Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 luglio 2016, n. 15666

La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonche’ la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 28 luglio 2016, n. 15666

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez.
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez.
Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Reggio Calabria, domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Societa’ (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), come da procura speciale allegata al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 224/2014 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 12 giugno 2014 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Uditi i difensori avv. (OMISSIS) per delega dell’avv. (OMISSIS) per il comune ricorrente, avv. (OMISSIS) per delega dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per la societa’ (OMISSIS);
Udite le conclusioni del P.M., Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento della domanda proposta dalla locale amministrazione comunale, il Tribunale di Reggio Calabria condanno’ (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 21.799,45 per oneri di urbanizzazione relativi alla licenza edilizia n. (OMISSIS), oltre sanzioni amministrative.
Appellata da (OMISSIS) e dalla Societa’ (OMISSIS), la decisione di primo grado fu totalmente riformata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 82 disp. att. c.p.c., in quanto non era stato dato avviso al difensore di (OMISSIS) del rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni, rilevo’ e dichiaro’ d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo esistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Contro la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Reggio Calabria, sulla base di due motivi di impugnazione illustrati anche da memoria, cui si oppone con controricorso (OMISSIS), mentre vi aderisce la Societa’ (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il comune ricorrente deduce che la decisione d’appello contraddice la giurisprudenza piu’ recente in tema di giurisdizione relativa agli oneri di urbanizzazione; ed e’ stata comunque assunta in violazione del giudicato sulla giurisdizione formatosi con la pronuncia nel merito in primo grado, non appellata sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 82 disp. att. c.p.c., sostenendo che non era dovuto avviso ai difensori del rinvio della precisazione delle conclusioni alla prima udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata. Sicche’ non sussiste la nullita’ erroneamente dichiarata dalla corte d’appello.
2. Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo del ricorso, perche’, ove fondato, rimuoverebbe la dichiarazione di nullita’ della sentenza di primo grado, che, secondo quanto eccepito dal controricorrente (OMISSIS), esclude la formazione del giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Si tratta tuttavia di motivo inammissibile per difetto di specificita’, o comunque di autosufficienza, perche’ il ricorrente neppure allega, e comunque omette di richiamare, il calendario delle udienze del Tribunale di Reggio Calabria, a conferma della dedotta validita’ del rinvio d’ufficio della precisazione delle conclusioni dall’udienza del 29 settembre 2004 all’udienza del 6 ottobre 2004.
Ferma dunque la dichiarazione di nullita’ della sentenza di primo grado, non contestata per altri aspetti, risulta infondata l’eccezione di giudicato sulla giurisdizione prospettata con il primo motivo del ricorso.
E’ invece fondata la deduzione alternativa, prospettata con lo stesso primo motivo del ricorso, nella parte in cui vi si censura l’erroneita’ della dichiarazione di difetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l’autonomia tra i rapporti in questione, nonche’ la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri” (Cass., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9592, m. 623047, Cass., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319, m. 611803).
In accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che potra’ decidere nella medesima composizione, non essendosi pronunciata nel merito della controversia.
P.Q.M.

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