Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 maggio 2017, n. 10937

Quando un ricorso per Cassazione indichi come parti proponenti un soggetto in proprio e una società di cui il medesimo venga indicato come legale rappresentante ed enunci che entrambi agiscono sulla base di procura rilasciata a un difensore in calce al ricorso, la circostanza che la dichiarazione di procura ivi apposta, formulata senza indicazione di chi la fa, sia poi seguita da un timbro composto della denominazione della società e dell’indicazione “l’amministratore unico”, su cui sia stata apposta una sottoscrizione per sigla, non giustifica l’eccezione di difetto di rilascio della procura da parte del soggetto legale rappresentante in proprio, dovendosi la sottoscrizione reputare apposta anche in detta qualità

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 5 maggio 2017, n. 10937

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sezione

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6944/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. in persona del legale rappresentante (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dell’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, in persona del Procuratore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2014 della CORTE DEI CONTI – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DELLA CAUSA

1. (OMISSIS) “anche nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) s.p.a.” e la stessa societa’ in persona di esso come legale rappresentante hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., u.c., contro la Procura Generale Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e la Procura Generale presso la Corte dei Conti, avverso la sentenza del 10 settembre 2014, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello, per la Regione Siciliana ha provveduto in grado di appello sulla sentenza n. 975 del 2013, emessa in primo grado dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

2. La vicenda cui si riferisce la sentenza impugnata trae origine dal procedimento di responsabilita’ contabile, avviato dalla Procura presso la Corte dei Conti insulare contro i ricorrenti, con invito a dedurre del 21 gennaio 2012, per rispondere dell’indebita percezione di contributi agricoli ai sensi della L. n. 488 del 1992, riguardo ai quali era stato adottato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. VVI/RT/9/161268 del 24 novembre 2011, con cui era stata disposta la revoca della provvidenza.

Avverso il decreto la societa’ (allora avente veste di s.r.l.) proponeva ricorso al giudice amministrativo. Il T.a.r. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, declinava la giurisdizione a beneficio del giudice ordinario e la societa’ proponeva il giudizio davanti al Tribunale di Catania, iscritto al n.r.g. n. 6447 del 2012 e tuttora pendente.

Nelle more, (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS)) notificava alla (OMISSIS) s.p.a. cartella di pagamento di importo pari ad Euro 1.465.996,53.

Contro la cartella la societa’ proponeva ricorso ai sensi dell’articolo 669 quater c.p.c., al Tribunale di Catania per far dichiarare la sospensione dell’efficacia e/o esecutivita’ della cartella. L’istanza cautelare veniva rigettata sia in sede di primo grado che di reclamo.

Frattanto la (OMISSIS) inviava comunicazione di iscrizione di ipoteca.

La (OMISSIS) s.p.a. introduceva inoltre nuovo giudizio ordinario sempre davanti al Tribunale ordinario di Catania, per la declaratoria della nullita’/illegittimita’ della cartella e degli atti consequenziali, ivi compresa la procedura di iscrizione di ipoteca.

3. Nel giudizio di primo grado contabile, il giudice adito, con sentenza n. 975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione, respingeva la domanda formulata nei confronti del (OMISSIS), perche’ la Procura contabile non aveva provato che il medesimo avesse tenuto condotta pregiudizievole e causalmente determinativa del danno, mentre dichiarata inammissibile l’azione nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., per carenza di interesse ad agire ai sensi dell’articolo 100 c.p.c., in quanto risultava che la (OMISSIS) Sicilia le aveva notificato la cartella esattoriale.

3.1. Sull’appello principale del pubblico ministero contabile e su quello incidentale degli odierni ricorrenti, che censuravano l’affermazione dell’esistenza della giurisdizione contabile fatta dal primo giudice, il giudice contabile d’appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato, per quanto in questo giudizio interessa, l’appello incidentale riaffermando l’esistenza della giurisdizione contabile e, nel contempo, in accoglimento dell’appello principale contro la societa’, ha ritenuto che l’azione di responsabilita’ contabile non potesse trovare ostacolo nell’esercizio da parte dell’amministrazione della pretesa di riscossione. Cio’, a motivo che l’azione di responsabilita’ contabile non sarebbe identificabile ne’ sovrapponibile con l’azione che l’amministrazione puo’ esercitare contro il fatto dannoso.

Per effetto dell’accoglimento dell’appello principale, la sentenza qui impugnata ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato al primo giudice, limitatamente pero’ alla posizione della societa’.

Viceversa, a proposito della posizione del (OMISSIS), reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilita’ dovesse essere esaminata unitamente a quella della societa’, ha disposto la sospensione del giudizio nel rapporto processuale concernente il medesimo, in attesa della definizione del nuovo giudizio di primo grado.

4. Al ricorso per cassazione, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso la Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve disattendersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, in quanto proposto in proprio dal (OMISSIS), prospettata dal resistente sotto il profilo che la procura, che il ricorso reca in calce, sarebbe stata rilasciata al difensore dal (OMISSIS) solo nella qualita’ di legale rappresentate della societa’ e non anche in proprio.

Il testo della procura e’ enunciato con la formulazione “mi rappresenti e difenda nel presente giudizio avanti la Corte di Cassazione….” Ed e’ seguito da un timbro del tenore ” (OMISSIS) s.p.a. L’amministratore unico”, su cui e’ apposta una firma con sigla, cui segue l’autentica.

Nell’intestazione del ricorso, dopo che si sono indicate come proponenti le parti nei termini riferiti nell’esordio della presente decisione, e, quindi, si sono individuati come ricorrenti il (OMISSIS) in proprio e la societa’ in persona di lui come legale rappresentante, si dice espressamente che i ricorrenti sono “entrambi rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dal prof. Avv. (OMISSIS)”, che ha redatto il ricorso ed autenticato la procura.

Ora, l’applicazione del principio, emergente dall’articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ. della c.d. idoneita’ dell’atto processuale inosservante delle forme al raggiungimento dello scopo, nonche’ degli ordinari criteri di interpretazione del tenore della procura conferita in calce al lume delle risultanze dell’intestazione del ricorso, non lascia alcun dubbio sulla riferibilita’ della sottoscrizione anche al (OMISSIS) in proprio.

Al di la’ della mancanza, accanto alla formale sottoscrizione di dichiarazione di conferimento della procura per conto della societa’, espressa in relazione al timbro di cui s’e’ detto, e, quindi, formalmente per la societa’, si deve, infatti, evidenziare: a) che la dichiarazione di conferimento della procura e’ espressa al singolare, cioe’ con la formula “mi rappresenti e difendi”, che appare idonea a riferirsi sia alla societa’ sia al (OMISSIS) in proprio, in quanto non si accompagna ne’ all’enunciazione della qualita’ di legale rappresentante del conferente, ne’ a quella della denominazione della societa’; b) la necessaria lettura della dichiarazione di conferimento e della sottoscrizione alla luce dell’intestazione del ricorso, che riferisce la procura in calce ad entrambi i ricorrenti, elimina ogni dubbio, dato l’inserimento della stessa nel ricorso, sul fatto che la sottoscrizione della procura, pur apposta sul timbro della societa’, sia stata fatta dal (OMISSIS) pure in proprio.

In un caso speculare rispetto a quello in esame e’ stato, secondo una logica simile a quella qui enunciata, che “La procura alla lite deve essere interpretata in relazione al contesto dell’atto cui accede, con la conseguenza che la procura sottoscritta dal legale rappresentante di una societa’, senza indicazione di tale qualita’, e’ riferibile anche alla societa’ stessa allorche’ l’atto, cui essa accede, rechi l’indicazione che la parte agisce in proprio e nella predetta qualita’” (Cass. n. 9491 del 2002).

Deve, dunque, rigettarsi l’eccezione sulla base del seguente principio di diritto: “Qualora un ricorso per cassazione indichi come parti proponenti un soggetto in proprio e una societa’ di cui il medesimo venga indicato come legale rappresentante ed enunci che entrambi agiscono sulla base di procura rilasciata ad un difensore in calce al ricorso, la circostanza che la dichiarazione di procura ivi apposta, formulata senza indicazione di chi la fa, sia poi seguita da un timbro composto della denominazione della societa’ e dell’indicazione l’amministratore unico, su cui sia stata apposta una sottoscrizione per sigla, non giustifica l’eccezione di difetto di rilascio della procura da parte del soggetto legale rappresentante in proprio, dovendosi la sottoscrizione reputare apposta anche in detta qualita’”.

2. Il Collegio rileva, tuttavia, che sussiste una diversa ragione di inammissibilita’ del ricorso: la sentenza impugnata non si puo’ ritenere immediatamente ricorribile in Cassazione, perche’, con riferimento ad entrambi i rapporti processuali, e’ riconducibile all’articolo 360 c.p.c., comma 3, introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006.

Queste le ragioni.

2.1. Si deve rilevare che il giudice contabile di primo grado, investito di un cumulo di domande, l’una nei confronti di (OMISSIS) in proprio (quale amministratore della societa’), l’altra nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a., entrambe relative a danno erariale derivante da indebita percezione di contributi ai sensi della L. n. 482 del 1992, aveva adottato statuizioni di diverso contenuto sulle due domande, dopo avere, peraltro, con riferimento ad entrambe, affermato la propria giurisdizione, risolvendo la relativa questione pregiudiziale.

Nei confronti del (OMISSIS), la domanda era stata rigettata nel merito per difetto di prova dell’apporto causale riguardo alla vicenda, ritenuta dal pubblico ministero contabile determinativa di danno erariale.

Nei confronti della societa’, invece, la domanda veniva rigettata per una ragione di rito, interna al giudizio contabile ed ulteriore rispetto a quella concernente la prospettata questione di giurisdizione. Essa venne ravvisata nella carenza di interesse ad agire del pubblico ministero, per essersi formato contro la societa’ dall’esattore, sulla base di cartella esattoriale, un titolo esecutivo per la riscossione del preteso credito considerato dal pubblico ministero contabile rilevante sul piano erariale.

2.2. A seguito dell’appello principale del pubblico ministero, che aveva riguardato tutti e due i rapporti processuali, entrambi gli appellati avevano a loro volta impugnato in via incidentale la decisione di primo grado quanto all’affermazione dell’esistenza della giurisdizione contabile.

Il giudice d’appello contabile, con la sentenza impugnata, assumendo espressamente di doverlo scrutinare in via preliminare, ha rigettato l’appello incidentale sulla giurisdizione proposto dagli appellati ed ha riaffermato, con riferimento sia alla domanda contro il (OMISSIS) in proprio sia alla domanda contro la societa’, l’esistenza della giurisdizione contabile.

Ha, poi, provveduto sull’appello principale contro la societa’, e, ravvisato esistente, al contrario di quanto opinato dal primo giudice, l’interesse ad agire davanti alla giurisdizione contabile, per non essere esso escluso dall’essersi l’Amministrazione munita di titolo esecutivo esattoriale, l’ha accolto ed ha annullato la’ sentenza di primo grado, con rinvio per il merito – in dichiarata applicazione del Regio Decreto n. 1038 del 1933, articolo 105, comma 1, – al primo giudice quanto al rapporto processuale concernente la societa’.

2.3. Quanto all’appello principale contro il (OMISSIS), invece, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio d’appello fino all’esito del giudizio di primo grado in sede di rinvio contro la societa’, al dichiarato fine del successivo esame congiunto della posizione delle due parti, da farsi, evidentemente, una volta appellata la nuova sentenza di primo grado, da emettersi a seguito del giudizio di rinvio, e riunito il nuovo giudizio di appello a quello sospeso.

2.4. Si deve, fin d’ora, rimarcare una particolarita’ che si coglie in questa parte finale della sentenza e che, come emergera’ in prosieguo, assume valore decisivo in questa sede: dopo avere reso le due statuizioni, che si sono indicate, con riferimento ai distinti rapporti processuali, il giudice contabile, nella parte finale della sua decisione, pur rimettendo al giudice di primo grado la decisione di merito sull’azione nei confronti della societa’, ha reso una statuizione, con cui ha mantenuto un legame fra il relativo rapporto processuale e quello inerente l’azione contro il (OMISSIS). In particolare, ha ritenuto che “la posizione del (OMISSIS) debba essere esaminata unitamente alla societa’ in questione (cioe’ la (OMISSIS) s.p.a.) e, pertanto, con riferimento all’appello proposto avverso la statuizione di assoluzione emessa nei confronti del sig. (OMISSIS), ritiene quest’Organo adito che la causa debba essere sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. per l’esame congiunto del medesimo con quello della societa’”.

In tal modo, il giudice contabile ha reso una statuizione con cui sostanzialmente ha disposto che i due giudizi di responsabilita’ cumulati, quello contro il (OMISSIS) e quello contro la societa’, rimanessero fra loro collegati per la decisione congiunta.

Sotto tale profilo, questa statuizione, pur essendo stata rimessa la decisione nel merito sulla domanda contro la societa’ al giudice di primo grado, ha avito l’effetto di mantenere questa societa’ come parte dell’accertamento da svolgersi sul merito della domanda nei confronti del (OMISSIS) e, nel contempo, ha mantenuto il (OMISSIS) come parte del giudizio rimesso al giudice di primo grado quanto alla responsabilita’ della societa’. Tanto e’ una necessaria conseguenza dell’avere la sentenza affermato che la posizione del (OMISSIS) debba essere esaminata congiuntamente a quella della societa’ e dell’avere per questo ravvisato la necessita’ di sospendere il giudizio di appello quanto alla posizione del (OMISSIS).

Ne e’ derivato che tanto il giudizio sospeso in appello quanto quello rimesso al primo giudice vedono coinvolte le due parti private, in funzione delle dichiarata necessita’ dell’accertamento comune; sicche’, il giudizio rimasto pendente davanti al giudice d’appello, sebbene nello stato di quiescenza derivante dalla sospensione in attesa della definizione del giudizio rimesso al primo giudice, e’ un giudizio che, coinvolgendo entrambe le parti private, non risulta, in realta’, definito nei confronti di entrambe.

3. Accantonando per il momento tale rilievo e venendo ora alla considerazione della pronuncia qui impugnata con riferimento a ciascuno dei rapporti processuali, si deve constatare che il giudice contabile d’appello ha pronunciato una sentenza che non ha definito nemmeno parzialmente il giudizio di appello riguardo al rapporto processuale concernente il (OMISSIS): infatti, essa ha deciso solo la questione pregiudiziale di giurisdizione, ed ha lasciato pendente il giudizio in grado di appello quanto all’impugnazione principale del pubblico ministero contabile riguardo alla negazione della responsabilita’ del (OMISSIS), ancorche’ tale pendenza si configuri nello stato di quiescenza, derivante dalla disposta sospensione, motivata dalla ragione della necessita’ dell’esame congiunto della sua responsabilita’ unitamente a quella della societa’.

Poiche’ la sentenza non ha definito l’intero giudizio d’appello nei termini in cui era stato devoluto al giudice contabile d’appello, essa, per tale ragione, riveste la natura indicata dall’articolo 360 c.p.c., comma 3.

La sentenza, decidendo solo queste due questioni di rito, non ha definito il giudizio di appello neppure parzialmente quanto al suo oggetto, perche’, pur considerandosi solo la domanda del pubblico ministero contabile contro il (OMISSIS), essa non e’ stata decisa nemmeno in parte.

La sentenza in parte qua e’ per questo motivo riconducibile all’articolo 360 c.p.c., comma 3, e tanto comporta, come del resto ha dedotto il resistente, che essa non poteva essere assoggettata ad immediato ricorso per cassazione, potendo esserlo soltanto una volta sopravvenuta la sentenza definitiva sul giudizio di appello.

3.1. E’ vero che questa sentenza, quando dovesse sopravvenire, essendo pronunciata dal giudice speciale, non potra’ a sua volta essere impugnata in Cassazione, perche’ non potra’ decidere sulla giurisdizione, risultando la relativa questione di giurisdizione essere stata gia’ decisa dalla sentenza non definitiva, che non potra’ nella sua statuizione essere rimessa in discussione.

Senonche’, il fatto che la sentenza definitiva emessa dal giudice d’appello di una giurisdizione speciale (o di quello speciale che pronunci in unico grado) dopo la pronuncia da parte sua di una sentenza parziale affermativa della giurisdizione speciale, non sia impugnabile con il ricorso per cassazione, in quanto non potra’ essere sentenza che decide sulla giurisdizione, potrebbe indurre a pensare che la fattispecie non sia riconducibile all’ambito dell’articolo 360, comma 3, la’ dove dispone che la sentenza su questione sia impugnabile, senza bisogno di riserva, “allorche’ sia impugnata la sentenza che definisce anche parzialmente il giudizio”.

Tuttavia, occorre considerare che, se il caso della sentenza parziale del giudice speciale, che affermi la giurisdizione e non definisca nemmeno parzialmente il giudizio di appello, disponendone la continuazione davanti a se’ o comunque lasciandolo pendente davanti a se’ (come accaduto nel caso in esame), non si riconducesse alla disciplina della norma e detta sentenza si reputasse immediatamente ricorribile in Cassazione, si verificherebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto alla sentenza di analogo contenuto, pronunciata dal giudice di appello ordinario, che risulterebbe certamente regolato dalla norma.

In pratica le decisioni parziali affermative della giurisdizione, rese dal giudice speciale d’appello, sarebbero immediatamente ricorribili, quelle rese dal giudice ordinario no.

La differenza di trattamento sarebbe irragionevole, data l’identita’ di ratio ravvisabile nei due casi, desumibile anche considerando che la questione di giurisdizione e’ prospettabile – prima che la controversia venga decisa nel “merito” o comunque con una decisione declinatoria della giurisdizione – con il mezzo del regolamento preventivo e, dopo una simile decisione, non lo e’ piu’, con omologia di trattamento in questo caso fra le varie giurisdizioni.

3.2. D’altro canto, la circostanza che la decisione definitiva del giudice speciale non sia ricorribile non impedisce che si realizzi un risultato omologo a quello voluto dall’articolo 360 c.p.c., comma 3. Infatti, una volta sopravvenuta tale sentenza, rispetto a chi, essendo soccombente, vede perdurare l’interesse a mettere in discussione la sentenza parziale affermativa della giurisdizione, si deve ritenere che decorra il termine per ricorrere in Cassazione per motivi di giurisdizione contro la sentenza parziale.

3.3. Dalle considerazioni svolte discende allora che la sentenza in esame non poteva essere impugnata quanto alla statuizione affermativa della giurisdizione riguardo al rapporto processuale relativo al (OMISSIS).

La sua impugnazione potra’ aver luogo solo allorquando il giudice d’appello contabile, a seguito del venir meno della sospensione, pronunci sull’appello sentenza definitiva sul detto rapporto processuale e se la statuizione dovesse veder soccombere il (OMISSIS).

Ne deriva l’inammissibilita’ del ricorso del (OMISSIS) sulla base del seguente principio di diritto: “la sentenza d’appello della Corte dei conti, che, provvedendo sull’appello principale contro la sentenza di primo grado, relativo alla statuizione di rigetto dell’azione contabile, e su quello incidentale relativo alla preliminare statuizione affermativa della giurisdizione contabile, decida sull’appello incidentale confermando quest’ultima e non decida, invece, sull’appello principale, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di altro giudizio, non e’ immediatamente ricorribile in Cassazione, in quanto e’ riconducibile al regime dell’articolo 360 c.p.c., comma 3. Essa e’ ricorribile soltanto allorquando sopraggiunga la decisione definitiva sull’appello”.

4. La soluzione prospettata riguardo al ricorso del (OMISSIS) parrebbe apparentemente non riproponibile, al contrario di quanto ha sostenuto il resistente, a proposito del ricorso della societa’, ma cio’ soltanto se si considerasse la sentenza impugnata senza dare rilievo alla statuizione resa dalla sentenza sulla necessita’ di esaminare la posizione del (OMISSIS) unitamente a quella della societa’.

Al contrario, detta soluzione risulta applicabile, una volta che si consideri la specificita’ della situazione verificatasi nella vicenda in esame, in ragione della gia’ segnalata pronuncia nella parte finale della sentenza della statuizione, con cui la Corte contabile d’appello ha sancito che la decisione sulla responsabilita’ del (OMISSIS) dev’essere resa unitamente a quella sulla societa’ e, per tale ragione, ha disposto la sospensione del giudizio di appello quanto al (OMISSIS) fino alla definizione del giudizio di primo grado rinviato quanto alla posizione della societa’.

In tal modo, la societa’ (OMISSIS) e’ rimasta parte del giudizio di appello sospeso e, pertanto, il giudizio di appello non risulta, in realta’, definito nei suoi riguardi agli effetti dell’applicazione dell’articolo 360, terzo comma, cod. proc. civ., risultando invece pendente in stato di quiescenza.

In altri termini, il rinvio al giudice di primo grado, nel caso di specie, non ha determinato la definizione del giudizio di appello riguardo al rapporto processuale concernente la societa’, atteso che quel giudizio e’, in realta’, rimasto pendente e quiescente anche nei confronti della societa’, poiche’ la sentenza impugnata ha disposto che la decisione anche nei riguardi del (OMISSIS) non possa prendersi che con una decisione unica anche nei confronti della societa’. La situazione cosi’ determinatasi non e’, del resto, per tale ragione, in alcun modo omologa di quella scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25774 del 2015 e con quella esaminata piu’ di recente da Cass. sez. un. n. 3556 del 2017, ai cui principi in punto di esegesi della nozione di definizione del giudizio di appello nell’articolo 360 c.p.c., comma 3, si rinvia.

Non spetta, naturalmente, a questa Corte valutare se il procedere del giudice contabile sia stato rituale oppure no, atteso che cio’ concerne l’applicazione delle norme disciplinatrici del processo all’interno della giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite debbono solo prendere atto che, nonostante il rinvio al primo giudice, la permanente pendenza, sebbene in quiescenza, del giudizio di appello pure nei riguardi della societa’ non consente di ritenere definito il detto giudizio quanto al rapporto processuale concernente l’azione contabile nei suoi confronti.

Ne consegue che in questo caso l’articolo 360 c.p.c., comma 3, risulta applicabile e, pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, sulla base del seguente principio di diritto, che puo’ costituire massima di specie: “Qualora, nel regime del Regio Decreto n. 1038 del 1933, articolo 105, il giudice contabile di appello – esaminando la sentenza di primo grado su un giudizio di responsabilita’ per danno erariale contro una societa’ ed il suo amministratore, la quale, previa affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di entrambi, abbia rigettato la domanda contro la societa’ per altra ragione di rito (nella specie interesse a ricorrere) e nel merito quella contro l’amministratore – rigetti l’appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l’appello principale del pubblico ministero contabile sul rigetto per l’altra ragione di rito contro la societa’, disponga, a norma del comma 1, di detta norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell’amministratore oggetto dell’appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilita’ dev’essere comune, la sentenza d’appello cosi’ resa non e’ immediatamente ricorribile dalla societa’ in Cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacche’ essa non ha definito il giudizio d’appello davanti al giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza e’ riferibile non solo all’amministratore, ma anche alla societa’”.

6. Conclusivamente, il ricorso e’ dichiarato inammissibile.

7. Non e’ luogo a provvedere sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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