Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 4 settembre 2017, n. 39894. Diritto di difesa. La disposizione di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 5, non fornisce un criterio per la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l’ordine di esecuzione

Diritto di difesa. La disposizione di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 5, non fornisce un criterio per la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l’ordine di esecuzione in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia per la fase esecutiva, ma prevede che la funzione propria del difensore della fase di cognizione continui ad esplicarsi in relazione alla notifica dell’ordine di esecuzione della pena, nell’ipotesi in cui il condannato non abbia nominato un difensore per la fase esecutiva. Il difensore della fase di cognizione, quindi, se era stato nominato dall’interessato, non subisce quella sorta di conversione in difensore di ufficio che sembra configurata dal ricorrente, nel momento in cui afferma che, per la notifica dell’ordine di esecuzione, il difensore della fase di cognizione sarebbe “sostanzialmente un difensore d’ufficio che sopperisce alla mancata nomina di un difensore di fiducia nella fase esecutiva”.

Sentenza 4 settembre 2017, n. 39894
Data udienza 21 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI GENOVA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/05/2016 del GIP TRIBUNALE di GENOVA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

lette le conclusioni del PG;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 maggio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, richiamando l’articolo 656 c.p.p., comma 5, dichiarava non esecutivo, per mancanza di notifica a uno dei due difensori che avevano assistito l’imputato nella fase di cognizione, l’ordine di esecuzione n. 1792/2012, emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di (OMISSIS) in relazione alla sentenza di condanna a pena detentiva pronunciata il 20 febbraio 2012, dichiarata esecutiva il 14 dicembre 2012. Veniva disposta la sospensione dell’esecuzione e la liberazione dell’interessato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 19 maggio 2016 in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 655 c.p.p., comma 5, e articolo 656 c.p.p., comma 5. L’articolo 655 c.p.p., comma 5, stabilisce la regola generale in base alla quale tutti i provvedimenti del pubblico ministero, dei quali sia prescritta la notificazione al difensore, debbono essere notificati al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97 c.p.p.. Unica deroga a tale regola generale e’ dettata dall’articolo 656 c.p.p., comma 5, in base al quale l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. La norma fornisce un criterio per individuare, in assenza di un difensore nominato per la fase esecutiva, quel difensore di ufficio che altrimenti andrebbe nominato per tale fase. Avuto riguardo alle previsioni delle citate disposizioni, non puo’ sostenersi che, qualora l’imputato sia stato assistito da due difensori di fiducia nella fase di cognizione, la notifica dell’ordine di esecuzione vada compiuta nei confronti di entrambi, perche’ in realta’ il difensore di fiducia che ha assistito l’imputato nella fase di cognizione e’ sostanzialmente, nella fase esecutiva, un difensore di ufficio. E la finalita’ di rendere piu’ effettiva la tutela del condannato e’ adeguatamente garantita dall’intervento dell’uno o dell’altro dei difensori di fiducia della fase di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

La disposizione di cui all’articolo 656 c.p.p., comma 5, non fornisce un criterio per la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l’ordine di esecuzione in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia per la fase esecutiva, ma prevede che la funzione propria del difensore della fase di cognizione continui ad esplicarsi in relazione alla notifica dell’ordine di esecuzione della pena, nell’ipotesi in cui il condannato non abbia nominato un difensore per la fase esecutiva. Il difensore della fase di cognizione, quindi, se era stato nominato dall’interessato, non subisce quella sorta di conversione in difensore di ufficio che sembra configurata dal ricorrente, nel momento in cui afferma che, per la notifica dell’ordine di esecuzione, il difensore della fase di cognizione sarebbe “sostanzialmente un difensore d’ufficio che sopperisce alla mancata nomina di un difensore di fiducia nella fase esecutiva”.

Dalla prosecuzione della funzione svolta dal difensore della fase di cognizione deriva che, qualora due siano stati i difensori in tale fase, ad entrambi spetti, come correttamente ritenuto nel caso in esame dal giudice dell’esecuzione, la notifica dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., comma 5, ove non sia stato nominato dal condannato un difensore per la fase esecutiva.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *