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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 5 aprile 2013 n. 8348[1]

Anche nel caso in cui l’estinzione del reato dipenda dalla morte del reo, difatti, non si può escludere che il danneggiato sia, sì, nuovamente investito dell’onere di riattivarsi sul piano processuale entro il termine biennale, ma ciò solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale dichiarativa di quella estinzione, avendo egli, sino a quella data, l’indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull’effetto conservativo dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile – e, perciò, su una diversa situazione che gli assicurava la salvaguardia del proprio diritto.

In questo senso  ritiene il collegio che vada interpretato il dictum della Corte costituzionale in subiecta materia, nel senso, cioè, di estendere tout court a tutte le cause di estinzione il regime interruttivo/sospensivo che il processo penale garantisce al danneggiato, non essendo ulteriormente spendibile – a fronte dell’esigenza di piena e incondizionata tutela del diritto di difesa – l’argomento, invero assai fragile, della immediatezza dell’effetto morte rispetto alla presunta mediazione temporale costituita dalla sentenza che dichiari l’estinzione per amnistia del reato per il quale si procede

 

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