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La disposizione contenuta nell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, non puo’ che essere letta nell’ambito dell’articolo che la contiene, nonche’ della normativa complessiva di cui agli articoli 157 (riguardante le modalita’ delle notifiche), 161 e ss. (riguardante i luoghi di notificazione), che – per le notificazioni all’imputato non detenuto – delineano nel codice di rito un doppio binario, rafforzato dall’inizio testuale dell’articolo 157 (“salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162”).
In realta’, le modalita’ di notificazione previste dall’articolo 157, primi otto commi, inclusa quella del deposito della casa comunale, sono tutte applicabili anche per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dell’articolo 161, sempre che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato. La notifica puo’ avvenire a mani del difensore, come previsto dall’articolo 161, comma 4, solo se essa risulti “impossibile” nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso articolo 161.
Quando si deve effettuare la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dall’articolo 157 c.p.p., primi otto commi; una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore.
Se, invece, vi e’ stata dichiarazione o elezione di domicilio – e, dunque, vi e’ stato un primo contatto tra l’imputato e i soggetti indicati nell’articolo 161 c.p.p. – devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest’ultima disposizione del codice di rito.
L’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, che non fa alcuna distinzione tra le modalita’ di modificazione previste dai commi precedenti, non e’ infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell’articolo 161. Tale disposizione regola le modalita’ della notificazione all’imputato di cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio, e differisce dalla consegna al difensore prevista dall’articolo 161, comma 4, che e’ invece una modalita’ di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2.
Va rilevato, al riguardo, che le Sezioni Unite, gia’ nella sentenza Micciullo, hanno evidenziato come, al fine di assicurare la piena conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato, sia stato articolato nel codice di rito un sistema che contempla due diverse tipologie di notificazioni. E, premesso che il sistema di cui all’articolo 161 c.p.p., “e’ fondato sul dovere dell’imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all’autorita’ giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., commi 1 e 2”, sono tornate piu’ di recente (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, cit.) a puntualizzare i reciproci spazi d’azione della disciplina delle notificazioni di cui all’articolo 157, e di quella di cui all’articolo 161. La seconda forma costituisce un sistema alternativo “che non puo’ essere contaminato con l’applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso”, tra cui, specificamente, il deposito degli atti nella casa comunale e i correlativi avvisi di cui all’articolo 157, comma 8.
6. Il diverso ambito di operativita’ delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell’articolo 157, comma 8 bis. Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneita’ della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica puo’ essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi dell’articolo 161, comma 4.
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