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Il testo integrale [1]

 

Una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa.

Mentre non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio.

Respinta anche la richiesta secondo cui la decisione del Consiglio di Stato, che aveva respinto l’appello, sarebbe stata viziata da “eccesso di potere giurisdizionale”.

Gli ermellini chiariscono che i giudici amministrativi sono rimasti nei confini propri della giurisdizione esercitando i poteri di verifica del rispetto dell’articolo 38, 1° comma, lettera f). del Dlgs 12 aprile 2006 n. 162, che prevede l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni ed appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale

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