Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 maggio 2017, n. 10928

Lo scrittore che riporti un’intervista a terzi, con contenuto diffamatorio, risponde del danno patito dal diffamato se non si attiva, da un lato per verificare la verità, quanto meno putativa delle dichiarazioni rese dall’intervistato e dall’altro per presentare in modo obiettivo l’intervista e i fatti in essa dichiarati, senza allusioni, fornendo altresì al lettore le possibili ricostruzioni alternative dei fatti stessi

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 5 maggio 2017, n. 10928

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4088/2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2286/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza del 1 luglio 2013 il Tribunale di Milano respingeva domanda di risarcimento di danni da diffamazione proposta da (OMISSIS) nei confronti dei giornalisti (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ nei confronti della loro casa editrice (OMISSIS) Srl per avere pubblicato nel (OMISSIS) un libro intitolato “(OMISSIS)”, contenente un’intervista ad un “pentito” della ‘ndrangheta, (OMISSIS), che tra l’altro aveva raccontato (nelle pagine 98-106 del libro) che l’attore, sequestrato ai fini di riscatto da un gruppo criminoso di ‘ndrangheta il cui capo sarebbe stato (OMISSIS), sarebbe stato liberato non solo per il pagamento del riscatto, ma altresi’ per avere stipulato un accordo con i criminali tale da renderlo loro appoggio esterno, anche quando poi divenne senatore. Per le stesse dichiarazioni il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento di danni da diffamazione proposta nello stesso giudizio dal (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) – unico ad essere rimasto contumace -, per gli altri convenuti ritenendo invece che i giornalisti convenuti avessero ben esercitato il diritto di cronaca e che quindi non vi fosse neppure responsabilita’ della casa editrice.

Avendo proposto appello il (OMISSIS), ed essendosi costituiti – resistendo – tutti gli appellati tranne il (OMISSIS), rimasto ancora contumace, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 aprile-18 giugno 2014, ha accolto il gravame, dichiarando i giornalisti e la casa editrice responsabili di diffamazione a mezzo stampa verso il (OMISSIS) e condannandoli in solido al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura in cui era gia’ stato condannato dal Tribunale il (OMISSIS), anch’egli debitore solidale (la somma di Euro 12.000 oltre interessi dalla pronuncia della sentenza di primo grado al saldo); ha condannato altresi’ ciascuno dei giornalisti a corrispondere all’appellante la somma di Euro 3000 ai sensi della L. L. n. 48 del 1947, articolo 12, come gia’ era stato condannato il (OMISSIS) dal Tribunale.

Hanno presentato ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) Srl sulla base di due motivi, da cui si difende (OMISSIS) con controricorso e memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del’articolo 21 Cost., articoli 51 e 59 c.p., per non avere il giudice d’appello riconosciuto l’esimente del diritto di cronaca sotto il profilo dell’intervista.

Lamentano i ricorrenti che la corte territoriale avrebbe operato una non consentita traslazione delle considerazioni del Tribunale sulle dichiarazioni del (OMISSIS) alla condotta dei giornalisti, che dovrebbe invece valutarsi secondo criteri diversi. Tale traslazione si sarebbe compiuta facendo proprie anche dei giornalisti le dichiarazioni del (OMISSIS) con il seguente passo motivazionale: “Queste considerazioni sono state fatte anche proprie dai giornalisti, i quali (pag. 103 del libro) affermano che “(OMISSIS) ha qualcosa da aggiungere ed e’ un racconto che cambia la prospettiva della ricostruzione ufficiale di come e’ finito il sequestro (OMISSIS)…” “. Ma quel che il giudice d’appello intende adesione incondizionata alle suddette dichiarazioni sarebbe solo un “inciso”, il quale servirebbe “per attirare l’attenzione del lettore” sul fatto che queste “smentivano la versione ufficiale del sequestro e l’esito del relativo processo”.

Si sottolinea altresi’ che gli autori avevano consegnato la prima copia del libro alla Procura presso il Tribunale di Roma e reso noto cio’ nell’avvertenza posta nella prima pagina, aggiungendovi che le dichiarazioni del (OMISSIS) “devono passare ancora il vaglio della magistratura” e pure precisando che alcune informazioni erano inedite, mai riferite o riferite solo parzialmente ai magistrati. Questo sarebbe sfuggito alla corte territoriale, che invece avrebbe evocato la normativa sui pentiti (riguardante invece le dichiarazioni relative a fatti costituenti reato) per sostenere che la mancata verbalizzazione delle informazioni inedite avrebbe dovuto mettere in guardia i ricorrenti, poiche’ si sarebbe trattato di una condotta che violava gli obblighi dei collaboratori di giustizia: ma nel libro – osservano ancora i ricorrenti – si sarebbe segnalato che il (OMISSIS) “era oramai fuori da ogni programma”, e che le condotte sarebbero state comunque non piu’ perseguibili per prescrizione (il sequestro risaliva al 1978) neppure quanto al boss (OMISSIS).

Il giudice d’appello e’ ulteriormente censurato per non avere osservato alcunche’ in ordine a determinati rilievi presenti nell’inizio del libro, ovvero che il (OMISSIS) era sempre stato ritenuto attendibile dai magistrati e che le sue dichiarazioni piu’ rilevanti risalirebbero agli anni 20022005 e riguarderebbero l’attivita’ criminale della “famiglia (OMISSIS)”. Gli autori, prima di passare alla fase narrativa, avrebbero poi precisamente avvertito: “I pentiti non sono oracoli, non diffondono la verita’ rilevata, e ogni dichiarazione di (OMISSIS), per quanto verosimile, va presa con il beneficio del dubbio”; e avrebbero altresi’ evidenziato che il (OMISSIS) nel libro per la prima volta si autoaccusava di nuovi reati, per quasi tre decenni aveva svolto incarichi di fiducia nel clan (OMISSIS), non era piu’ sotto protezione per cui si esponeva a rischi rilevanti e la sua scelta di raccontare era “l’epilogo di una maturazione personale”. Pertanto “non si comprende cos’altro avrebbero dovuto scrivere i ricorrenti” per aderire all’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (si richiama qui in particolare S.U. pen. 30 maggio 2001 n. 37140), avendo i suddetti assunto una “posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato”. Sarebbe stata, pertanto, violazione di legge applicare ai giornalisti i criteri valutativi riguardanti il (OMISSIS).

Ancora, si adduce che il giudice d’appello, per fondare la pretesa violazione di un onere dei giornalisti, si sarebbe basato sulla differenza tra le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) all’autorita’ giudiziaria e quelle rese nel libro, e si obietta che dal raffronto emergerebbe che egli aveva semplicemente esplicitato quel che aveva gia’ accennato al PM, specificando il contenuto di quell'”accordo sulla politica” che aveva detto essere stato stipulato fra sequestrato e sequestratori.

Si censura inoltre il giudice d’appello per avere preteso che i ricorrenti, pur avendo acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) al PM, dovessero dubitarne l’affidabilita’ e verificare quest’ultima anche in contraddittorio con l’interessato. A questo punto si argomenta ampiamente sulla conformazione giuridica dell’intervista, evidenziando che il giornalista intervistatore non puo’ essere obbligato a controllare la verita’ storica del suo contenuto, pena una grave limitazione della liberta’ di stampa, neppure dovendo purgare l’intervista da espressioni offensive. Nucleo della questione sarebbe invece la qualificazione dell’intervistato, per accertare se e’ noto e affidabile, ovvero se le sue dichiarazioni meritano pubblicazione nel senso che sussista l’interesse collettivo all’informazione su di esse, valutazione di presupposto scriminante che spetta al giudice di merito, il quale dovra’ accertare quindi la posizione imparziale del giornalista, che deve limitarsi a riportare il fatto “in se'” dell’intervista. Sotto questo profilo avrebbe dunque violato il giudice d’appello l’articolo 51 c.p. e fornito una motivazione manifestamente illogica, tanto piu’ che i fatti dichiarati non sarebbero abnormi, bensi’ si porrebbero in linea con quelli gia’ riferiti al PM, ne’ emergerebbero elementi apportanti un serio sospetto sulla inaffidabilita’ della fonte, “che al piu’ era stata piu’ reticente in sede giudiziaria”. E la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nel caso in esame non si tratta di un’intervista pubblicata su un giornale, bensi’ di un libro-intervista, “un genere letterario che non prevede per sua natura un contraddittorio” perche’ contiene “centinaia di dichiarazioni” a proposito di soggetti terzi; ed ignoto sarebbe il criterio della verita’, che il giudice d’appello avrebbe ritenuto violato per la “presunta diversita’” delle dichiarazioni al PM rispetto a quelle rese nell’intervista. In quest’ultima, infatti, qualora effettuata secondo i corretti presupposti, “la verita’ del fatto non riguarda le circostanze narrate dall’intervistato, delle quali solo quest’ultimo e’ chiamato a rispondere, bensi’ la rispondenza fra il dichiarato ed il pubblicato”; e i presupposti per cui l’intervistatore puo’ fruire della scriminante del diritto di cronaca sono la “caratura” dell’intervistato e dei fatti di cui parla.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione o comunque insufficienza e/o contraddittorieta’ della motivazione laddove si nega ai ricorrenti la scriminante del diritto di cronaca.

Premesso che la “parte motiva” della doglianza precedente vale come parte integrante anche di questa successiva, si afferma che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe intrinsecamente contraddittoria, che non avrebbe tenuto conto dei presupposti della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca da riconoscere a chi riporta fedelmente le dichiarazioni di un altro, pur se diffamatorie per le persone citate, cosi’ la corte territoriale omettendo di motivare al riguardo ovvero fornendo una motivazione, appunto, insufficiente e contraddittoria.

Il giudice d’appello avrebbe esordito riconoscendo fondatezza alla domanda risarcitoria perche’ la condotta dei giornalisti avrebbe dovuto essere assimilata a quella del (OMISSIS), avendo questi aderito alle sue dichiarazioni: e cio’ soltanto per una frase del libro, riportata in motivazione, che in realta’ non e’ adesiva, ma costituisce una mera constatazione, collocata tra la descrizione della versione ufficiale del sequestro – come asseverata dal procedimento giudiziario – e la trascrizione delle dichiarazioni del (OMISSIS), contrastanti “vuoi per le persone che vi avevano preso parte, vuoi per le condizioni della sua conclusione, non solo patrimoniali”. Avrebbe pertanto il giudice d’appello reso sul punto una motivazione apparente, oltre che del tutto carente per non aver considerato tutti i profili utilizzati dal Tribunale “per mettere in luce la condotta esattamente opposta”. Peraltro la corte territoriale nella motivazione, laddove ricostruisce la sentenza del primo giudice, “ricorda” tutti gli elementi contrari presenti nel testo e ritenuti sussistenti dal Tribunale per giungere a conclusioni opposte, senza tenerli in conto, “anzi senza neppure citarli la’ dove enfatizza l’inciso, su cui si fonda l’adesione colpevole dei ricorrenti alle dichiarazioni dell’intervistato, il che da’ luogo a totale difetto di motivazione” su un punto decisivo. Per bilanciare il peso dell’inciso con tutto quanto scritto nel libro sull’affidabilita’ del (OMISSIS) con contestuale e manifesta presa di distanza dalle sue dichiarazioni, rimesse percio’ all’autorita’ giudiziaria, il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare esplicitamente “tali ultimi elementi”, anche eventualmente per giudicarli insufficienti; ma se l’avesse fatto non avrebbe potuto, in realta’, che confermare la legittimita’ della condotta dei ricorrenti e quindi la sentenza di primo grado. Dovrebbe pertanto ritenersi che questo immotivato silenzio vizi la sentenza.

Secondo i ricorrenti, tuttavia, anche analizzando gli altri profili su cui si fonderebbe la riforma della sentenza di primo grado si perverrebbe a identiche conclusioni. Erroneamente avrebbe infatti ravvisato il giudice d’appello una difformita’ fra il verbale delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) al PM e il contenuto del libro: in quest’ultimo vi sarebbero solo conferme e specificazioni, per cui non vi sarebbero stati presupposti per evidenziare alla pubblica opinione un evidente sospetto di inaffidabilita’ del dichiarante. La stessa corte avrebbe poi escluso tale difformita’, ammettendo di essere dinanzi a una mera specificazione di fatti gia’ narrati al PM: pertanto la sua motivazione sarebbe contraddittoria e apparente, nonche’ imperniata su criteri non corrispondenti all’insegnamento giurisprudenziale. Sussisterebbe difetto di motivazione anche per avere invocato una giurisprudenza (Cass. sez. 3, 17 marzo 2010 n. 6490) relativa a una fattispecie del tutto diversa (un’intervista televisiva su un caso eclatante, laddove qui vi sarebbe solo una narrazione in linea con quanto gia’ dichiarato al PM) per esigere il contraddittorio “in ragione del medium usato e della natura delle accuse”. In conclusione tutta la motivazione che supporta la condanna al risarcimento sarebbe meramente apparente e contraddittoria sia nella sua struttura intrinseca sia per quanto concerne i documenti agli atti.

3. Per ben comprendere i due motivi appena esposti – che possono, evidentemente, essere oggetti di vaglio congiunto, dal momento che le loro argomentazioni si intrecciano e si riprendono in quel che, in realta’, costituisce una censura unitaria, come esprime lo stesso incipit del secondo motivo – e’ anzitutto opportuno proprio tracciare una sintesi anche dell’effettivo contenuto della motivazione che sorregge la sentenza impugnata.

La corte territoriale parte dalla constatazione di una “diversa portata delle dichiarazioni originariamente rese dal (OMISSIS) alla autorita’ giudiziaria rispetto a quelle recentemente piu’ diffuse attraverso la pubblicazione del libro”, attingendone l’illustrazione dalla sentenza di primo grado come immediatamente prima riassunta nella descrizione dello svolgimento del processo.

Nella sentenza del Tribunale, appunto, si era dato atto che al PM nel 2003 il (OMISSIS), a proposito del sequestro (OMISSIS), aveva dichiarato che (OMISSIS) gli aveva detto “che avevano liberato l’ostaggio avendo raggiunto un accordo sulla politica”, a seguito di domanda del PM aggiungendo: “quelle furono le parole precise dette da (OMISSIS) che non mi spiego’ quali fossero i termini di tale accordo… Io non chiesi a (OMISSIS) alcuna spiegazione…so solo che, per mia conoscenza personale, il (OMISSIS) successivamente si candido’ alle elezioni politiche per il partito liberale”. Nel libro, invece, il (OMISSIS) aveva dichiarato che il gruppo criminale di (OMISSIS), operante in Lombardia e in particolare nel lecchese, ebbe “un colpo di genio”, optando, dopo due sequestri di persona terminati con la morte della vittima, per un cambio di rotta diretto a trarre dai rapimenti un vantaggio piu’ duraturo e piu’ consistente rispetto al denaro del riscatto: “perche’ accoppare uno che puo’ diventare amico-…la ‘ndrangheta ragiona: oggi posso anche incassare dieci e bruciarmi la fonte di guadagno per sempre, meglio guadagnare cinque e investire sul futuro”. E il boss sa che il (OMISSIS) e’ uno degli uomini piu’ importanti di (OMISSIS) e puo’ diventare molto influente anche a (OMISSIS), per cui “spremerlo come un limone, magari facendo fallire la fabbrica non ha senso. Ammazzarlo ancora meno. Allora l’organizzazione si accontenta di un miliardino e lo rimette in liberta’. A una condizione: che collabori”. Quindi tra i sequestratori e la vittima viene stipulato “un accordo sulla politica”, e precisamente “a detta di (OMISSIS)… (OMISSIS) riottiene la liberta’ a determinati patti e condizioni. Nel senso che non ci sono soltanto gli intenti di massima, ma anche aspetti pratici. Inizialmente deve fornire munizioni su richiesta e dopo, in poche parole, lavorare per i clan come facilitatore di impresa mi capitava di sentire parlare tra loro (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS)…e si capiva che erano esaltati dal fatto che uomini come l’ingegner (OMISSIS) erano arrivati a Roma, in un certo senso, a tutelare i loro interessi, cosi’ se (OMISSIS) aveva bisogno di conoscere qualcuno nella capitale, quando (OMISSIS) divento’ senatore, bastava fare uno squillo”. Si attribuiva peraltro l’obbedienza al clan da parte del (OMISSIS), “persona onesta”, alle grandi paure che gli avrebbe lasciato l’esperienza del sequestro (“una enorme spada di Damocle sulla testa: dopo che sei stato sei mesi chiuso in una stanza, ti svegli una mattina con l’incubo di tornare in cattivita’”).

La corte di merito quindi cosi’ ragiona, dopo avere rimarcato la “diversa portata” delle due versioni del (OMISSIS): “Se e’ vero che (OMISSIS), durante il periodo della collaborazione con la autorita’ giudiziaria, aveva gia’ rilasciato dichiarazioni…relativamente ad un “accordo sulla politica” concluso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (cugino del Boss (OMISSIS)), uno dei mandanti del sequestro, altro e’ riportare quelle dichiarazioni in un libro ed aggiungere particolari circa il contenuto del presunto accordo che lo confermano e lo specificano, circostanziandolo e rendendolo verosimile e quindi compromettendo significativamente, rispetto alla originaria affermazione, la onorabilita’ del soggetto che quell’accordo avrebbe concluso, seppur in condizioni di cattivita’, e che poi avrebbe per anni onorato”. E mentre “al pubblico ministero (OMISSIS) si era limitato a riferire le parole di un terzo”, nel libro egli “non e’ piu’ un mero nuncius, ma fa propria ed elabora quella notizia, spiega la strategia criminale che ha originato l’accordo e la sua tenuta nel tempo, fondata sulla paura” e riferisce “anche discorsi tra i boss che ha sentito personalmente”, definendo questi “esaltati” dal fatto che a Roma era arrivato il (OMISSIS) a tutelare i loro interessi. E’ qui che il giudice d’appello inserisce quella frase su cui, come si e’ visto, varie argomentazioni critiche sono state svolte nei due motivi: “Queste considerazioni sono state anche proprie dei giornalisti, i quali (pag. 103 del libro) affermano che “(OMISSIS) ha qualcosa da aggiungere ed e’ un racconto che cambia la prospettiva sulla ricostruzione ufficiale di come e’ finito il sequestro (OMISSIS)…”. Ed aggiunge che tali “corrette valutazioni”, essendo le dichiarazioni del (OMISSIS) “rese all’autorita’ giudiziaria e gia’ vagliate” ben diverse quanto al ruolo del (OMISSIS), “avrebbero dovuto indurre i giornalisti a promuovere un contraddittorio con (OMISSIS) e a vagliare, prima della pubblicazione, la attendibilita’ delle nuove dichiarazioni”: invece la valutazione sulla credibilita’ del (OMISSIS) – ritiene il giudice d’appello – e’ stata omessa dai giornalisti, che ne hanno divulgato le affermazioni oggettivamente diffamatorie senza replica del diffamato, “pur emergendo la difformita’ di significato rispetto a quanto in precedenza propalato nel contesto di una collaborazione con lo Stato che impegna il dichiarante a dire il vero e a dichiarare tutto cio’ che sa sui fatti su cui e’ interrogato, e quindi in presenza di un evidente sospetto di inaffidabilita’ della persona intervistata”; il rilievo viene supportato con la citazione di Cass. sez. 3, 17 marzo 2010 n. 6490, per cui se l’intervista include accuse di particolare gravita’ il diritto di cronaca non esime il giornalista da un rigoroso vaglio critico sulla veridicita’ dei fatti o quantomeno dall’instaurazione di un minimo di contraddittorio soprattutto dinanzi alla palese abnormita’ dei fatti narrati e al sospetto di inaffidabilita’ dell’intervistato. Osserva allora la corte (invocando altresi’ Cass. sez. 3, 24 aprile 2008 n. 10686) che, nonostante “la qualita’ dei soggetti coinvolti alla luce delle evenienze pregresse, la materia della discussione, e il contesto in cui le nuove dichiarazioni sono state rese” che avrebbero dovuto “indurre i giornalisti ad una maggiore analisi critica della attendibilita’ del dichiarante, al fine di rendere la pubblica opinione edotta dell’evidente sospetto di inaffidabilita’”, “non risulta che i giornalisti che hanno raccolto le nuove dichiarazioni di (OMISSIS) gli abbiano contestato la loro difformita’ rispetto alle sue precedenti dichiarazioni”; e cio’ nonostante non si stesse raccogliendo una intervista su fatti appena appresi, bensi’ “una seconda e diversa versione dei fatti gia’ resi pubblici e vagliati” con l’emersione di “elementi di fondamentale importanza” per la loro interpretazione solo nella versione piu’ recente. Quindi, divergendo in sostanza le due versioni, secondo il giudice d’appello non sarebbe stato “rispettato il criterio della verita’ (eventualmente putativa) della notizia in mancanza di una attenta analisi critica della diversita’ delle due versioni”, la cui necessita’ non sarebbe “superabile dalla semplice trasmissione delle nuove dichiarazioni dell’ex collaboratore di giustizia all’autorita’ giudiziaria per le valutazioni di competenza, unitamente alla generica avvertenza che si tratta di dichiarazioni non necessariamente credibili perche’ provenienti da un collaboratore di giustizia”. E se e’ vero che le nuove dichiarazioni, proprio perche’ arrecanti “una nuova e inquietante interpretazione dei fatti”, integravano “una notizia rilevante per la pubblica opinione”, il loro nuovo contenuto “avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione, possibile proprio per le precedenti dichiarazioni in possesso dei giornalisti, rispetto alle omissioni precedenti, e di un confronto con la versione di (OMISSIS) sulla medesima vicenda, tanto piu’ perche’ gia’ oggetto di valutazione della autorita’ giudiziaria”. Di qui, pertanto, la responsabilita’ diffamatorie dei giornalisti e quella, per colposa omessa vigilanza sul contenuto della pubblicazione, dell’editore.

4. I due motivi del ricorso, allora, fanno perno (aldila’ di alcune considerazioni inammissibili in quanto riconducibili a un vizio motivazionale sull’accertamento fattuale cosi’ come regolato dall’abrogato testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sul ruolo di intervistatori che i giornalisti (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero espletato con il loro libro, cosi’ da poter fruire dell’orientamento giurisprudenziale che, sia ai fini penali, sia in relazione ai danni civilmente risarcibili, fa valere la specificita’ dell’intervista quale strumento di esercizio del diritto di cronaca, in sostanza circoscrivendo l’obbligo del giornalista all’accertamento dell’interesse pubblico e trasferendo all’intervistato gli altri requisiti che ordinariamente sul giornalista gravano al fine di un corretto esercizio del diritto di cronaca.

Se, invero, ordinariamente l’esercizio del diritto di cronaca funge da esimente dalla responsabilita’ per diffamazione a mezzo stampa qualora si rispetti la legittimante triade della veridicita’ del fatto, della sua rilevanza sociale e della continenza nella sua descrizione (la giurisprudenza di legittimita’ civile, che qui ovviamente piu’ interessa, e’ in tal senso consolidata: Cass. sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822, Cass. sez. 3, 4 ottobre 2011 n. 20285, Cass. sez. 3, 16 maggio 2008 n. 12420, Cass. sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1205 e Cass. sez. 1, 18 ottobre 1984 n. 5259), nell’ipotesi di intervista l’obbligo del giornalista assume un tenore diverso: “il requisito della verita’ dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall’intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non puo’ essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall’intervistato, sempreche’ ricorrano gli ulteriori requisiti dell’interesse pubblico alla diffusione dell’intervista e della continenza, da intendersi rispettata per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (cosi’ da ultimo Cass. sez. 3, 31 ottobre 2014 n. 23168). Quindi, pur se le dichiarazioni dell’intervistato sono oggettivamente lesive della reputazione e dell’onore di un terzo, il parametro della illiceita’ o meno della condotta del giornalista intervistatore si identifica soltanto nell’interesse pubblico alla informazione, per quanto da considerare in specifico rapporto alla qualita’ dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al generale contesto in cui le dichiarazioni vengono rese (Cass. sez. 3, 24 aprile 2008 n. 10686; Cass. sez. 3, 25 febbraio 2002 n. 2733); e cio’ comunque in sostanziale parallelismo con l’impostazione ai fini della responsabilita’ penale fornita da questa Suprema Corte (S.U. pen. 30 maggio 2001 n. 37140, invocata anche dai ricorrenti e prevalentemente seguita dalla giurisprudenza successiva, nega l’illiceita’ penale della condotta dell’intervistatore “quando il fatto in se’ dell’intervista, in relazione alla qualita’ dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al piu’ generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca”).

5. Tuttavia, a ben guardare, gia’ il ruolo di mero intervistatore non e’ necessariamente passivo, nei casi concreti potendo comunque emergere profili di illiceita’ della sua condotta.

Cio’, in primo luogo, in relazione alle modalita’ con cui viene compiuta l’intervista, che possono rendere l’intervistatore compartecipe della diffamazione effettuata dall’intervistato o addirittura autore esclusivo della diffamazione: il che logicamente accade quando il giornalista esorbita dalla sua funzione professionale di veicolo neutro – e proprio per questo informativo – delle dichiarazioni altrui per incidere invece sulle caratteristiche della loro esternazione e quindi sui loro effetti. E’ stato pertanto precisato, con un recente e ben condivisibile arresto (Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112), che nel caso di intervista con contenuto diffamatorio “la prosecuzione, la suggestivita’, l’articolazione di artifici dialettici o retorici nella formulazione delle domande o delle premesse o dei commenti possono assumere rilievo per la valutazione del contegno dell’intervistatore” come concausa della lesione dell’altrui onore o reputazione o anche come causa esclusiva della lesione stessa (e cfr. pure Cass. pen. sez. 5, 17 maggio 2016 n. 42755, che, in un caso di intervista diffusa attraverso la televisione e la rete, afferma la sussistenza della responsabilita’ penale del giornalista che non manifesti distacco dalle affermazioni del intervistato risultanti prive di verosimiglianza e tali da indurre discredito sulla persona offesa). Occorre, invero, ai fini di valutare l’applicabilita’ della scriminante che si conforma al tipo di condotta, sempre accertare l’effettiva natura dell’intervento del giornalista: se si tratta cioe’ di una intervista – in cui il suo ruolo e’ logicamente neutro – o di un quid pluris, in cui le dichiarazioni dell’intervistato si intarsiano in una struttura di propalazione che viene costruita, e scelta quindi nella sua forma (presenza di artifici retorici) e nel suo contenuto (inserimento di proprie significative osservazioni anteriori – le “premesse” – e posteriori alle dichiarazioni), dal giornalista stesso, il quale cosi’ oltrepassa la soglia che lo rende extraneus alla diffamazione.

Proseguendo in tale ottica non puo’ non rilevarsi che, nel caso in esame, la “intervista” e’ stata diffusa non mediante un articolo di giornale (anche nella versione internet) o di rivista, ne’ attraverso un servizio televisivo, bensi’ mediante un libro. L’immediatezza e la “volatilita’” dell’intervista in un articolo o in un servizio televisivo non e’ dunque propria della scelta effettuata qui dai giornalisti. Il libro, poi, non e’ stato pubblicato neppure come una sorta di memoir del (OMISSIS), assistito dal giornalista solo nell’esprimersi: del libro, invece, come viene ammesso nella esposizione del fatto dello stesso ricorso, il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) si sono presentati come gli unici autori. E l’autore del libro, anche se in esso accoglie un’intervista, non e’ equiparabile all’articolista o al giornalista televisivo: pure i ricorrenti – sopra si e’ visto -, benche’ per sostenere l’impossibilita’ di un contraddittorio, hanno riconosciuto la differenza ontologica tra un libro – per quanto da loro definito “libro-intervista” – e un’intervista pubblicata su un giornale.

L’attivita’ di chi intervista per un giornale (anche in forma digitale) o per un servizio televisivo, appunto, si concretizza a tempo reale, per cui non sarebbe comunque compatibile, a prescindere da ogni altro profilo, con una consistente indagine in ordine alla veridicita’ delle dichiarazioni dell’intervistato. In tale ottica deve ricondursi la giurisprudenza citata dalla corte territoriale per sostenere l’affermazione di un obbligo di contraddittorio nel caso in esame, giurisprudenza che, fondatamente, il ricorso esclude sia pertinente, e che infatti attribuisce all’intervistatore, in eccezione ai canoni generali dell’intervista, un obbligo di verifica della veridicita’ – anche attraverso il reperimento di un intervento del diffamato – solo in considerazione della spiccata peculiarita’ della vicenda oggetto della controversia, ictu oculi manifestante la carenza di credibilita’ delle dichiarazioni dell’intervistato, aventi ad oggetto fatti definibili abnormi (Cass. sez. 3, 17 marzo 2010 n. 6490, per cui, se una intervista televisiva apporta accuse particolarmente gravi, esponendo fatti di “palese abnormita’”, il diritto di cronaca non esime l’intervistatore da un rigoroso vaglio critico della loro veridicita’ “o quantomeno dall’istituire un minimo di contraddittorio”).

Il libro, invece, non puo’ essere, se ha un autore, mero veicolo di propalazione delle dichiarazioni di un terzo senza che chi ha assunto il ruolo autoriale, tutt’altro che ricettivo in senso passivo bensi’ ontologicamente attivo e costruttivo – il libro e’ il prodotto dell’autore -, ne verifichi il contenuto, quanto meno entro certi limiti: e cio’ non solo per il profilo soggettivo del suo ruolo di autore, ma, vieppiu’, per il profilo oggettivo del suo prodotto, che, se da un lato non interviene in un vero e proprio tempo reale (neppure i c.d. instant books possono godere, rispetto al fatto interessante per il pubblico, della tempestivita’ di un’intervista televisiva o diffusa mediante un giornale), dall’altro, e proprio per questo, puo’ fruire di un tempo superiore per la sua confezione e parimenti di un tempo superiore di permanenza nella disponibilita’ degli interessati per generare effetti informativi. Il libro, a differenza dell’intervista in tempo reale, e’ quindi di per se’ consono ad un approfondimento per la redazione del proprio contenuto ed anche ad una maggiore ampiezza del contributo informativo apportabile al pubblico. E uno strumento diverso non puo’ che essere utilizzato, ontologicamente prima ancora che giuridicamente, in modo diverso.

6. Su tali tematiche e’ intervenuta di recente questa Suprema Corte con una pronuncia (Cass. sez. 3, 20 luglio 2010 n. 16917) massimata proprio nel senso che “lo scrittore il quale pubblichi in un volume una intervista a terzi, avente contenuto diffamatorio, risponde del danno patito dal diffamato se non si attiva, da un lato, per verificare la verita’, quanto meno putativa delle dichiarazioni rese dall’intervistato e, dall’altro, per presentare in modo obiettivo l’intervista ed i fatti in essa dichiarati, senza allusioni o sottintesi, fornendo, altresi’, al lettore possibili ricostruzioni alternative dei fatti stessi, posto che il carattere offensivo di notizie allusive deve essere valutato piu’ severamente se riportate in un libro in ragione del carattere duraturo e tendenzialmente illimitato di tale mezzo divulgativo rispetto ad un quotidiano.” E in motivazione la sentenza puntualizza che “il carattere offensivo delle notizie allusive e’ valutato piu’ severamente per essere riportate in un libro, piuttosto che in un quotidiano. E invero, la redazione di un libro esige un impegno di verifica e una onesta’ e completezza espositiva ancora maggiore, rispetto alla stesura di un articolo, in ragione del carattere duraturo, tendenzialmente illimitato del mezzo divulgativo prescelto e della connessa, plausibile aspettativa del lettore della particolare serieta’ delle informazioni in esso contenute”. E a ben guardare, pur inserendo nel suo apparato motivativo anche argomenti non condivisibili come quello dell’obbligo di attivare un contraddittorio intervistando pure il (OMISSIS), e’ proprio questo che la corte territoriale ha identificato come obbligo fondamentale – da adempiere per godere dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca nel caso in esame in relazione al requisito della veridicita’ – del (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS) in rapporto alle dichiarazioni del (OMISSIS) che hanno raccolto nel loro libro “(OMISSIS)”. Infatti, la corte li ha accertati inadempienti rispetto alla necessita’ di “una maggiore analisi critica della attendibilita’ del dichiarante”, ritenendo che, trattandosi di una “seconda e diversa versione dei fatti gia’ resi pubblici e vagliati”, tale da propalare che nella versione precedente lo stesso (OMISSIS) avesse “taciuto elementi di fondamentale importanza” cosi’ “da alterarne sostanzialmente il significato”, detta necessita’ non fosse “superabile dalla semplice trasmissione delle nuove dichiarazioni dell’ex collaboratore di giustizia alla autorita’ giudiziaria per le valutazioni di competenza, unitamente alla generica avvertenza che si tratta di dichiarazioni non necessariamente credibili perche’ provenienti da un collaboratore di giustizia”. Gli autori invece avrebbero dovuto essi stessi valutare le piu’ recenti dichiarazioni del (OMISSIS), il che inoltre non sarebbe stato per loro particolarmente difficoltoso lascia intendere ancora il giudice d’appello – dal momento che erano in possesso delle precedenti dichiarazioni e avrebbero potuto quindi contestare la loro difformita’ al (OMISSIS) rispetto alla nuova versione. Ma il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) non risulta che al (OMISSIS), quando ne hanno raccolto le nuove dichiarazioni, “abbiano contestato la loro difformita’ rispetto alle sue precedenti”; al contrario – e in tale contesto la frase della motivazione piu’ vivamente censurata nel ricorso si comprende essere tutt’altro che illogica e giuridicamente erronea -, le “considerazioni” con cui il (OMISSIS) aveva effettuato il consistente restyling della sua prima, parca se non criptica, versione “sono state anche proprie dei giornalisti, i quali (pag. 103 del libro) affermano che “(OMISSIS) ha qualcosa da aggiungere ed e’ un racconto che cambia la prospettiva sulla ricostruzione ufficiale di come e’ finito il sequestro (OMISSIS)…”.

Dunque, pur cosi’ dimostrando di essere perfettamente consapevoli della notevole incidenza di quelle dichiarazioni su quanto accertato nel passato (convinzione degli autori che, si nota per inciso, non coincide con le argomentazioni del ricorso, ove si sostiene che si trattasse di una mera aggiunta di dettagli in sviluppo di quanto gia’ svelato), gli autori del libro si sono attestati su tale constatazione, senza effettuare alcun approfondimento, neppure, si ripete, ponendo il dichiarante a fronte della sua versione precedente perche’ spiegasse quel che gli stessi hanno definito un “cambio di prospettiva” sia quanto al contenuto, sia quanto al protrarsi del silenzio intercorso fra la prima e la seconda prospettiva, entrambe fornite sempre da lui. Per di piu’, su questo “cambio di prospettiva” sono stati proprio gli autori ad attirare l’attenzione dei lettori con la frase appena richiamata: il che, unito all’inerzia riguardo alla richiesta di spiegazione su elementi di tale calibro rispetto non solo alla reputazione del (OMISSIS) ma altresi’ all’esito delle indagini giudiziarie gia’ espletate (come rimarca la stessa corte, pur nell’ambito dell’infondato argomento sull’obbligatorio confronto con una versione del (OMISSIS)), avrebbe potuto – si nota oramai ad abundantiam – rilevare persino se, anziche’ in un’opera necessariamente approfondita come un libro, il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) avessero tenuto un siffatto comportamento pure in un’intervista su un quotidiano (sul rilievo che infatti puo’ assumere, ai fini della responsabilita’ diffamatoria, il contegno dell’intervistatore si rimanda alla gia’ citata Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112).

In conclusione, pur dovendosi rettificare l’eccessivita’ dell’obbligo di vaglio sulla veridicita’ che la corte territoriale raggiunge prospettando una necessita’, per cosi’ dire, “paraprocessuale” di contraddittorio tra le dichiarazioni del “diffamante” e le dichiarazioni del “diffamato” – esigenza questa non sussistente, potendo anche in altro modo e con altri mezzi gli autori effettuare il pur necessario vaglio di veridicita’ -, la decisione della corte deve essere confermata, risultandone condivisibile l’afffermazione dell’esistenza di un obbligo di maggiore analisi critica delle dichiarazioni del (OMISSIS) essendo queste inserite in un libro di cui i due giornalisti hanno assunto una responsabilita’ autoriale, non assimilabile a quella di un mero intervistatore: obbligo che d’altronde essi non potevano adempiere astenendosi da ogni vaglio delegando l’autorita’ giudiziaria e stimolando formalmente la cautela del lettore, e per di piu’, in tale contesto, ravvivando l’attenzione di quest’ultimo alla nuova versione del (OMISSIS) (quale “racconto che cambia la prospettiva sulla ricostruzione ufficiale”).

Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna dai ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione a controparte delle spese, liquidate come da dispositivo. Sussistono Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4000, oltre a Euro 200 per per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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