Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 5 settembre 2017, n. 40076. Sorveglianza speciale e l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza

L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non integra la norma incriminatrice di cui all’articolo 75, comma 2, Dlgs n.159 del 2011. Essa può tuttavia rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale.

Sentenza 5 settembre 2017, n. 40076
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco – Consigliere

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/10/2016 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Dott. FIDELBO Giorgio;

udito l’Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena applicata a titolo di continuazione, con conseguente sua rideterminazione in mesi tre di reclusione, e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 aprile 2016 dal Tribunale di Enna in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine ai delitti di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2) e di lesioni personali aggravate (articolo 582 c.p. e articolo 585 c.p., comma 2, n. 2), riducendo la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, con il riconoscimento della continuazione tra i due reati.

All’imputato e’ stato contestato di aver contravvenuto “alla prescrizione impostagli di vivere onestamente rispettando le leggi, commettendo il reato di lesioni”: avrebbe colpito con un bastone (OMISSIS), cagionandogli una ferita al gomito destro e vari ematomi, fatto commesso il (OMISSIS), mentre si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, disposta dal Tribunale di Enna con il Decreto 27 maggio 2006, n. 5, misura successivamente aggravata con provvedimento del 25 settembre 2008. Per questi fatti, come gia’ precisato, e’ stato ritenuto responsabile, oltre che del reato di lesioni, del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2), per aver trasgredito alle prescrizioni, imposte con la stessa misura di prevenzione, di vivere onestamente e di rispettare le leggi.

2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo denuncia l’erronea applicazione dell’articolo 99 c.p., comma 4, e il connesso vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la recidiva, omettendo ogni accertamento sulla pericolosita’ dell’imputato e sulla sua incidenza in concreto, desumendola implicitamente dal fatto della sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, peraltro applicata nel 2006 e interrotta da diversi periodi di detenzione.

Con il secondo motivo assume che i giudici di secondo grado, nel rideterminare la pena, hanno indicato per le lesioni personali, ritenute in continuazione con l’altro reato, una pena piu’ grave di quella stabilita dal primo giudice. In questo modo sarebbe stato violato l’articolo 597 c.p.p., comma 4, dovendo riferirsi il divieto di reformatio in peius non solo alla pena complessiva, ma anche a quella applicata ai singoli reati-satellite.

3. Con decreto del 14 marzo 2017 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha assegnato d’ufficio il ricorso alle Sezioni Unite penali, ai sensi dell’articolo 610 c.p.p., comma 2.

Nel provvedimento di assegnazione si fa riferimento alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, che, intervenendo sulla disciplina delle misure di prevenzione personali, ritenuta, sotto alcuni profili, in conflitto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha tra l’altro affermato il deficit di precisione e prevedibilita’ delle prescrizioni previste dalla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 5 (corrispondente all’attuale Decreto Legislativo n. 156 del 2011, articolo 8, comma 4), proprio in relazione all’obbligo rivolto al sorvegliato speciale di “vivere onestamente e rispettare le leggi”.

In previsione delle possibili ricadute della decisione della Corte EDU sugli obblighi imposti al sorvegliato speciale e, di conseguenza, sulla tipicita’ della fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, nonche’ sulla stessa configurabilita’ del reato in punto di violazione della prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, la questione e’ stata ritenuta di speciale importanza, anche per prevenire possibili contrasti interni alla giurisprudenza di legittimita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata:

“Se la norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi””.

2. La questione trova la sua ragione nel rilievo che assume la definizione delle condotte prese in considerazione dall’articolo 75 cit., per verificarne la conformita’ ai principi di tipicita’ della fattispecie penale e a quelli di precisione, determinatezza e tassativita’ delle norme incriminatrici, al fine di individuare opzioni ermeneutiche costituzionalmente e convenzionalmente orientate, che, inoltre, consentano di prevenire possibili contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimita’.

L’occasione per verificare la coerenza di una giurisprudenza di legittimita’ che, costantemente, ha ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi integrasse il reato previsto dalla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, ora trasfuso nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, nuovo articolo 75, comma 2, – in perfetta linea di continuita’ normativa con la precedente fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 49464 del 26/06/2013, Minnella, Rv. 257933) -, e’ offerta dalla recente sentenza della Corte EDU, GC, 23/02/2017, De Tommaso c. Italia, in rapporto alle affermazioni che, direttamente o indirettamente, possono afferire al reato previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, oggetto del presente ricorso.

3. Il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, che riproduce pressoche’ integralmente la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 9, e’ una norma penale di chiusura del sistema, posta a tutela delle misure di prevenzione personali. Il comma 1 prevede un’ipotesi contravvenzionale – con una pena da tre mesi ad un anno che si riferisce alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale c.d. semplice; il comma 2, invece, contiene una piu’ grave fattispecie delittuosa, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o con il divieto di soggiorno.

L’attuale formulazione corrisponde a quella introdotta con il Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, contenente misure urgenti contro il terrorismo internazionale; ma prima ancora l’articolo 9 cit. era stato sottoposto ad una serie di interventi manipolativi: inizialmente, dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, articolo 8, che e’ intervenuto sulla disposizione contravvenzionale introducendo l’ipotesi dell’inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; poi dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, articolo 12, che ha trasformato l’originaria contravvenzione in delitto, punito con una pena da due a cinque anni di reclusione; infine, dal Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 23, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, che ha previsto, tra l’altro, la possibilita’ di arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Prima della riforma del 2005, la violazione delle prescrizioni determinate nel provvedimento del tribunale che aveva disposto l’applicazione della misura della sorveglianza speciale, non era punita dalla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, ma dall’articolo 12 della medesima legge, con l’effetto che il sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo del soggiorno, che violasse tale obbligo e le relative prescrizioni, rispondeva di due autonomi reati: quello previsto dalla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2, (come sostituito dalla L. n. 356 del 1992), che puniva con la reclusione da uno a cinque anni la condotta consistente nell’inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno; quello di cui all’articolo 12, comma 1, della medesima legge, che puniva con l’arresto da tre mesi ad un anno l’inosservanza delle prescrizioni dirette alla persona sottoposta all’obbligo del soggiorno.

E’ con la citata normativa del 2005 che la norma penale in esame acquista l’attuale struttura: infatti, viene abrogato l’articolo 12, L. n. 1423 del 1956 e le violazioni delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, con obbligo o divieto di soggiorno, vengono trasferite nell’articolo 9, comma 2, L. cit., con l’effetto di trasformare le condotte inottemperanti a tali prescrizioni in ipotesi delittuose. La violazione di un qualunque obbligo inerente alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, anche se diverso dal divieto di recarsi fuori del comune di soggiorno, integra l’ipotesi delittuosa e non piu’ quella contravvenzionale. Solo le inosservanze agli obblighi commesse dal sorvegliato speciale non sottoposto all’obbligo vengono punite a titolo di contravvenzioni ai sensi della L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 1.

4. Il percorso normativo che si e’ sintetizzato evidenzia come il legislatore del 2005, nel riformare la delicata materia delle misure di prevenzione, ha compiuto una scelta volta ad un deciso inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite riguardanti le inosservanze alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno; scelta che e’ stata ribadita con il codice antimafia del 2011, in cui si e’ riprodotto l’articolo 9 cit., come modificato nel 2005, nell’attuale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, replicando anche la previsione della possibilita’ di arresto fuori dei casi di flagranza.

In sostanza, l’articolo 75, comma 2 punisce come delitto ogni tipo di inosservanza inerente alla sorveglianza speciale c.d. qualificata, sia che riguardi obblighi, sia che concerna prescrizioni. Tale equiparazione di condotte, che possono presentarsi in concreto con un differente grado di offensivita’, e’ stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 161 del 2009 della Corte costituzionale, che, riferendosi all’articolo 9 cit., ha giustificato l’inasprimento sanzionatorio che e’ derivato da tale equiparazione, in quanto riguardante “soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione, perche’ ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state considerate idonee”. In altri termini, si e’ ritenuto che il legislatore abbia correttamente esercitato la sua discrezionalita’ in maniera ragionevole, in un settore che si rivolge a soggetti ritenuti portatori di una particolare pericolosita’ criminale e nei cui confronti si giustifica la previsione di trattamenti sanzionatori severi in caso di violazioni di obblighi e di prescrizioni alle misure di prevenzione, anche al fine di garantire l’effettivita’ dei controlli da parte dell’autorita’ di pubblica sicurezza.

Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare come il legislatore abbia cercato di rendere effettivo il controllo sui soggetti ritenuti pericolosi, “rendendo cogente l’obbligo di soggiorno” e neutralizzando “sul nascere le condotte devianti”, giustificando il piu’ grave trattamento sanzionatorio nella misura in cui e’ riferito a soggetti ritenuti portatori di una maggiore pericolosita’ rispetto a chi viene sottoposto alla sorveglianza speciale c.d. semplice (cfr. Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, dep. 2007, Laurendino, Rv. 235899).

5. Per quanto riguarda il contenuto, l’articolo 75 e’ strutturato secondo la tecnica per relationem, attraverso l’integrale e indistinto richiamo agli “obblighi” e alle “prescrizioni”, che sono quelli contenuti nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 8 – che sostanzialmente riproduce la Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 5 – dimostrando, da un lato, l’inscindibile nesso che lega tale norma incriminatrice con la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, dall’altro, lasciando all’interprete la verifica sull’ambito del richiamo, se cioe’ la norma si riferisca o meno a tutte le prescrizioni e obblighi indicati.

Infatti l’articolo 8 indica un intero catalogo di obblighi e di prescrizioni che il tribunale impone ogni qualvolta applichi la misura della sorveglianza speciale.

Accanto alle prescrizioni contenute nel comma 3, che vengono imposte ai soggetti indiziati di “vivere con il provento di reati”, con cui si invita il destinatario della misura a ricercare un lavoro, a fissare la propria dimora, a darne comunicazione all’autorita’ di pubblica sicurezza e a non allontanarsene senza previo avviso alla medesima autorita’, e’ prevista, nel successivo comma 4, una teoria di prescrizioni che il tribunale deve “in ogni caso” disporre nei confronti del sorvegliato speciale. E cioe’: a) vivere onestamente; b) rispettare le leggi; c) non allontanarsi dalla dimora senza preavvisare l’autorita’ di pubblica sicurezza; d) non associarsi abitualmente a chi ha subito condanne o e’ sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; e) non rincasare la sera piu’ tardi e non uscire la mattina piu’ presto di una data ora e senza comprovata necessita’ e comunque senza averne dato tempestiva notizia all’autorita’ di pubblica sicurezza; f) non detenere e non portare armi; g) non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, nel caso in cui sia disposta la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno il tribunale puo’ prescrivere le misure indicate nell’articolo 8, comma 6, che impongono di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorita’ preposta alla sorveglianza e di presentarsi alla medesima autorita’ nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Infine (comma 5), e’ attribuita al tribunale la facolta’ di ingiungere altre prescrizioni che reputi necessarie “avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”, tra cui, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu’ comuni o province ovvero il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori (quest’ultimo divieto riguarda i soggetti di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, comma 1, lettera c)).

Si tratta di una tipologia assai varia di prescrizioni e di obblighi, che la legge reputa funzionali per l’effettivita’ della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sia semplice che qualificata, fermo restando che la qualita’ soggettiva dell’agente costituisce il discrimine in caso di inosservanza, in quanto il sorvegliato “semplice” viene punito con la contravvenzione prevista dall’articolo 75, comma 1, mentre la condotta del sorvegliato “qualificato”, che violi una di queste prescrizioni, e’ sanzionata con il delitto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

6. Tra le condotte inottemperanti punite dall’articolo 75, comma 2 sembrerebbero ricomprese, per effetto del richiamo ob relationem, anche le prescrizioni di “genere” relative al “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, che si distinguono dalle prescrizioni “specifiche”, riferibili ad un facere direttamente indicato dalla norma – come ad esempio nel caso del divieto di allontanarsi dalla dimora, di detenere e di portare armi, di associarsi a determinate persone o all’obbligo di permanenza in casa -, proprio per la mancanza di determinatezza della condotta imposta. Nell’abrogato articolo 5, L. n. 1423 del 1956 era contenuta una terza prescrizione di genere, consistente nel “non dare ragioni di sospetto”, non riproposta nella legge del 2011.

6.1. Il contenuto generale di tali prescrizioni, anche di alcune di quelle considerate “specifiche”, e’ stato sottoposto in passato all’esame della Corte costituzionale per contrasto con il principio di determinatezza, contrasto che e’ stato sempre escluso.

Cosi’, con riferimento alle prescrizioni di non associarsi a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione e di non partecipare a pubbliche riunioni, la Corte costituzionale ha affermato che esse si informano ad un rigoroso criterio di necessita’, come risulta dalle ristrette e qualificate categorie di individui cui la sorveglianza speciale si rivolge e dal fatto che tale misura puo’ essere applicata solo dopo che siano risultate senza effetto le diffide del questore (sent. n. 27 del 1959). La Corte ha, inoltre, ribadito che le due prescrizioni “si ispirano alla direttiva fondamentale dell’attivita’ di prevenzione, cioe’ tenere lontano l’individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo”.

Con l’ordinanza n. 354 del 2003 la Corte e’ ancora intervenuta sulle prescrizioni, in particolare sulla previsione – ora non piu’ contemplata – di “non dare ragioni di sospetto”, distinguendo tra prescrizioni di specifiche e qualificate condotte, puntualmente descritte dalla norma, che, prevedendo precisi obblighi, assumono valore precettivo, e “prescrizioni di genere”, riconducibili al paradigma dell’honeste vivere, precisando che “sono anch’esse funzionali alla ratio essendi della sorveglianza speciale, ma non sono certo qualificabili alla stregua di specifici obblighi penalmente sanzionati”. Alla luce di tale distinzione, la Corte ha ricondotto al paradigma dell’honeste vivere la prescrizione di “non dare ragione di sospetti”, quale proiezione esteriore del comportamento di chi osservi il piu’ generale precetto, costituzionalmente imposto a chiunque, di “vivere onestamente”.

Piu’ recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 282 del 2010) si e’ nuovamente pronunciata sulla conformita’ al principio di tassativita’ e determinatezza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Quanto alla prima, richiamando la precedente ordinanza n. 354 del 2003, ha rilevato che, se considerata isolatamente, la stessa non appare qualificabile quale obbligo penalmente sanzionato, trattandosi di una prescrizione generica e suscettibile di assumere una molteplicita’ di significati. Tuttavia, se la si considera nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 5, e quale elemento di una fattispecie integrante il reato proprio di cui all’articolo 9, comma 2, della stessa legge, tale prescrizione assume un contenuto piu’ preciso, “risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di “vivere onestamente” si concretizza e si individualizza”.

La Corte ha, inoltre, escluso l’indeterminatezza della prescrizione di “rispettare le leggi”, in quanto la stessa si riferisce al dovere imposto al sottoposto alla misura preventiva di rispettare “tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano, cioe’, di tenere o di non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia indice della gia’ accertata pericolosita’”. Ad avviso della Corte, il carattere generale di tale obbligo, di per se’ riguardante tutta la collettivita’, da un lato, non determina la genericita’ del contenuto della prescrizione in esame e, dall’altro, conferma l’esigenza di prescriverne il rispetto alle persone nei cui confronti e’ stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il giudizio di grave pericolosita’ sociale.

6.2. Su un piano analogo si e’ mossa anche la Corte di cassazione che, escludendo ogni ipotesi di deficit di determinatezza della norma, ha costantemente affermato che il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, – cosi’ come prima quello previsto dalla L. n. 1423 del 1956, articolo 9 – e’ integrato da qualsiasi violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. Secondo questa giurisprudenza il riferimento sia agli obblighi che alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale qualificata renderebbe manifesta la volonta’ del legislatore di sottoporre a un trattamento sanzionatorio piu’ rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale, in ragione della sua maggiore pericolosita’, sia stata applicata la misura di prevenzione piu’ grave (Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, Lungari, Rv. 242748; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Iuosio, Rv. 242975; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477).

Inoltre, fatta salva qualche lontana decisione, e’ ormai stabile l’orientamento che ritiene sia la sussistenza del concorso formale, ex articolo 81 c.p., comma 1, tra i reati comuni commessi dal sorvegliato speciale durante la sottoposizione alla misura e il reato proprio di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, sia la consumazione di quest’ultimo a seguito della commissione di un illecito amministrativo.

Si e’ quindi affermata la sussistenza del concorso formale tra ogni singolo reato commesso dal sorvegliato speciale e la simultanea violazione della Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, con riferimento alla violazione delle prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, in ragione della diversita’ dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici (Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini, Rv. 253090). Alla luce di tale principio di diritto, e’ stato ribadito il concorso formale del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75 con quello di cui all’articolo 73 Decreto Legislativo cit., relativo alla guida di un veicolo senza patente o con patente revocata, sospesa o negata (Sez. 6, n. 48465 del 20/11/2013, Grieco, Rv. 257712; Sez. 1, n. 17728 del 02/04/2014, Di Grazia, Rv. 259735; Sez. 6, n. 13427 del 17/03/2016, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, n. 1086 del 10/06/2016, Acerra, Rv. 268839).

Il rischio di esiti irrazionali conseguenti all’accoglimento della soluzione del concorso formale e’ stato escluso, rilevando che, ove il sorvegliato speciale commetta uno dei reati specificamente previsti dalla norma, gli effetti sanzionatori restano mitigati dalla disciplina di cui all’articolo 84 c.p., che esclude l’applicabilita’ del regime punitivo previsto per il concorso formale (Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini).

La sussistenza del reato di violazione dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi e’ stata ritenuta anche nel caso di improcedibilita’ del reato per difetto di querela (Sez. 1, n. 39909 del 18/10/2007, Greco, Rv. 237910; Sez. 1, n. 2933 del 11/10/2013, Mazze’, Rv. 258386) e nell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti prive di un sufficiente quantitativo di principio attivo (Sez. 1, n. 46876 del 12/11/2009, Brancato, Rv. 245672).

Come si e’ anticipato, il reato in questione e’ ritenuto integrato non solo dalle violazioni che configurano distinte fattispecie criminose, ma anche dalla consumazione di un illecito amministrativo: in questi casi la giurisprudenza assume che anche la commissione di siffatti illeciti costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, con l’unico limite della “concreta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma incriminatrice”.

Sono state ritenute condotte costituenti il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la guida di un motociclo senza casco, la guida di autovettura priva di targa, la guida di ciclomotore con patente di guida revocata (cfr. Sez. 1, n. 30995, del 04/07/2012, Rizzo; Sez. 1, n. 16213 del 25/02/2010, Acri, Rv. 247481; Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010, Basoni, Rv. 248466).

Nella maggior parte dei casi, la prescrizione di “vivere onestamente” viene considerata congiuntamente a quella di “rispettare le leggi”, quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia (ex plurimis: Sez. 1, n. 39909 del 18/10/2007, Greco, Rv. 237910; Sez. 1, n. 8496 del 05/02/2009, Giudice, Rv. 243453; Sez. 1, n. 46876 del 12/11/2009, Brancato, Rv. 245672; Sez. 1, n. 40819 del 14/10/2010, Basoni, Rv. 248466; Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini, Rv. 253090; Sez. 1, n. 2933 del 11/10/2013, Mazze’, Rv. 258386; Sez. 6, n. 13427 del 17/03/2016, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, n. 1086 del 10/06/2016, Acerra, Rv. 268839). Infatti, non si registrano decisioni che abbiano fatto riferimento esclusivo alla violazione della prescrizione dell’honeste vivere.

7. Rispetto ad una giurisprudenza di legittimita’ cosi’ monolitica, deve segnalarsi la presenza di alcune decisioni, minoritarie e risalenti, formatesi in un contesto normativo diverso, prima delle modifiche del 1992 in materia di contrasto alla criminalita’ mafiosa, che hanno tentato di individuare le differenze tra i diversi obblighi e le prescrizioni, sostenendo, tra l’altro, che non tutte le violazioni delle prescrizioni generiche integrano le condotte punibili dal reato di cui alla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, ma solo quelle che si risolvono nella “vanificazione sostanziale” della misura di prevenzione (in questo senso, Sez. 1, n. 793 del 20/03/1985, De Salvia; inoltre, cfr. Sez. 2, n. 279 del 05/02/1969, Suigo, che ha escluso l’integrazione del reato a seguito di violazioni delle prescrizioni generiche).

7.1. Peraltro, questa giurisprudenza e’ stata ripresa e sviluppata recentemente dalle Sezioni Unite che, chiamate a risolvere la questione se la mancata esibizione, a richiesta dell’autorita’ di pubblica sicurezza, della carta precettiva che il sorvegliato speciale deve portare con se’ integri la contravvenzione o il delitto contemplati nella Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9 (ora Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, commi 1 e 2) oppure la contravvenzione prevista dall’articolo 650 c.p., si sono sforzate di individuare la “specificita’” caratterizzante gli obblighi e le prescrizioni la cui violazione puo’ configurare il reato in esame: si e’ cosi’ affermato che con l’obbligo si impone al destinatario un aliquid facere o non facere, mentre con la prescrizione si prevede un quomodo facere, nel senso che presuppone un obbligo, precisandone le modalita’ di adempimento (Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia). Tale distinzione, seppure riferita a violazioni che il legislatore ha equiparato quoad poenam, ha consentito alle Sezioni Unite di poter affermare, che non tutte le violazioni delle prescrizioni generiche previste dalla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 5 sono idonee ad integrare la condotta punibile ai sensi dell’articolo 9 della stessa legge, ma solo quelle che si risolvono “nella vanificazione sostanziale della misura imposta”, ricollegandosi cosi’ a quel filone giurisprudenziale cui si e’ fatto prima riferimento.

Perche’ le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni siano rilevanti e’ necessario, quindi, che si tratti di “condotte eloquenti in quanto espressive di una effettiva volonta’ di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle (significative) misure che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano”: una elusione della misura che non arrivi alla sua sostanziale vanificazione non dovrebbe essere ricompresa nell’ambito della norma incriminatrice prevista oggi dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75 e ieri dall’articolo 9 cit.. A tali conclusioni la sentenza Sinigaglia perviene richiamando espressamente i principi di offensivita’ e di proporzionalita’, in base ai quali esclude la possibilita’ di “equiparare, in una omologante indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi defaillance comportamentale, anche se ascrivibile a un soggetto qualitativamente pericoloso”. In questa materia le Sezioni Unite – che nel caso ad esse sottoposte hanno ritenuto che la mancata esibizione della carta precettiva configuri solo la contravvenzione di cui all’articolo 650 c.p. – hanno ribadito la necessita’ di una “stretta correlazione e proporzione” tra la misura restrittiva e lo scopo perseguito, mostrando di tenere ben conto della giurisprudenza europea (Corte EDU, 06/04/2000, Labita c. Italia).

Tuttavia, la sentenza Sinigaglia riconosce che nei confronti di categorie di persone ritenute pericolose vi possa essere un surplus di controllo e una maggiore severita’ repressiva, finendo cosi’ per ammettere che la violazione dei precetti del vivere onestamente e di rispettare le leggi possa, in astratto, costituire un “comportamento sintomatico della persistenza di un animus pravus e, quindi, di una prevedibile, futura condotta delittuosa”.

In ogni caso, questa sentenza supera la giurisprudenza di legittimita’, formatasi soprattutto dopo le modifiche del 2005 apportate alla L. n. 1423, per cui ogni violazione delle prescrizioni integrerebbe, quasi automaticamente, il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, e richiede di verificare se la violazione della prescrizione sia strumentale ad una sorta di “vanificazione” della misura cui si riferisce. Pertanto, non tutte le “inottemperanze” del sorvegliato speciale possono giustificare la maggiore severita’ repressiva, ma, in base al principio di offensivita’, solo quei comportamenti che, violando le leggi, costituiscono indice di una persistente e ulteriore pericolosita’.

7.2. Cosi’, con riferimento alle prescrizioni c.d. specifiche la sentenza Sinigaglia chiarisce che non ogni violazione delle prescrizioni configura il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma solo quelle inosservanze significative, che cioe’ determinano un “annullamento” di fatto della misura. La norma incriminatrice e’ posta a tutela dell’interesse dell’autorita’ del provvedimento applicativo della misura di prevenzione e, indirettamente, dell’ordine e della sicurezza pubblica, sicche’ deve escludersi ogni automatismo nella sua applicazione, dovendo il giudice sempre accertare che la condotta abbia in concreto offeso il bene giuridico tutelato. In sostanza, non ogni “inottemperanza” del sorvegliato speciale giustifichera’ la maggiore severita’ repressiva, ma, in base al principio di offensivita’, solo quei comportamenti che costituiscono indice di una volonta’ diretta ad eludere la misura di prevenzione personale. Del resto la Corte costituzionale ha da tempo indicato la necessita’ di operare una selezione delle condotte, negando la rilevanza di condotte che non siano in qualche modo sintomatiche della pericolosita’ gia’ accertata in sede di giudizio di prevenzione (Corte cost. n. 27 del 1959).

Dal principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza da ultimo citata deve trarsi un canone generale di giudizio idoneo a “calibrare” sulla pericolosita’ del soggetto le singole prescrizioni.

7.3. Nel presente procedimento tali opzioni interpretative sono state in parte utilizzate dalla Procura generale presso questa Corte che, nella memoria depositata, ha valorizzato i contenuti della sentenza Sinigaglia, assieme agli approdi della giurisprudenza costituzionale: si sostiene che per le prescrizioni c.d. generiche il riferimento vada fatto alle norme precettive, alla cui violazione l’ordinamento “ricolleghi l’applicazione di una sanzione penale o di una rilevante sanzione amministrativa (che superi la soglia riservata alle piu’ banali infrazioni)”; in tali casi, le condotte devianti poste in essere dal sorvegliato speciale saranno perseguite e sanzionate “come segno eloquente della sua posizione di soggetto persistentemente e pervicacemente pericoloso per la societa’”, purche’ abbiano concretamente manifestato la volonta’ di sottrarsi alle misure destinate ad elidere la sua potenziale pericolosita’.

7.4. L’impostazione “evolutiva” seguita dalla sentenza Sinigaglia, cosi’ come valorizzata dalla Procura generale, tende a circoscrivere l’applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75 solo in presenza di condotte che danno luogo a reati o a gravi illeciti amministrativi, quali azioni sintomatiche della volonta’ di eludere la misura di prevenzione. Tuttavia, mentre una tale verifica funzionale e’ efficace rispetto alle prescrizioni specifiche, riferita alle prescrizioni generiche mostra alcuni limiti.

Innanzitutto, insistendo sulla strumentalita’ della condotta inottemperante rispetto al contenuto del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale e, quindi, sulla sintomaticita’ della condotta posta in essere per eludere la misura, si finisce per attribuire al giudice penale una forte discrezionalita’ nell’applicazione della fattispecie, che renderebbe ancora piu’ incerta e imprevedibile la condotta contemplata dalla norma incriminatrice; inoltre, sarebbe caratterizzata da eccessiva discrezionalita’ sia l’individuazione dei reati – ad esempio, si porrebbe il problema se includervi anche quelli colposi – sia degli illeciti amministrativi, dovendosi distinguere quelli piu’ gravi la cui violazione darebbe luogo al reato di cui all’articolo 75 cit..

Ma, soprattutto, si tratta di una soluzione che non risolve il problema principale, che e’ quello del deficit di determinatezza del reato di cui all’articolo 75 cit., in relazione alle violazioni delle prescrizioni generiche dell’honeste vivere e del rispettare la legge, problema posto in termini netti dalla sentenza De Tommaso della Corte EDU.

8. Con questa decisione i giudici di Strasburgo, investiti della questione relativa alla conformita’ della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno agli articoli 5, 6 e 13 CEDU, nonche’ all’articolo 2 Prot. 4 CEDU, hanno espresso un giudizio fortemente critico sulla “qualita’” della L. n. 1423 del 1956, giudizio che, necessariamente, si estende al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, nella misura in cui questo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina originaria.

Prescindendo da ogni approfondimento della pronuncia la’ dove nega fondamento legale alla misura applicata al proposto, riconoscendo la violazione della liberta’ di circolazione e di movimento, tutelata dall’articolo 2 Prot. 4 CEDU, in questa sede si deve sottolineare che la Corte europea ha riconosciuto l’estrema vaghezza e genericita’ del contenuto delle prescrizioni imposte all’interessato di “vivere onestamente e rispettare la legge”, nonche’ di “non dare adito a sospetti” (riferimento quest’ultimo che, come si e’ visto, e’ venuto meno nella nuova formulazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 8). I giudici europei, oltre all’indeterminatezza della prescrizione di “vivere onestamente”, hanno rilevato che il dovere di “rispettare le leggi”, come interpretato dalla Corte costituzionale, si risolve in un riferimento “aperto” all’intero sistema giuridico italiano, che non fornisce alcuna indicazione delle norme la cui violazione sarebbe indice della gia’ accertata pericolosita’.

Nell’offrire un giudizio complessivamente negativo sulla L. n. 1423 del 1956, la Corte EDU ha insistito particolarmente sul concetto di legalita’ europea, ribadendo la propria giurisprudenza secondo cui il presupposto della conformita’ alla legge non deve essere inteso come riferito solo al fondamento legale della misura, ma piuttosto alla qualita’ della legge, che deve essere accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai suoi effetti. Infatti, i giudici escludono che le restrizioni alla liberta’ di movimento abbiano una base legale, in quanto ne’ i destinatari (articolo 1) ne’ il contenuto delle misure di prevenzione (articoli 3 e 5) sono stati definiti con sufficiente precisione e chiarezza, concludendo che la legge del 1956 non rispetta il requisito di prevedibilita’.

Sul requisito della prevedibilita’ la giurisprudenza della Corte europea ritiene che la qualificazione di una norma come “legge” necessita di una formulazione con sufficiente precisione, in modo da consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere, se necessario con appropriata consulenza e ad un livello che sia ragionevole in concreto, le conseguenze che possono derivare da una determinata condotta, pur riconoscendo che non possa pretendersi una eccessiva rigidita’ nella formulazione delle norme, in considerazione del fatto che la legge deve essere in grado di tenere il passo con il mutamento delle circostanze (Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia).

D’altra parte, la Corte costituzionale, anticipando il concetto di “prevedibilita’” della legge espresso dalla giurisprudenza europea, ha chiarito che la sufficiente determinazione della fattispecie penale e’ funzionale tanto al principio di separazione dei poteri, quanto a quello di riserva di legge in materia penale (poiche’ evita che il giudice assuma un ruolo creativo nell’individuare il confine tra cio’ che e’ lecito e cio’ che non lo e’), assicurando, al contempo, la libera determinazione dell’individuo, cui consente di conoscere le conseguenze giuridico-penali del proprio agire (sent. n. 364 del 1988). In sostanza il principio di determinatezza, implicitamente ricavabile dall’articolo 25 Cost., comma 2, e’ in funzione della “riconoscibilita’ ed intelligibilita’ del precetto penale in difetto dei quali la liberta’ e sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero pregiudicate” (sent. n. 185 del 1992).

9. Nel giudizio complessivamente critico che la sentenza De Tommaso ha dato alla disciplina delle misure di prevenzione personali, la Corte europea, riferendosi al contenuto del “vivere onestamente nel rispetto delle leggi”, sottolinea, quindi, come tali prescrizioni non siano state sufficientemente delimitate dall’interpretazione della Corte costituzionale, in quanto permane una evidente indeterminatezza dei comportamenti che si pretendono dal sorvegliato speciale, soprattutto nella misura in cui possono integrare la fattispecie penale di cui alla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9 (ora Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2).

Si tratta di una valutazione che la Corte di Strasburgo ha operato sulla base di come tali disposizioni vengono applicate dal giudice nazionale, in rapporto ai diritti tutelati dalla CEDU, dal momento che e’ quest’ultima che il giudice europeo e’ chiamato ad adottare. La sentenza in questione non ha determinato e non poteva determinare il significato della legge nazionale, in quanto, come ha chiarito la Corte costituzionale (sent. n. 49 del 2015), spetta al giudice comune l’interpretazione del diritto interno, tenendo conto della giurisprudenza europea.

Nel caso ora sottoposto al loro esame le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono chiamate ad una rilettura del diritto interno che sia aderente alla CEDU e subordinata “al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme” (Corte cost., sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).

Ne consegue che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante della fattispecie puo’ rendere coerenza costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, il che inevitabilmente comporta il superamento di una giurisprudenza di legittimita’ che, fino ad oggi, non mostra di essersi confrontata adeguatamente con tali problematiche.

La citata norma penale utilizza la tecnica del rinvio, richiamando, in modo indistinto, le prescrizioni e gli obblighi che sono indicati in una diversa disposizione (articolo 8 Decreto Legislativo cit.), dedicata al contenuto del provvedimento con cui il tribunale dispone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma il richiamo “agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno” puo’ essere riferito soltanto a quegli obblighi e a quelle prescrizioni che hanno un contenuto determinato e specifico, a cui poter attribuire valore precettivo. Tali caratteri difettano alle prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”. Invero, e’ dubbio che possano considerarsi vere e proprie prescrizioni, al pari di quelle menzionate nella stessa disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 8, dal momento che non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento “morale”, la cui genericita’ e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneita’ ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice.

Del resto, per quanto riguarda la prescrizione di “vivere onestamente” gia’ la Corte costituzionale ne ha riconosciuto l’inidoneita’ ad essere considerata come un obbligo specifico penalmente sanzionato (ord. n. 354 del 2003; sent. n. 282 del 2010), sebbene tale affermazione e’ stata riferita alla prescrizione valutata isolatamente.

D’altra parte, l’obbligo di rispettare le leggi si propone in termini talmente vaghi da presentare un deficit di determinatezza e di precisione che lo rende privo di contenuto precettivo. Si tratta di una prescrizione generale, che non indica alcun comportamento specifico da osservare nella misura in cui opera un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato: la formula legale che deriva dal richiamo contenuto nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, alla prescrizione di rispettare le leggi non ha la struttura ne’ la funzione di un’autentica fattispecie incriminatrice, dal momento che, da un lato, non consente di individuare la condotta o le condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilita’ penale e, dall’altro, attribuisce uno spazio di incontrollabile discrezionalita’ al giudice.

In realta’, quanto al primo profilo, cio’ che difetta e’ soprattutto la conoscibilita’ da parte del destinatario delle specifiche condotte la cui inosservanza puo’ determinare la responsabilita’ penale. E non e’ un caso che la Corte EDU abbia stigmatizzato proprio l’imprevedibilita’ causata dal generico riferimento al rispetto di tutte le leggi e delle disposizioni la cui inosservanza sarebbe sintomatico indizio del pericolo per la societa’ (sentenza De Tommaso c. Italia).

Sotto l’altro profilo, anche l’interpretazione diretta a restringere la portata della norma alle sole violazioni delle norme penali e degli illeciti amministrativi di maggiore gravita’ non e’ in grado di ridimensionare la vasta discrezionalita’ che verrebbe riconosciuta al giudice nel “comporre” il contenuto della norma incriminatrice, dal momento che potrebbe farvisi rientrare l’inosservanza di condotte colpose, pur di rilievo penale, ovvero operarsi scelte arbitrarie sugli illeciti amministrativi da prendere in considerazione.

Le norme penali sono norme precettive, in quanto funzionali ad influire sul comportamento dei destinatari, ma tale carattere difetta alle prescrizioni di “vivere onestamente e di rispettare le leggi”, perche’ il loro contenuto, amplissimo e indefinito, non e’ in grado di orientare il comportamento sociale richiesto. L’indeterminatezza delle due prescrizioni in esame e’ tale che impedisce la stessa conoscibilita’ del precetto in primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice. Autorevole dottrina, proprio con riferimento al rapporto determinatezza-conoscibilita’, ha osservato che qualora una sanzione penale venisse applicata in mancanza della possibilita’ di conoscere la norma precettiva, a causa della sua indeterminatezza, si avrebbe una situazione in cui “il soggetto che subisce la pena risulterebbe in definitiva strumentalizzato dall’ordinamento a puri scopi di prevenzione generale mediante intimidazione, rivelandosi pertanto l’ordinamento totalmente insensibile a quelle esigenze di tutela della persona che sono espresse e realizzate dalla colpevolezza”.

In sostanza, il rapporto che lega la determinatezza della norma penale alla sua prevedibilita’ e conoscibilita’ finisce per influire sulla sussistenza stessa della colpevolezza, intesa come possibilita’ del destinatario di “essere motivato dal diritto”. Il difetto di precettivita’ insito nel generico obbligo di rispettare le leggi, che vale per ogni consociato, impedisce alla norma in questione di influire sul comportamento del destinatario, in quanto non sono individuate quelle condotte socialmente dannose, che devono essere evitate, e non sono prescritte quelle socialmente utili, che devono essere perseguite. In questa situazione di incertezza il sorvegliato speciale non e’ in condizione di conoscere e prevedere le conseguenze della violazione di una prescrizione che si presenta in termini cosi’ generali. D’altra parte, in presenza di un precetto indefinito l’ordinamento penale non puo’ neppure pretenderne l’osservanza. Ne consegue che il delitto in esame e’ integrato solo ed esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un autonomo contenuto precettivo.

La rilettura ermeneutica, che in questa sede si offre del reato previsto dall’articolo 75, comma 2, Decreto Legislativo cit. e della sua inconfigurabilita’ in rapporto alle prescrizioni generiche del vivere onestamente rispettando la legge, consente di evitare ogni valutazione circa la necessita’ di sollevare incidente di costituzionalita’ della fattispecie penale per l’indeterminatezza della formulazione del precetto sulla base dell’interpretazione della Corte EDU.

10. Se le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi non possono integrare la norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, ad esse tuttavia puo’ essere data indiretta rilevanza ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Invero, il discorso vale soprattutto per l’obbligo del rispettare le leggi, dal momento che la prescrizione dell’honeste vivere mai e’ stata considerata autonomamente, ma sempre congiuntamente con la prima e nel contesto delle altre prescrizioni.

Ebbene, fino ad oggi la violazione dell’obbligo di rispettare le leggi e’ stato ritenuto reato autonomo, concorrente, ai sensi dell’articolo 81 c.p., comma 1, con il reato comune commesso dal sorvegliato speciale qualificato, oppure se ne e’ riconosciuta la consumazione in relazione alla commissione di un illecito amministrativo. In altri termini, l’indeterminatezza del precetto e’ stata riempita facendo riferimento alla commissione di illeciti penali comuni o di illeciti amministrativi, con la conseguenza che il sorvegliato speciale viene punito due volte per il medesimo comportamento (con la sentenza n. 76 del 1970 la Corte costituzionale, in relazione alla Decreto Legislativo n. 1423 del 1956, articolo 9, ha escluso che tale duplicazione della pena sia in contrasto con l’articolo 3 Cost.).

Una volta affermato che l’obbligo di rispettare le leggi non integra la norma incriminatrice, il sorvegliato speciale che avra’ commesso un reato comune o un illecito amministrativo sara’ punito solo per questi, non anche per il delitto di cui all’articolo 75, comma 2 cit.. La commissione di tali illeciti, almeno di quelli penali, potra’ tuttavia avere rilevanza per l’eventuale modifica della misura di prevenzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11.

Tale norma prevede che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione puo’ essere modificato, in senso piu’ restrittivo, su richiesta dell’autorita’ proponente “quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura”. La commissione di reati comuni da parte del sorvegliato speciale potra’ essere valutata dal giudice come dimostrazione di un atteggiamento non rispettoso dell’obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi, obbligo generico e indeterminato che non puo’ integrare una fattispecie penale, ma puo’ costituire un presupposto per l’aggravamento della sorveglianza speciale, nell’ambito di un giudizio di prevenzione che deve affermare se un soggetto e’ pericoloso alla luce della sua precedente condotta, confrontata con i nuovi elementi acquisiti a giustificazione dell’aggravamento richiesto (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015, Concas; Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini).

11. Pertanto, con riferimento alla questione principale oggetto del ricorso, deve essere enunciato il seguente principio di diritto:

“L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2. Essa puo’, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione personale”.

13. Puo’ quindi affrontarsi il merito del ricorso proposto.

Il (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile non solo del reato di lesioni volontarie, ma anche del reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, perche’, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, contravveniva alla prescrizione impostagli di vivere onestamente rispettando le leggi, commettendo il reato di lesioni personali.

I motivi del ricorso non investono aspetti relativi all’affermazione di responsabilita’, essendo limitati a contestare il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la ritenuta incidenza della recidiva. Tali doglianze, che non sono inammissibili, sono comunque riferite al capo della sentenza relativo al reato di cui all’articolo 75 cit., sicche’ il giudizio non deve ritenersi esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato e puo’ essere rilevata l’eventuale causa di non punibilita’ (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216236).

Facendo applicazione del principio enunciato, sorge l’obbligo dell’immediata declaratoria d’ufficio di non punibilita’ ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, dovendosi affermare l’insussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, dal momento che si e’ escluso che la violazione alle prescrizioni del vivere onestamente e di rispettare le leggi integri il delitto in oggetto.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la sola rideterminazione della pena in relazione al reato di lesioni personali.

I motivi dedotti nel ricorso devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2, perche’ il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena in ordine al reato di lesioni personali.

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