di indigenza e di forte disagio sociale nel quale versava il ricorrente, soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato e detenuto per altra causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, disattendendo, quindi (in fatto e in diritto), la tesi difensiva dell’imputato, riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimita’. Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno, quindi, ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimita’, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali gia’ ampiamente presi in esame dalla Corte territoriale che, alla stregua della suddetta ricostruzione fattuale, ha correttamente qualificato il fatto come truffa.
Infatti, la Corte di appello ha messo in evidenza che (OMISSIS) non si e’ limitato a dissimulare la propria insolvenza, ma ha introdotto un quid pluris, consistente nel raggiro rappresentato dall’avere inizialmente accettato di pagare il motociclo in contanti, salvo poi consegnare alla persona offesa un assegno che sapeva non negoziabile.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruita’, carenze o contraddittorieta’ motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile; la Corte di appello si e’ infatti conformata all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. 2, sentenza n. 45096 dell’11.11.2009, CED Cass. n. 245695), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perche’ nella truffa la frode e’ attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode e’ attuata unicamente con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente.
2.2 Analogo discorso deve essere fatto relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, posto che la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante delle stesse (mancanza di condotta ed atteggiamento post factum resipiscenti ed improntati all’autocritica e forte proclivita’ all’illecito): di conseguenza, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si sottrae ad ogni censura di legittimita’; neppure puo’ trovare accoglimento il motivo riguardante la recidiva, posto che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua nell’ultima pagina della sentenza impugnata.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

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