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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 22785[1]

In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione in via di interpretazione analogica, l’articolo 47 del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578”. Infatti: “Essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l’applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta ‘specchiatissima e illibata’, che l’articolo 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo

 

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