Delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 15 ottobre 2018, n. 46754.

La massima estrapolata:

Il delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p. e’ integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresi’, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. Nell’interpretare detta seconda parte dell’articolo 648 bis c.p., comma 1 questa corte di cassazione ha gia’ avuto modo di precisare che la disposizione di cui all’articolo 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attivita’ poste in essere sul denaro, bene od utilita’ di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale

Sentenza 15 ottobre 2018, n. 46754

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CENICCOLA ELISABETTA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 22 novembre 2017 la corte di appello di Genova riduceva la pena inflitta a (OMISSIS) in ordine al contestato delitto di riciclaggio in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’articolo 606 c.p.p. in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto non essendo ravvisabili nella condotta dell’imputato, rinvenuto in possesso di oggetti di origine furtiva, attivita’ di sostituzione o trasformazione o comunque dirette ad ostacolare l’identificazione degli stessi oggetti, tali da potere integrare la contestata piu’ grave ipotesi di riciclaggio in luogo della semplice condotta di ricettazione. Con il secondo motivo lamentava manifesta illogicita’ della motivazione e travisamento della prova quanto alla contestata ravvisabilita’ dell’elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato e deve pertanto essere respinto.
2.1 Ed invero quanto alle doglianze in punto qualificazione giuridica deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p. e’ integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresi’, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene. Nell’interpretare detta seconda parte dell’articolo 648 bis c.p., comma 1 questa corte di cassazione ha gia’ avuto modo di precisare che la disposizione di cui all’articolo 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attivita’ poste in essere sul denaro, bene od utilita’ di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731).
Appare pertanto evidente che trattandosi di reato a forma libera non si richiede necessariamente ed imprescindibilmente per la punibilita’ della condotta che l’attivita’ abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suo elementi identificativi tipici o dei codici di identificazione dello stesso, potendo la condotta punibile anche essere posta in essere attraverso azioni dirette ad ostacolare l’origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. La sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell’oggetto materiale del reato non si configura pertanto quale elemento unico ed imprescindibile per la punibilita’ dell’azione delittuosa di riciclaggio, potendo anche configurarsi la condotta punibile in presenza di attivita’ che pur non mutando l’essenza del bene di provenienza delittuosa costituiscano sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e seguano tale condotta punibile secondo lo schema di cui all’articolo 648 c.p. e siano pero’ caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto.
E l’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta il rigetto dei motivi di gravame dovendo ritenersi corretta l’interpretazione fornita dalla corte di merito secondo cui l’asportazione di pannelli fotovolataici, l’occultamento degli stessi all’interno di un camion tra masserizie varie particolarmente occultati e, soprattutto, l’imbarco del mezzo su una motonave diretta all’estero, erano attivita’ tutte dirette a rendere particolarmente difficoltosa l’identificazione dell’origine delittuosa del bene poiche’, pur essendo mancate condotte di trasformazione dei pannelli o dei loro codici identificativi, il ricorrente non si limito’ a ricevere gli stessi bensi’ effettuo’ ulteriori operazioni consistite nel caricamento, occultamento e trasporto a bordo di un camion diretto all’estero (Marocco) certamente idonee a rendere maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine furtiva.
2.2 Quanto al secondo motivo, la corte di appello ha evidentemente ricavato la sussistenza dell’elemento soggettivo dalle particolari modalita’ dei fatti che denotano la piena consapevolezza della condotta illecita.
Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Avv. Renato D’Isa