Non sono vendibili le aree demaniali che allo stato attuale risultano sommergibili dalla piena ordinaria delle acque, né gli specchi d’acqua racchiusi in darsene
Sentenza 3 novembre 2017, n. 26146
Data udienza 24 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7795-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONFERENZA PERMANENTE TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO;
– intimati –
per revocazione della sentenza n. 2285/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/02/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), proprietario di immobile abitativo confinante con le sponde del lago (OMISSIS), chiese all’Agenzia del Demanio di acquistare l’area di 60 mq, attigua alla sua proprieta’ e occupata con giardino e darsena (Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143, articolo 5-bis, Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato).
In conformita’ al prescritto parere regionale, l’Agenzia assenti’ l’acquisto, fatta eccezione per la porzione, di circa 12 mq, relativa allo sconfinamento della darsena coperta, perche’ costituente alveo del lago e, per ragioni idrauliche, d’interesse pubblico. Per l’annullamento di tale decisione e degli atti presupposti l’interessato propose ricorso, che fu respinto con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 135 del 15 ottobre 2012.
2. Per la cassazione di tale pronunzia il soccombente propose ricorso, che fu respinto dalle sezioni unite con sentenza n. 2285 del 3 febbraio 2014.
2.1 Le sezioni unite – premesso che il Decreto Legge n. 143 del 2003, articolo 5-bis non comportava l’alienabilita’ del bene demaniale in termini assoluti e l’incondizionato diritto dell’occupante all’acquisto, giacche’ l’una e l’altro erano subordinati all’assenza di esigenze rilevanti che imponessero il mantenimento della proprieta’ pubblica – valutarono che, nel denunciare violazione di norme di diritto sostanziali, il ricorrente non avesse colto appieno la ratio decidendi della pronunzia di merito. Per il collegio di legittimita’, la doglianza muoveva dal presupposto che l’argomento a sostegno della sentenza si riducesse al rilievo: “l’accesso di acqua lacustre alla porzione di darsena ne determinerebbe la natura demaniale, poiche’ la titolarita’ del suolo sarebbe attratta per accessione alla titolarita’ pubblica dell’acqua”. Pero’, sempre secondo le sezioni unite, l’assunto non rispondeva affatto al vero, perche’ la sentenza impugnata non si fondava sul mero dato della natura demaniale dell’area in contesa (che, anzi, esplicitamente indicava come, di per se stessa, non ostativa alla dismissione), bensi’ “sul riscontro della persistenza di preminenti interessi collettivi (riconducibili all’esigenza di garantire il libero deflusso delle acque e la normale manutenzione del corpo idrico) alla conservazione alla mano pubblica dell’area medesima, in quanto soggetta alla piena ordinaria del lago e, dunque, parte integrante del relativo alveo”.
2.2 Riguardo all’altra doglianza (avanzata con riferimento al riformulato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la Corte aggiunse che la motivazione della decisione impugnata non ometteva affatto di esaminare le ragioni di ordine tecnico-idraulico ostative alla cessione della porzione di darsena in questione, ma le individuava chiaramente “in esigenze di sicurezza pubblica di preservazione dell’alveo per la necessita’ di garantire il libero deflusso delle acque e l’agevole normale manutenzione del corpo idrico”.
3. Per la revocazione di tale decisione il (OMISSIS) propone ulteriore ricorso, al quale solo la Regione Piemonte e l’Agenzia del Demanio resistono con controricorsi; il ricorrente replica con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
[…segue pagina successiva]
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