SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 7 aprile 2014, n. 8057
Ritenuto in fatto
1. – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma in data 8 giugno 2010 ha inflitto all’Avv. M.T. la sanzione disciplinare della censura, avendolo ritenuto responsabile della violazione dell’art. 51 del codice deontologico per avere difeso F.D. nei confronti del marito F.L. nella causa, introdotta il 26 giugno 2007, di revisione delle condizioni personali della separazione, e ciò dopo che, nell’ottobre 2005, egli aveva assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale.
2. – Il Consiglio nazionale forense, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 luglio 2013, ha respinto il ricorso dell’incolpato.
Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che non è importante stabilire se esista o meno la prova del conferimento della procura, nel giudizio di separazione personale, da parte del L., quanto se l’Avv. T. abbia comunque svolto un’attività di assistenza, anche soltanto formale, in favore di una parte nei cui confronti, per lo stesso oggetto, abbia successivamente assunto iniziative giudiziarie. E nella specie – ha proseguito il giudice disciplinare – il “dato fattuale ed assorbente” è costituito dalla circostanza, “oggettiva e inconfutabile”, che “l’Avv. T. ebbe a raccogliere la volontà del L. di separarsi dal coniuge ed alle condizioni contenute nel ricorso predisposto per entrambi o anche in favore di entrambi e che egli presenziò all’udienza”. Infatti – ha concluso il giudice disciplinare – l’Avv. F., per sua stessa ammissione, ha ricevuto nel proprio studio il L., sia pure insieme alla moglie, ha concordato il testo del ricorso ed ha assistito all’udienza entrambi i coniugi.
3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l’Avv. T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ottobre 2013, sulla base di un unico motivo.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Considerato in diritto
1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che il Consiglio nazionale forense abbia ritenuto che l’Avv. T., per sua stessa ammissione, abbia assistito all’udienza entrambi i coniugi, laddove l’incolpato “aveva fermamente negato detta presunta ammissione nel proprio ricorso al CNF del 5 novembre 2010”. Il CNF non avrebbe tenuto minimamente conto dei fatto che l’incolpato non aveva mai ammesso, ed anzi aveva sempre negato, la suddetta circostanza. La motivazione sarebbe pertanto carente, illogica e contraddittoria perché basata sul presupposto di una presunta ammissione da parte dell’Avv. T. che non trova alcun riscontro negli atti procedimentali. La motivazione risulterebbe altresì viziata perché il CNF ha ritenuto che la mera presenza di un avvocato all’udienza camerale di separazione proverebbe che lo stesso abbia prestato assistenza in favore di entrambi i coniugi, il che sarebbe apodittico, essendo ben possibile che un avvocato possa comparire in un’udienza camerale in qualità di legale di uno solo dei coniugi a tutela dei diritti di difesa di quest’ultimo, visto che l’altro coniuge, in siffatto procedimento, può comparire senza l’assistenza di un avvocato.
2. – Il motivo è inammissibile.
2.1. – L’art. 51 del codice deontologico forense ammette l’assunzione in un incarico professionale contro una parte già assistita soltanto quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e sempre che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza, fermo il divieto per l’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
In quest’ambito, la stessa disposizione prevede che l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
2.2. – Il Consiglio nazionale forense, nel confermare la decisione del Consiglio dell’ordine, ha ritenuto integrata la condotta disciplinarmente rilevante, avendo accertato che l’Avv. T., dopo avere assistito entrambi i coniugi – F.D. e F.L. – nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con provvedimento dell’ottobre 2005, ha poi patrocinato, nel gennaio 2007, la causa di revisione delle condizioni di separazione, difendendo la sola moglie contro il marito.
A questa conclusione il giudice disciplinare è giunto alla luce del “dato fattuale ed assorbente” costituito dalla “circostanza oggettiva ed inconfutabile che l’Avv. T. ebbe a raccogliere la volontà del L. di separarsi dal coniuge ed alle condizioni contenute nel ricorso predisposto per entrambi o anche in favore di entrambi e che egli presenziò all’udienza”. A tale fine, il Consiglio nazionale forense ha sottolineato che dal processo verbale dell’udienza di separazione consensuale tenuta il 26 ottobre 2005 dinanzi al presidente del Tribunale di Roma risulta che all’udienza stessa comparvero i coniugi e vi assistette l’Avv. T.. Ed ha altresì evidenziato che l’Avv. T., per sua stessa ammissione, ha non solo assistito all’udienza entrambi i coniugi, ma, prima di essa, ha ricevuto nel proprio studio il L., sia pure insieme con la moglie, e concordato il testo del ricorso per separazione consensuale dei coniugi.
2.3. – Tanto premesso, è esatto che l’Avv. T., anche nel proprio ricorso al CNF, “ha fermamente negato di essere mai stato incaricato dal L. di patrocinarlo nel procedimento di separazione”; ma il giudice disciplinare ha considerato irrilevante detta contestazione, sul rilievo che, ai fini della configurabilità dell’illecito di assunzione di incarichi contro una parte già assistita, non importa stabilire se sussista o meno la prova del conferimento formale dei mandato o dell’assolvimento di un’attività di consulenza, quanto piuttosto se l’avvocato abbia svolto un’attività di assistenza, anche soltanto formale.
Né, d’altra parte, appare decisivo il rilievo che all’udienza davanti al presidente del tribunale i coniugi potevano comparire anche senza l’assistenza di un avvocato, perché il CNF – tenuto conto del tenore del verbale di udienza e del fatto che l’Avv. T. aveva in precedenza ricevuto il L. presso il suo studio, sia pure insieme alla moglie, dove gli interessati si accordavano per depositare un ricorso congiunto volto ad ottenere una separazione consensuale – ha ritenuto, valutando le risultanze probatorie, che l’Avv. T. abbia assistito anche il L..
In questo contesto, chiedendo di rimettere in discussione la conclusione raggiunta dal CNF sullo svolgimento di un’attività di assistenza anche in favore del L., solo formalmente il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In realtà, egli insta per un sindacato, da parte di queste Sezioni Unite, sul valore e sulla ponderazione, operata dal CNF, degli elementi di fatto emergenti dalle risultanze processuali, il che fuoriesce dall’ambito del controllo devoluto al giudice di legittimità dal nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.
In mancanza di controricorso da parte degli intimati, nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente M.T., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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