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Suprema Corte di Cassazione

sezione unite

sentenza 17 aprile 2014, n. 8932

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. ADAMO Mario – Presidente Sezione
Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22404/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 108/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del CNF che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo per essersi indebitamente appropriato – come accertato dal giudice penale con sentenza ex articolo 444 c.p.p. – di oltre euro 40.000 avute dalla Regione Campania quali benefici ex Legge Regionale n. 11 del 1984, a propri assistiti, familiari di persone portatrici di handicap, ed inoltre per non aver comunicato all’ordine di appartenenza la variazione di domicilio professionale.
Nessuno degli intimati si e’ costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della sanzione applicata.
Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si duole della mancata adeguatezza della sanzione al caso concreto.
1.1.- I due motivi sono inammissibili. Queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravita’ ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale e’ riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non e’ censurabile in sede di legittimita’ (Cass. SSUU n. 13791 del 2012), ove la motivazione sia – come nella specie – congrua, con riferimento alla “particolare gravita’” dei fatti contestati, che avevano ad oggetto “somme non irrilevanti”, ed al fatto che si tratti di “almeno due” episodi.
2.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non vi e’ luogo al regolamento delle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attivita’ difensiva.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, aggiunto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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