CASSAZIONE

Il testo integrale [1]

L’interpretazione costituzionalmente orientata (alla luce dell’art. 103, primo comma, della costituzione, il quale richiede che la P.A. abbia agito nella vestt di autorità) dell’art. 38 del d.p.r  6 giugno 2001, n. 380, al pari di quella del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, cara 1, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice ammininistrativo le controversie aventi per oggetto l’attività delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), e quale risulta dalla declaratoria della sua parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 204/04, oltre che per altro verso con sentenza n. 281/04), non consente di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo in tema di sanzione pecuniaria le controversie nelle quali, essendo assente ogni profilo riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi, le parti vengono a porsi in una posizione sostanzialmente paritaria.  In particolare mentre rientrano nella giurisdizione esclusiva quelle concernenti la regolarità del procedimento di sanatoria dell’abuso edilizio, e quelle aventi ad oggetto il diritto dell’interessato a giovarsi del procedimento ex art. 38 cit. e ad ottenere il rimborso delle somme di cui risulta creditore a seguito della determinazione definitiva dell’importo della sanzione pecuniaria da parte del dirigente dell’ufficio competente, diversamente deve essere affermato quanto alle somme versate, nel caso in cui sia divenuta definitiva la sentenza di annullamento del provvedimento in autotutela , che annullava il permesso di costruzione, e sul quale ultimo si fondava il procedimento di cui all’art. 38 T.U. n. 380 /2001 e la conseguente sanzione pecuniaria irrogata

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