Declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell’assegno di divorzio

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 26 giugno 2019, n. 17102.

La massima estrapolata:

La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell’assegno di divorzio, proposta nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo, non ne limita la proponibilità in separato giudizio, ex articolo 9 della legge 898/1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti. Tale pronuncia è, infatti, non idonea alla produzione del giudicato perché impediente in rito l’esame del merito della domanda.

Sentenza 26 giugno 2019, n. 17102

Data udienza 15 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/11/2018 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CAPPUCCIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ANIELLO ROBERTO, il quale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso per rinuncia.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2018 il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato, ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero, in subordine, di sua sostituzione con altra meno afflittiva, presentata nell’interesse di (OMISSIS), sottoposto ad indagini preliminari in relazione all’omicidio di (OMISSIS) ed occultamento del relativo cadavere.
1.1. L’istanza ex articolo 299 c.p.p. e’ stata presentata allegando la sopravvenienza di una serie di emergenze fattuali tali da incidere sul pregresso giudizio di gravita’ indiziaria, prima tra tutte l’individuazione di (OMISSIS), da parte dei familiari, come uno dei soggetti ritratti nel video effettuato il (OMISSIS), durante lo sgombero del campo Rom (OMISSIS), le cui fattezze fisiche sarebbero, stando agli esiti della consulenza tecnica antropometrica effettuata su impulso difensivo, compatibili con quelle di (OMISSIS) con una percentuale pari al 74%.
La valenza probatoria del dato non sarebbe sminuita, secondo l’istante, dagli esiti degli accertamenti compiuti dalla Polizia di Roma Capitale e dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, relativi all’identificazione del soggetto ritratto nel video nel cittadino romeno (OMISSIS).
In coerenza con la prospettazione difensiva si porrebbe, poi, il fatto che i cani molecolari, nell’immediatezza della scomparsa di (OMISSIS), non percepirono la presenza di odore attribuibile a (OMISSIS) nel luogo di rinvenimento della sua autovettura, parzialmente bloccata dal fango ed in zona boschiva defilata, completamente priva di entrambe le targhe, mentre evidenziarono la presenza di una traccia attribuibile ad (OMISSIS) da tale luogo fino all’imboccatura della salita che porta verso un incrocio sulla strada statale (OMISSIS), traccia che poi andava progressivamente a perdersi.
1.2. Il Tribunale del riesame, premessa l’esposizione dei principi che regolano il giudizio di appello ex articolo 310 c.p.p., condivide e fa proprie le motivazioni, che ha cura di integrare, sottese all’ordinanza resa ex articolo 299 dal Giudice per le indagini preliminari.
Rileva che l’unico elemento dotato dal carattere di novita’, costituito dal riconoscimento di (OMISSIS) nel soggetto ripreso nel video registrato in occasione dello sgombero del campo Rom (OMISSIS), si e’ rivelato fallace in ragione degli approfondimenti compiuti a seguito della denunzia sporta il 29 luglio 2018 da (OMISSIS), fratello della vittima, il cui contenuto ritiene inattendibile avuto riguardo alla successiva smentita, dopo appena due giorni, dello stesso (OMISSIS), alle dichiarazioni rese da (OMISSIS), compagna di (OMISSIS) (la quale ha spiegato sulla base di quali elementi debba in radice escludersi che l’uomo effigiato nel video sia lo scomparso (OMISSIS)) alla inaffidabilita’ delle conclusioni esposte dal consulente tecnico della difesa, il quale ha utilizzato metodi ed esposto risultati ben poco convincenti, e, soprattutto, alla conducenza probatoria degli accertamenti effettuati in vista dell’identificazione del soggetto inquadrato dalle telecamere nel cittadino rumeno (OMISSIS).
Carente l’indicato elemento di novita’, il Tribunale del riesame esclude potersi tener conto, in vista di una complessiva rivisitazione del quadro indiziario, delle risultanze delle indagini eseguite tramite i cani molecolari, gia’ esaminate e ritenute inconducenti dal Tribunale del riesame nel provvedimento reso ex articolo 310 c.p.p., sulla scorta di un apparato argomentativo che il Tribunale del riesame ritiene di dovere nuovamente e piu’ ampiamente illustrare.
Il Tribunale del riesame reputa, da ultimo, coperta da giudicato cautelare anche la doglianza relativa all’insussisteriza di esigenze cautelari ovvero al superamento della presunzione relativa prevista dall’articolo 275 c.p.p..
2. (OMISSIS) propone, con il ministero degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale deduce contraddittorieta’, manifesta illogicita’ ed apparenza della motivazione.
Osserva, in proposito, che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame si fonda, tra l’altro, sull’acritico recepimento del contributo di un soggetto, (OMISSIS), la cui effettiva attendibilita’ avrebbe dovuto essere meglio verificata, e sulla ingiustificata svalutazione dell’apporto del consulente tecnico della difesa il quale, tuttavia, ha chiaramente indicato nella relazione in atti criteri e metodi utilizzati per definire il grado di somiglianza tra la forma dei visi dei soggetti esaminati.
Eccepisce, ancora, che il Tribunale del riesame e’ stato troppo netto nell’escludere l’individuazione di (OMISSIS) nella menzionata fotografia sul rilievo dell’assenza di una cicatrice invece presente in una immagine che, proveniente dai familiari della presunta vittima, potrebbe essere stata scattata in epoca successiva, mantenendo peraltro validita’ l’ipotesi difensiva che vuole (OMISSIS) tuttora in vita.
Nella medesima direzione, obietta che gli esiti degli accertamenti eseguiti con l’ausilio dei cani molecolari attesta, in se’, che il solo (OMISSIS), evidentemente in autonomia, ha percorso quel tratto di strada.
Conclude nel senso che i dati di cui i difensori avevano sollecitato una lettura sinergica sono stati invece parcellizzati dal Tribunale del riesame senza, pero’, che degli stessi si sia fatta una valutazione logica con conseguente motivazione.
3. Nelle more, e in prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha fatto pervenire rituale rinunzia al ricorso.
Alla rinunzia consegue l’inammissibilita’ del ricorso e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d’inammissibilita’, si stima equo determinare in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente ordinanza al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Motivazione semplificata.

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