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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 46786  del 4 dicembre 2012

 

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 25 novembre 2011 il Tribunale di Pavia condannava E. alla pena di giustizia per il reato contravvenzionale di cui all’art. 116, 13° comma Codice della Strada.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore lamentando con un primo motivo la eccessività della pena e deducendo, con il secondo motivo, l’insussistenza del fatto essendo in possesso di patente estera in corso di validità.

Considerato in diritto

3. Fondato ed assorbente appare il secondo motivo di gravame.
Come osservato da questa Corte (cfr. Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 22059, PM in proc. Heleno Da Silva, RV 252961) la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da Paesi stranieri è contenuta negli artt. 135/136 C.d.S. secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illeclto amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7, (guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente rilasciata da uno Stato Estero non più in corso dl validità, commette il reato contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso dl validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta dl validità (art. 126 C.d.S., comma 7).

In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa Corte, sia in relazione al Codice delle strada previgente non differente in tema – peraltro – da quello attuale, che al Codice in vigore, v. Cass. 13/10/199/, n. 2392; Cass. 17/12/1998 n. 3699/1999; Cass. 19/01/2011 n. 6821. Deve aggiungersi, per completezza, che il nuovo disposto dell’art. 135 cod. strada, comma 14 stabilisce testualmente: “Il titolare di patente guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o alle Spazio economico Europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 128, comma 11”. Nel caso di specie il ricorrente, pacificamente residente in Italia da oltre un anno, è stato sorpreso alla guida, ma era tuttavia in possesso di patente straniera, rilasciata dallo Stato di provenienza (Egitto) con scadenza nel 2014 e quindi in corso dl validità.
4. Va pertanto annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Pavia per quanto di competenza
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2012

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