Danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19434.

La massima estrapolata:

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa.

Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19434

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25085/2017 R.G. proposto da
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 1834/2017, depositata il 12 ottobre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.
RILEVATO
che:
1. In accoglimento della domanda di (OMISSIS), che lamentava l’esistenza di immissioni intollerabili di rumore provenienti dall’attivita’ di revisione auto svolta da (OMISSIS) in officina frontistante alla propria abitazione, il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 27/10/2014, ne inibi’ a quest’ultimo l’esercizio, condannandolo anche al risarcimento dei danni liquidati in Euro 10.000.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato tale decisione, regolando le spese secondo il criterio della soccombenza.
2. Il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste (OMISSIS), depositando controricorso.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
La controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato il motivo di gravame con il quale si lamentava la mancata adozione di rimedi tecnici idonei a ricondurre le immissioni entro i limiti della normale tollerabilita’ (c.d. inibitoria positiva) sull’assunto che era onere dell’appellante – nella specie non assolto – indicare quale in concreto questi avrebbero dovuto essere.
Rileva al riguardo che spetta al giudice di merito non solo accertare in concreto il superamento della normale tollerabilita’ ma anche “individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 c.c. e articolo 112 c.p.c. per avere la Corte di merito confermato la liquidazione equitativa del danno sebbene l’attrice non l’avesse mai richiesta, nemmeno in subordine, con cio’ violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 2043, 2697 e 2727 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile in re ipsa, pur in mancanza di una lesione alla salute e in assenza di alcuna prova dello stesso, anche solo presuntiva.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia infine violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuita condanna alle spese.
5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione (opposta dalla controricorrente in memoria) di inammissibilita’ del ricorso in quanto confezionato in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa.

 

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