Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2345.

La massima estrapolata:

La responsabilità per danni causati da cosa in custodia non sussiste nell’ipotesi di caso fortuito, riscontrabile anche nell’imprudente uso della cosa da parte della vittima che sia precipitata da una terrazza priva di ringhiera nella quale si sia introdotta da una porta ostruita.

È ammissibile il ricorso per cassazione notificato al procuratore della controparte deceduta presso il domicilio eletto, quand’anche il ricorrente abbia previamente ricevuto notizia del sopravvenuto decesso per essergli stato intimato atto di precetto dagli eredi della controparte.

Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2345

Data udienza 28 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19828/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 573/2016, pubblicata il 16 marzo 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 novembre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio avanti il Tribunale di Padova (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del figlio (OMISSIS) avvenuto in data (OMISSIS) a seguito alla caduta da una terrazza dell’abitazione di proprieta’ dei (OMISSIS) – (OMISSIS).
Dedussero a fondamento, per quel che ancora in questa sede interessa, la responsabilita’ dei convenuti ex articolo 2051 c.c., esponendo che il ragazzo, quindicenne, si era quel giorno recato presso l’abitazione del convenuto, su invito del figlio di quest’ultimo, (OMISSIS), per un incontro con alcuni amici; i ragazzi, tutti della stessa fascia d’eta’, erano usciti sulla terrazza della casa per urinare; tale terrazza era accessibile attraverso una porta con la chiave inserita nella toppa ed era priva di ringhiera.
Il tribunale respinse la domanda, reputando che la responsabilita’ del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento incauto del minore.
2. In parziale accoglimento del gravame, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto sussistente la dedotta responsabilita’, a carico del solo (OMISSIS), valutando la condotta del minore come idonea a configurare solo un concorso di colpa ex articolo 1227 c.c., comma 1, commisurato nella percentuale del 50%; ha quindi condannato il predetto al risarcimento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) dei danni jure proprio subiti in conseguenza del tragico occorso.
Ha rilevato a fondamento che:
– tenuto conto della frequentazione costante della casa da parte degli amici del figlio (OMISSIS), il (OMISSIS) doveva presumersi a conoscenza del fatto che i ragazzi uscivano in terrazza;
– anche a prescindere da cio’, “il dinamismo correlato alla cosa portava con se’ un’implicita pericolosita’, una eccezionale e intrinseca vis lesiva”;
– non e’ accoglibile la tesi degli appellati fatta propria dal primo giudice secondo la quale “la difficolta’ di apertura della porta che portava all’esterno, unitamente alla presenza degli scatoloni di fronte a questa, costituiva un’esimente, giacche’ dalle prove orali emergeva che i ragazzi scavalcavano gli scatoloni e aprivano la porta per uscire, magari con l’aiuto del figlio dei padroni di casa, (OMISSIS), che conosceva la modalita’ di apertura: sollevare completamente la maniglia mentre si ruotava la chiave nella toppa”;
– “neppure e’ sostenibile la tesi dell’uso improprio della terrazza, riferito al fatto che i ragazzini la utilizzavano per fumare o urinare, giacche’ l’utilizzo di una terrazza e’, in se’, quello di potervi accedere, ossia di uscire all’esterno, e questo a prescindere dal motivo di detto accesso o dell’utilizzo specifico del luogo, che e’ mera ragione soggettiva per la quale viene utilizzata una terrazza”;
– deve pertanto ritenersi che “la famiglia (OMISSIS) non aveva adottato alcuno standard minimo di diligenza nella custodia di una cosa assai pericolosa, nessuna cautela al fine di evitare un’eventuale ed imprevedibile caduta da una terrazza che dovevano sapere frequentata da minori e priva di qualsivoglia protezione”.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste (OMISSIS) depositando controricorso (espressamente nella sola qualita’ di parte del giudice d’appello e non anche in quella di erede della moglie (OMISSIS)).
L’altro intimato non svolge difese nella presente sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso deve considerarsi tempestivamente proposto anche nei confronti degli eredi di (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio d’appello (ossia dello stesso (OMISSIS), benche’ lo stesso abbia nel presente giudizio svolto difese solo in proprio, e del figlio (OMISSIS)).
Risulta infatti che la notifica del ricorso sia stata inizialmente diretta, in data 29/7/2016, nei confronti della stessa parte deceduta nel corso del giudizio d’appello, nel domicilio eletto presso il procuratore costituito.
Secondo il controricorrente (OMISSIS), tale notifica deve considerarsi nulla, non potendo nella specie operare il principio affermato da Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295, secondo il quale l’ultrattivita’ del mandato difensivo consente possa ritenersi valida la notifica eseguita presso il procuratore costituito ancorche’ indirizzata alla parte deceduta nelle more del giudizio di appello.
Cio’ in quanto l’evento era stato reso noto alla controparte, dagli eredi della predetta parte, con la notifica di atto di precetto eseguito in data 24/6/2016, successivamente dunque alla pubblicazione della sentenza e anche alla sua notificazione, ma anteriormente alla notifica del ricorso per cassazione.
Si richiama al riguardo il principio, affermato da Cass. 25/11/2014, n. 24993, (ancorche’ in quel caso riferito dalla notificazione dell’atto d’appello), secondo il quale la notificazione dell’atto di impugnazione presso il procuratore della parte deceduta e’ nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l’esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiche’ con tale notifica deve ritenersi venuta meno la fictio iuris dell’ultrattivita’ del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta.
Pur accedendo a tale ricostruzione degli effetti della notifica dell’atto di precetto da parte degli eredi della parte deceduta, ne deriverebbe pero’ soltanto – come affermato da costante giurisprudenza (v. ex aliis Cass. 14/03/2016, n. 4935; 19/11/2010, n. 23522) e anche dal precedente richiamato di Cass. n. 24993 del 2014 – la nullita’, non l’inesistenza, dell’impugnazione successivamente notificata nel modo predetto, suscettibile di sanatoria con effetti ex tunc, ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 2, come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 9 (applicabile nella fattispecie, ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 aprile 1995), in conseguenza della rinnovazione della notifica: rinnovazione cui nella specie il ricorrente ha ritualmente provveduto, come documentato, in data 8/2/2017, ben potendo, in conformita’ della ratio della norma, l’interessato procedere alla rinnovazione anticipando la disposizione che questa Corte avrebbe dovuto necessariamente dare, ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., con gli effetti sopra indicati (v. in tal senso, Cass. 01/07/2008, n. 17951).
2. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, num. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cose in custodia in presenza di rischio elettivo.
Lamenta, in sintesi, la sottovalutazione, da parte dei giudici d’appello, della condotta della vittima e del gruppo dei coetanei con cui si accompagnava, concretatosi nella forzatura di una porta in ferro che sbarrava l’uscita sul tetto piano-terrazzino non praticabile, per sporgersi e urinare nel vuoto: condotta, secondo il ricorrente, idonea a interrompere, come ritenuto dal primo giudice, il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento.
Censura al contempo l’assunto espresso in sentenza secondo cui il (OMISSIS) “non poteva non sapere” (rilevando di contro che la prova di tale consapevolezza non e’ mai stata assunta in causa), cosi’ come il postulato che si trattasse di vera e propria terrazza, praticabile ma priva di parapetto, invece che un mero tetto piano, costruito bensi’ a terrazza ma non praticabile.
Rileva che le prove raccolte provavano che vi erano sufficienti ostacoli e impedimenti per evitare l’esposizione all’esterno e che nessun comportamento diverso era umanamente possibile con valutazione ex ante.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia inoltre “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta che la Corte d’appello ha equivocato sul termine terrazza con erronea valutazione dunque della intrinseca vis lesiva del manufatto.
Sostiene che si tratta in realta’ di una parte di tetto piano coperto da guaina che non serve ne’ per affacciarsi ne’ per accedervi, ne’ tantomeno, per urinare; come tutti i tetti non ha protezioni perche’ non e’ un terrazzo, ne’ un balcone.
Rimarca che l’accesso era impedito da una serie di ostacoli: una barriera di scatoloni che il ragazzo ha dovuto scavalcare; una tenda che nascondeva la visibilita’ della porta; una dotazione di sicurezza che consisteva in una doppia manovra contemporanea rialzata della maniglia e giro della chiave, come tale non immediatamente comprensibile da un normale utilizzatore.
Rileva ancora che non vi e’ prova che quello dei ragazzi fosse un comportamento abituale conosciuto da esso ricorrente.
4. Le censure, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono fondate, nei termini appresso esposti.
In tema di responsabilita’ per danni da cose in custodia questa Corte, all’esito di una organica rivisitazione della materia, ha fissato i principi che, pienamente condivisi, si richiamano qui per gli aspetti che vengono in rilievo nella fattispecie:
a) “l’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e’ connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche’ astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale” (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482).
La Corte d’appello ha nel caso di specie applicato una regola di giudizio difforme, sotto diversi profili, ai suesposti principi.
Anzitutto per aver dato ingresso a valutazioni afferenti al piano soggettivo della colpa (conoscenza o conoscibilita’ da parte del custode dell’utilizzo improprio del terrazzo da parte dei ragazzi; distanza da uno standard minimo di diligenza nella custodia) che, indipendentemente dalle contestazioni fattuali mosse dal ricorrente, sono del tutto estranee al fondamento ed ai limiti della responsabilita’ per danni da cosa in custodia.
Ma soprattutto per aver tratto dagli accertamenti fattuali pur compiuti circa le concrete modalita’ attraverso cui i ragazzi hanno avuto accesso al pericoloso manufatto, conclusioni incoerenti alle illustrate coordinate ricostruttive, in punto di rilevanza causale della condotta della vittima e configurabilita’ del caso fortuito.
Tali modalita’ – e segnatamente l’aver richiesto, l’apertura della porta, una particolare manovra che solo chi gia’ ne fosse avvertito poteva conoscere e che altrimenti avrebbe certamente impedito, ad un estraneo, l’accesso al terrazzo (occorreva, si accerta in sentenza, “sollevare completamente la maniglia mentre si ruotava la chiave nella toppa”) – valgono invero a dimostrare al contempo il carattere di imprevedibilita’ della condotta (intesa non nell’accezione propria del requisito della colpa ma come “obiettiva inverosimiglianza dell’evento, benche’ non anche come sua impossibilita’”: v. Cass. n. 2481 del 2018, § 5.17) e la sua connotazione in termini di condotta volontariamente e manifestamente diretta a oltrepassare i limiti di comune prudenza e la stessa avvertenza del pericolo insita nell’adozione di un sistema di chiusura non facilmente o intuibilmente superabile.
Calzante alla fattispecie cosi’ connotata e’ allora il rilievo secondo cui “per il margine di apprezzamento normalmente riconosciuto al singolo Stato nell’assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali, la tutela del diritto alla vita – e quindi anche di quello all’incolumita’ e alla salute – da parte dei pubblici poteri – e nei rapporti i’nterprivati – non puo’ spingersi al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione a quel diritto, del titolare di quel diritto”, con la conseguenza che, “quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela: e quando manchi l’intrinseca pericolosita’ della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenuto integrato il caso fortuito” (Cass. n. 2482 del 2018, cit., §§ 4.34-35; Cass. n. 2481 del 2018, cit., §§ 5.34-35; v. anche ivi richiamata, Cass. 05/12/2013, n. 28616).
Gia’ in precedenza questa Corte aveva rilevato, sostanzialmente in termini e in un caso per molti versi analogo a quello qui in esame, come il giudizio sull’autonoma idoneita’ causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosita’, nel senso che quanto meno essa e’ intrinsecamente pericolosa e quanto piu’ la situazione di possibile pericolo e’ tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilita’ del custode, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.: in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima (cosi’ Cass. Q4/12/2012, n. 21727, in un caso in cui il danneggiato, all’epoca dei fatti quattordicenne, si era introdotto insieme ad altro ragazzo in un immobile allo stato grezzo di proprieta’ dei convenuti e, dopo essere salito sul lastrico solare dell’edificio per giocare con un aquilone, era precipitato al suolo, riportando gravi lesioni; la Corte di merito aveva evidenziato il comportamento del tutto anomalo del ragazzo che, nell’occasione, supero’ piu’ di una barriera che aveva l’evidente scopo di precludere l’accesso al terrazzo di proprieta’ degli odierni resistenti e segnatamente: la recinzione che integralmente circondava l’immobile e la porta di ingresso al terrazzo, protetto da un cancello in legno retto contro il muro da un bastone a leva; v. anche, ivi richiamata, Cass. 17/01/2001, n. 584).
5. In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata.
Non ravvisandosi margini di ulteriori per ulteriori utili accertamenti fattuali, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda.
Avuto riguardo al diverso esito dei due gradi del giudizio di merito e alla peculiarita’ della fattispecie, si ravvisano “giusti motivi” (articolo 92 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis) per l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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