Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 9 dicembre 2015, n. 24825

Svolgimento del processo

Il Dott. C.A.M. – all’epoca dei fatti, sostituto procuratore nazionale antimafia (incaricato dall’1 novembre 2004 al 16 settembre 2009, ai sensi dell’art. all’art. 371 bis, comma 1 lett. a, c.p.p., delle funzioni di collegamento investigativo con gli uffici del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria) e, poi, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia – propone ricorso per cassazione avverso sentenza, con la quale la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenutolo responsabile degli illeciti disciplinari di cui al capo A) dell’incolpazione contestatagli, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura e, nel contempo, ne ha disposto il trasferimento di ufficio al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice.
L’incolpazione in relazione alla quale è stata ritenuta la responsabilità disciplinare del Dott. C. ascrive al prevenuto l’illecito disciplinare (riferito all’art. 18 r.d.lgs. 511/1946 e, a decorrere dal 19 giugno 2006, agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1 lett. n, d.lgs. 109/2006) di aver, nell’esercizio delle funzioni sopra indicate, “in violazione dei doveri generali di correttezza e di diligenza, e con compromissione del prestigio e della credibilità dell’ordine giudiziario” intrattenuto continuativi contatti (di persona, a mezzo corrispondenza telefonica o epistolare, ovvero tramite terze persone) – “senza darne notizia al Procuratore nazionale antimafia e senza farne comunque oggetto di segnalazione o di altra iniziativa formale nell’ambito delle attribuzioni di coordinamento investigativo assegnate all’ufficio” e con “ripetuta violazione delle regole di organizzazione e di riparto delle competenze nell’ufficio di appartenenza” – con L.G.L. , asserito confidente, figlio e fratello di esponenti di spicco dell’omonima cosca della ‘ndrangheta calabrese e, a sua volta, coinvolto in indagini sulla criminalità organizzata calabrese.
Più specificamente, al Dott. C. risulta addebitato di aver, con inosservanza degli obblighi d’informazione e coordinamento sopra indicati: al) avuto, tra il febbraio 2005 e il novembre 2007, circa novanta contatti telefonici con L.G.L. , attivati sia attraverso utenze di servizio a lui direttamente riferibili sia utilizzando schede “sim” intestate a soggetti terzi o telefoni cellulari di autisti o del personale addetto al servizio o di scorta; a2) mediato, nel 2004, l’incontro tra L.G.L. e l’ufficiale dei R.o.s. F.M. (all’epoca, in servizio presso il Sismi) al fine del conseguimento d’informazioni utili all’individuazione ed alla cattura di latitante; a3) contattato telefonicamente su richiesta di L.G.L. , nel corso di un controllo di polizia stradale nei suoi confronti eseguito il 3 aprile 2005, prima, un capitano della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria e, poi, un capitano della Compagnia dei Carabinieri di Melito Porto Salvo, “suggerendo particolare riguardo e cautela nell’esecuzione del controllo” in considerazione della qualità di confidente del soggetto controllato; a4) intrattenuto con L.G.L. numerosi contatti anche dopo la sottoposizione di quest’ultimo a custodia cautelare (in data 19 ottobre 2009) e ciò per il tramite della moglie.
Intervenute alcune integrazioni del capo d’incolpazione originario e disposta con ordinanza 17.5.2012 l’applicazione al Dott. C. della misura cautelare del trasferimento di ufficio al Tribunale di Tivoli, in esito al dibattimento, la Sezione disciplinare ha disatteso l’eccezione di genericità dell’incolpazione e quella di inutilizzabilità dei tabulati telefonici, le cui risultanze supportavano l’incolpazione. Ha ritenuto gli episodi ascritti nel capo d’incolpazione suffragati sul piano fattuale dalle risultanze istruttorie, anche con riguardo alla violazione di precisi obblighi di informazione e coordinamento propri dell’ufficio ricoperto. Ha, infine, specificamente qualificato l’incolpazione, per la parte riferibile agli episodi sopra specificamente riportati sub a3, come integrante l’illecito disciplinare di cui all’art. 18 r.d.lgs. 511/1946 e, per la restante parte, come integrante quello di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1 lett. n, d.lgs. 109/2006.
Avverso la decisione della Sezione disciplinare, il Dott. C. ha articolato dieci motivi di ricorso.
Gli intimati Ministero della Giustizia e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.

Motivi delle decisione

I – 1. Con il primo motivo di ricorso, il Dott. C. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 178, 179 e 522 c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p.), consistente nel difetto di correlazione tra contestazione e decisione in rapporto ai profili dell’incolpazione fondati sull’inosservanza degli ordini di servizio, emessi rispettivamente il 1.6.1998, il 25.2.2002 e (due) il 22.3.2005 dal Procuratore nazionale antimafia Dott. V.P. , non testualmente richiamati nell’originario capo d’incolpazione.
2. La doglianza è infondata.
Dalla sentenza impugnata emerge che davanti alla Sezione disciplinare, il Dott. C. aveva eccepito la genericità del capo d’incolpazione con particolare riguardo ai profili dell’incolpazione fondati sull’inosservanza degli ordini di servizio sopra menzionati.
Nel respingere l’eccezione, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità penale e specificamente disciplinare, la Sezione ha, tra l’altro, puntualizzato che gli ordini di servizio oggetto dell’eccezione, già facenti parte del fascicolo del procedimento amministrativo per incompatibilità ambientale, erano confluiti nel fascicolo del procedimento disciplinare e che, in relazione ad essi, l’incolpato aveva pienamente esercitato la sua facoltà d’interlocuzione e di difesa.
In questa sede, il ricorrente sembra adombrare che la Sezione non ha tenuto conto del fatto che, la contestazione suppletiva in data 3.2.2014 (riguardante l’inosservanza di ordini di servizio emessi il 12.1.2000 ed il 22.2.2006), aveva sostituito quella precedente, concernente la violazione degli ordini di servizio del 1998, del 2002 e del 2005; con la conseguenza che, nella parte in cui prende in considerazione tali violazioni, la decisione non sarebbe corrispondente all’incolpazione così come in ultimo devoluta alla sua delibazione.
Pur a prescindere dall’ondivago atteggiarsi della difesa, deve, tuttavia, osservarsi, in contrario, che – come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata (v. p. 5) e come sembra desumersi finanche dal ricorso (v. p. 7) – la contestazione del 3.2.2014 è stata ritenuta dalla Sezione disciplinare come integrativa, e non sostitutiva, di quella precedente e che non sono stati offerti né è dato riscontare in atti elementi che facciano ritenere l’erroneità di tale valutazione.
II – 1. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella prospettiva di cui all’art. 606, comma 1 lett. b e/o comma 3, c.p.p., “per avere la decisione interpretato in modo illegittimo il disposto dall’art. 2, comma 1 lett. n, d.lgs. 109/2006, non avendo accertato in quale parte le condotte dell’incolpato dovevano considerarsi in violazione dei due ordini di servizio contestati: provvedimenti 12.1.2000, n. 4/2000/PNA e 22.2.2006, n. 9/2006/PNA; né in violazione di quelli di cui, ritenuti in sentenza: provvedimenti del 1.6.1998, del 25.2.2002 e (due) del 22.3.2005”.
Per effetto del richiamo alla memoria 5.3.2015 (riportata in nota: “in ragione del principio dell’autosufficienza”) e per il contenuto di questa, la censura sembrerebbe coinvolgere la delibazione della Sezione disciplinare sulla legittimità del capo d’incolpazione, con riguardo alla relativa concretezza, piuttosto che le valutazioni sul merito della contestazione. Lo sviluppo del motivo appare, invece, rivelare che ciò che si rimprovera al giudice disciplinare è “l’errata interpretazione del tenore letterale delle disposizioni organizzative”, con i conseguenti riflessi sulla valutazione della condotta del prevenuto.
2. Anche a tenere in disparte l’indicata discrepanza, la doglianza non può essere accolta.
Occorre, invero, rilevare che proprio i brani della sentenza richiamati dal ricorrente a sostegno del suo assunto evidenziano che la Sezione disciplinare ha interpretato gli ordini di servizio in rassegna, anche in merito al relativo ambito di riferimento soggettivo, sulla base di valutazioni non censurabili in questa sede di legittimità, in quanto in sé coerenti sia con riguardo alla specifico dato testuale sia con riguardo alla necessità del relativo inquadramento nel complesso delle disposizioni interne costituenti esplicazioni delle funzioni proprie dell’ufficio di appartenenza del prevenuto.
III – 1. Con il terzo motivo di ricorso, il Dott. C. – denunziando violazione dell’art. 240 c.p.p. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c, c.p.p. – censura la sentenza impugnata per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle prove, con particolare riferimento alle elaborazioni dei dati di traffico della sua utenza telefonica provenienti dal Dott. G. (già consulente della Procura di Catanzaro), in ragione della mancanza in atti della prova che tali elaborazioni siano state effettuate prendendo in esame gli originali dei tabulati di traffico ed, inoltre, della natura illecita di tali elaborazioni asseverata dal relativo sequestro penale.
Con il quarto motivo (nel testo del ricorso: “3.1”), il Dott. C. – denunziando violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b ed e, c.p.p. – censura la decisione impugnata per “violazione delle regole inerenti l’apprezzamento della prova e, conseguente, carenza e manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo all’attendibilità delle elaborazioni dei dati di traffico dell’utenza telefonica del Dott. C. prodotte dal Dott. G. “.
Con le doglianze in oggetto, il ricorrente lamenta, in sintesi, il mancato riscontro, da parte del giudice disciplinare, dell’illegittimità dell’acquisizione dei tabulati telefonici “G. “, che attestano i contatti del ricorrente con il L.G. , e la loro inattendibilità.
2. Le censure in rassegna non hanno pregio, in quanto non colgono, o, quantomeno, non censurano specificamente, la ratio sottesa della decisione del giudice disciplinare in merito alla questione in esame.
Nel valutare l’eccezioni che il ricorrente qui ripropone, la sentenza impugnata ha, infatti, negato l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici in questione, sul presupposto della legittimità della loro acquisizione, in quanto avvenuta nell’ambito di procedimenti penali da parte di soggetto (il G. ), in quell’ambito, debitamente investito delle funzioni di consulente (e, semmai, dell’illegittimità della loro successiva archiviazione da parte del consulente, di per sé non producente le conseguenze sanzionatorie evocate dal ricorrente).
Mette conto, peraltro considerare che le doglianze in esame non presentano carattere di decisività, posto che (come anche rammentato dal Procuratore generale nelle sue requisitorie orali) risulta dalla sentenza impugnata (v. pp. 11 e 13 e ss.), che l’effettività dei contatti telefonici in oggetto non è negata dal Dott. C. , che, anzi, in larga misura, implicitamente li ammette, fornendone giustificazioni tese a sminuirne la gravità (che tuttavia, attesa la specifica incolpazione, qui non rilevano) ed è, inoltre, confortata da ulteriori elementi (presenza dell’indicazione di varie utenze del Dott. C. nell’agendina e nel telefonino del L.G. ; testimonianze in merito ai contatti intercorsi con utenze dell’autista o di componente della scorta).
IV – 1. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 191, 526, comma 1, 236 e 238-bis, in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b, c.p.p., per avere la sentenza impugnata “posto a fondamento della ricostruzione dei fatti indicati ai punti da al) ad a4) dell’incolpazione il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria in data 26.11.2012”, nonché, anche in relazione alla previsione dell’art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p., la “violazione delle regole inerenti l’apprezzamento della prova e, conseguente, carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo, relativamente ai medesimi punti” per avere la sentenza proceduto alla ricostruzione dei fatti di cui ai citati punti dell’incolpazione, senza alcun autonomo apprezzamento.
Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e, c.p.p., per mancanza e/o manifestata illogicità della motivazione, con particolare riguardo al punto a2 dell’incolpazione ed ai capi da 4.1 a 4.7 della decisione, “per avere la decisione individuato come oggetto dell’addebito l’instaurazione di una relazione confidenziale tra il Dott. C. ed il L.G. con un manifesto travisamento delle fonti di prova e con l’omessa considerazioni delle prove offerta dalla difesa le quali escludevano non solo la sussistenza di una relazione continuativa protrattasi dal 2004 al 2010, ma soprattutto che il L.G. abbia in questo arco temporale reso confidenze al Dott. C. , essendosi l’unico contatto di questa natura limitato all’ottobre del 2004 ed intercorso con il colonnello F. “.
Con il settimo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art. art. 606 lett. e c.p.p., per mancanza e/o manifestata illogicità della motivazione in relazione al punto al dell’incolpazione ed ai capi da 4.1 a 4.7 della Sentenza, con riguardo alle medesime circostanze già dedotte al quinto motivo di ricorso, rilevando che la denunciata ricostruzione dei fatti alla stregua del decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria è inevitabilmente refluita, viziandolo, sul percorso giustificativo della decisione.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata, per violazione dell’art. art. 192, commi 1 e 3, c.p.p. in relazione all’art. art. 606 lett. lett. b, ed e c.p.p., “relativamente al capo a3 dell’incolpazione ed ai punti 4.5, 5.1 e 5.2 della sentenza concernenti l’episodio del controllo su strada del 3.4.2005, per violazione di legge nonché mancanza e/o manifestata illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai testi S.T. e S. …; nonché per aver totalmente travisato le dichiarazioni dello S.T. su un punto decisivo”. Prospetta inoltre, ai sensi dell’art. 606 lett. b c.p.p., “la violazione delle regole inerenti l’apprezzamento della prova… e, conseguente, carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all’intera incolpazione nonché al punto a3) dell’incolpazione ed ai capi 4.3, 4.5, 5.1 e 5.2 della sentenza con riguardo alla pretesa sussistenza di abusi della funzione magistratuale”.
Con il nono motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione delle regole inerenti l’apprezzamento della prova, in relazione all’art.606, comma 1 lett. b ed e, c.p.p., e conseguente carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente a tutta la sentenza ed, in via principale, in relazione alla ricostruzione dei rapporti intrattenuti con L.G.L. dopo la sua sottoposizione a custodia cautelare.
2. I riportati motivi sono inammissibili al riguardo, va, in primo luogo, osservato, quanto in particolare al quinto ed al settimo motivo, che la sentenza la cui motivazione si appiattisca su atti processuali o provvedimenti giudiziari (o, addirittura, su atti di parte), o anche semplicemente si limiti a riprodurne il contenuto senza niente aggiungervi, non è, per questo solo fatto, censurabile, ove le ragioni della decisione siano in sé chiare ed univoche e non vi è motivo di dubitarne la riferibilità all’organo giudicante, cui non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive (cfr. Cass., ss.uu., 642/15).
Deve ancora, in via preliminare, osservarsi che la censura introdotta con il sesto motivo dimostra di non tener conto del fatto che oggetto dell’incolpazione ascritta al Dott. C. non è, di per se stessa, la condotta tesa a favorire l’interlocuzione tra il L.G. e l’ufficiale del R.o.s. F. , ma l’inosservanza, in relazione ad essa (come in relazione alle altre situazioni specificamente contestate), degli obblighi d’informazione e coordinamento gravanti sul prevenuto in ragione del suo ufficio.
Ciò posto, occorre considerare che le censure in oggetto propongono, singolarmente e nel loro complesso, una rivisitazione delle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito, preclusa in sede di legittimità.
Invero, la decisione impugnata argomenta in modo diffuso ed in sé coerente le ragioni, in funzione delle quali ha ritenuto comprovate le singole condotte ascritte al Dott. C. (v., in particolare: quanto alla condotta di cui sub al, le pp. 11 – 16; quanto alla condotta di cui sub a2, le pp. 16 – 18; quanto alla condotta di cui sub a3, le pp 26, 27: quanto alla condotta di cui sub a4, alle pp. 18 -22) ed è pervenuta alla conclusione che il complesso di tali condotte offre adeguato riscontro alle contestate violazioni e, in particolare, alla violazione degli obblighi di informazione e di coordinamento che ragioni di ufficio precipuamente gli imponevano (v., particolare, pp. 23 – 25). E – a fronte di tali articolate e coerenti argomentazioni – con le sopra indicate doglianze il ricorrente, pur apparentemente prospettando violazioni di legge e carenze di motivazione, opera un’inammissibile rivalutazione di circostanze e comportamenti, sovrapponendola a quella del giudice disciplinare, e rimette così in discussione, mediante contrapposizione di altri difformi, gli apprezzamenti in fatto del giudice di merito, che, in quanto basati sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità.
Nell’ambito del sindacato del giudice di legittimità non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonché la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Ne consegue che devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze che, quali quelle in concreto articolate dal ricorrente, tendano a minare la persuasivita, l’adeguatezza, il rigore, la puntualità o la stessa coerenza logica della decisione (sollecitando una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento), ma non sono, tuttavia, idonee ad attestare la ricorrenza di specifiche risultanze, precisamente ed esaurientemente definite, tali da porsi in rapporto di decisiva rigorosa incompatibilità con la decisione (cfr. Cass. pen. 13809/15, 12406/15, 9242/13, 41738/11, 18163/08, 10951/06).
V – 1. Con il decimo motivo di ricorso, il ricorrente – denunziando violazione ed erronea applicazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 109/2006 – censura la decisione impugnata, per avergli applicato – confermando, in sede sanzionatoria, misura già disposta in via cautelare – la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice.
Rilevato che già al tempo del trasferimento cautelare rivestiva ruolo di procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia ed era, dunque, dotato di funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale (v. l’art. 10 d.lgs. 160/2006), il Dott. C. lamenta che, con l’applicazione della contestata sanzione accessoria, la sentenza impugnata ha operato, a suo danno, un demansionamento illegittimo, in quanto l’art. 13, comma 1, d.lgs. 109/2006 non prevede la sanzione della destinazione del magistrato ad altre funzioni (che, in forza della disposizione di cui al secondo comma, può essere, invece, disposta in via cautelare), ma soltanto quella del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, senza perdita delle funzioni in atto esercitate.
2. La censura è fondata.
Invero, l’art. 13 d.lgs. 109/2006, contempla due diverse misure aventi natura giuridica e finalità ben distinte.
Il primo comma prevede una sanzione accessoria, consistente nel trasferimento “ad altra sede” o “ad altro ufficio” del magistrato, cui viene inflitta sanzione principale diversa dall’ammonimento e dalla rimozione; sanzione che è, di regola, applicabile a discrezione della Sezione disciplinare, sul presupposto che, per la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio si ponga in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia e che è, invece, obbligatoria per legge, quando ricorra una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1 lettera a (comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti) nonché nel caso in cui sia inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
Il secondo comma prevede, invece, una misura cautelare consistente nel trasferimento ad “altra sede” o nella destinazione “ad altre funzioni” del magistrato incolpato. Tale misura, finalizzata allo scopo di allontanare il magistrato sub iudicio dall’ufficio che ricopre in attesa della decisione disciplinare di merito, può essere disposta dalla Sezione disciplinare, a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell’ambito di procedimenti punibili con sanzione diversa dall’ammonimento e purché “sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza”.
Il raffronto dei due commi dell’art. 13 d.lgs. 109/2006 rivela, già sul piano letterale, che tra sanzione accessoria e misura cautelare non vi è coincidenza di contenuto oggettivo.
Invero, se entrambe le misure possono risolversi nel “trasferimento” del magistrato “ad altra sede”, la prima può, altresì, risolversi “nel trasferimento del magistrato… ad altro ufficio”, la seconda può invece, altresì, risolversi nella sua “destinazione ad altre funzioni”. E dalla differenza lessicale s’inferisce che – mentre, in via cautelare e provvisoria (ai sensi del secondo comma della disposizione), il magistrato incolpato può anche esser demansionato in relazione alle funzioni in atto ricoperte ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 160/206 – la definitiva sanzione accessoria (di cui al primo comma della disposizione) può soltanto comportare il trasferimento del magistrato disciplinarmente condannato ad altra sede ed altro ufficio, ma non pregiudicare le suddette funzioni.
L’indicata lettura dell’art. 13 d.lgs. 106/2006 appare, del resto, l’unica compatibile con il complessivo sistema sanzionatorio predisposto dal d.lgs. 109/2006, cui la riscontrata differente formulazione del primo e del secondo comma dell’art. 13 d.lgs. 109/2006, in merito al contenuto delle misure rispettivamente predisposte, si rivela pienamente funzionale.
Invero – ispirato al criterio di tassatività e tipicità delle sanzioni (v. la sezione II) – il decreto legislativo in rassegna, in base al combinato disposto dagli artt. 9 e 12 comma 3, prevede che la sanzione dell’incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo si applica soltanto con riguardo ad illecito implicante “interferenza, nell’attività di altro magistrato, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave” e non può prolungarsi oltre i due anni; e, con la disposizione di cui all’art. 13, coerentemente esclude quale sanzione accessoria (ammettendola solo quale misura cautelare e provvisoria) la destinazione del magistrato ad altre funzioni, non risultando, altrimenti, garantito, anche in rapporto al criterio di tassatività e tipicità delle sanzioni, il razionale coordinamento con la disciplina dell’art. 12 in merito a sanzione principale di analogo contenuto oggettivo.
Seppur in termini speculari, in tal senso, si è già pronunciata Cass., ss.uu, 5942/13.
Esaminando un caso di trasferimento cautelare ad altra procura, con funzioni di sostituto, di magistrato già titolare di funzioni requirenti direttive, la decisione ha, infatti, affermato che l’art. 13, comma 2, d.lgs. 109/2006, nel prevedere la possibilità del trasferimento d’ufficio di un magistrato ad altra sede o la destinazione dello stesso ad altre funzioni, non contempla l’irrogazione di una sanzione a titolo definitivo, bensì l’applicazione di una misura cautelare per sua natura provvisoria, in quanto destinata ad operare fino alla definizione del giudizio di merito, sicché il trasferimento ivi previsto non trova ostacolo nel principio di tassatività e tipicità delle sanzioni. Con la conseguenza che l’applicazione all’incolpato in via cautelare, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. 109/2006, della misura del trasferimento ad altra sede, seppur implichi temporanea privazione dell’incolpato, presso il nuovo ufficio, dell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive precedentemente espletate, non comporta illegittimo demansionamento. E da tale decisione s’inferisce, con ragionamento a contrario, che la sottrazione all’incolpato delle funzioni direttive o semidirettive precedentemente espletate, in via di definitiva sanzione ex art. 13, comma 1, d.lgs. 109/2006 (per la quale vige il principio di stretta legalità), si risolverebbe, in violazione del principio di tipicità, nell’applicazione di una sanzione (ancorché accessoria) normativamente non prevista e, dunque, in un illegittimo demansionamento.
VI – Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impongono l’accoglimento del decimo motivo di ricorso ed il rigetto di tutti gli altri.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, in diversa composizione.
L’esito della decisione, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, accoglie il decimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, in diversa composizione; compensa le spese di questo giudizio.

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