Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 luglio 2016, n. 15968

Il giudice di appello in sede di rinvio dopo la cassazione della sentenza per violazione di norme di diritto è vincolato al principio affermato dalla Suprema corte e ai relativi presupposti di fatto. Ne consegue che nell’appello bis non è mai possibile riesaminare in alcun modo le questioni già decise, né gli antecedenti logici e giuridici delle medesime né, infine, la situazione di fatto anche se alcuni aspetti sono stati trascurati nel giudizio di legittimità

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 29 luglio 2016, n. 15968

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18977-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI, di MILANO del 17/09/2013 depositata il 14/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2016 dal Consigliere Relatore GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 104/02/2012 della CTP di Pavia che aveva gia’ integralmente accolto il ricorso di (OMISSIS) avverso avviso di accertamento (di genere “sintetico”), ai fini IRPEF e Addizionali per l’anno 2008, a mezzo del quale e’ stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato per il periodo indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacita’ contributiva sub specie di incrementi patrimoniali per beni immobili e mobili e della disponibilita’ di una abitazione principale e di autovetture.
La predetta CTR – dato atto che l’Ufficio aveva emesso analoghi avvisi di accertamento anche per gli anni 2006 e 2007, pure impugnati – ha motivato la decisione nel senso che la ricorrente (medico dermatologo che ha provato di avere incrementato la propria attivita’ nel corso degli anni) aveva effettuato “degli acquisti che mal si conciliano con il reddito dichiarato”, e cioe’ due autovetture ed una abitazione in (OMISSIS) disponendo poi di due abitazioni in (OMISSIS) per le quali risultava pagare un canone di locazione. Per quanto una di dette ultime potesse servire ai genitori della contribuente (che ne pagherebbero il canone), per quanto una delle due autovetture fosse stata acquistata con finanziamento e per quanto l’immobile fosse stato acquistato con mutuo, tuttavia il complesso della disponibilita’ e degli incrementi patrimoniali “mal si concilia con il reddito dichiarato”. Pertanto dovevasi considerare legittimo l’operato dell’ufficio e poco convincenti le difese della contribuente, oltre che carenti di prova.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata si e’ difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – puo’ essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia) la parte ricorrente si duole della omessa considerazione e decisione da parte del giudice di appello dell’eccezione formulata in comparsa d’appello a riguardo della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 nell’ottica dell’insussistenza del presupposto del difetto di congruita’ per due anni ai fini della validita’ dell’accertamento, anni che avrebbero dovuto risultare “consecutivi” nell’ottica della non congruita’. Detta eccezione (ove esaminata) sarebbe risultata fondata “per tabulas”, giacche la sentenza della CTP di Pavia concernente l’accertamento per l’annualita’ 2007 (che aveva dichiarato nullo detto accertamento) era passata in giudicato per scadenza dei termini di impugnazione.
Il motivo appare infondato e da disattendersi.
Benvero, non vi e’ nessuna ragione per ritenere che il giudicante abbia omesso di pronunciare sull’eccezione di parte ora ricorrente, ben potendosi considerare implicitamente esaminata e risolta detta eccezione (in termini di sfavore per la parte appellata) per il solo fatto che il giudicante sia passato all’esame del merito della domanda di parte appellante. La pronuncia implicita, infatti, deriva di per se’ dall’accoglimento di una tesi che sia incompatibile con quella disattesa, cosi’ come incompatibile con l’eccezione del cui omesso esame la parte appellante si duole e’ l’accoglimento delle censure che la parte appellante rivolse nei confronti della pronuncia di primo grado.
Ne’ la censura troverebbe miglior sorte ove la si volesse benevolmente interpretare come riproposizione in questa sede della questione del cui omesso esame la parte ricorrente si duole, giacche e’ pacifico l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui:”ln tema di accertamento delle imposte sui redditi, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38 nel prevedere che l’ufficio puo’ determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita’ contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu’ periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi od anteriori a quello per il quale si effettua l’accertamento”. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 237 del 09/01/2009).
Venendo all’esame dei motivi residui, con il terzo (centrato sull’omesso esame di un fatto decisivo e da esaminarsi preliminarmente rispetto al precedente perche’ pariordinato e maggiormente “liquido”) la parte ricorrente si duole per avere il giudicante omesso di esaminare la circostanza (oggetto di discussione tra le parti e decisiva ai fini della soluzione della lite) che una delle autovetture (cioe’ l’Alfa Romeo) era bene strumentale per l’attivita’ e percio’ da considerarsi ad uso promiscuo ai fini del reddito (come era stato provato con l’esibizione del registro dei cespiti ammortizzabili), mentre l’altra (cioe’ la BMW) era stata acquistata in data 1.4.2009 e cioe’ fuori dal periodo considerato nella specie di causa, onde non avrebbe potuto considerarsi ai fini delle spese di mantenimento. Di tutto cio’ vi era conferma nel verbale di contraddittorio in corso di accertamento con adesione, atteso che l’Ufficio aveva ritenuto valida la documentazione prodotta dal contribuente, derogando dagli incrementi patrimoniali accertati in relazione all’acquisto delle due auto, salva la sola considerazione delle rate di finanziamento in relazione all’acquisto dell’Alfa Romeo.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Diversamente da quanto protesta parte controricorrente, non si tratta qui di sovrapporre una nuova valutazione dei fatti storici a quella gia’ operata dal giudice del merito, bensi’ invece di rilevare che quest’ultimo ha del tutto omesso di prendere in considerazione fatti principali che sono determinanti ai fini dell’esito del processo (perche’ idonei a modificare l’esito dell’accertamento parametrico anche solo in relazione al puro ammontare del reddito presunto ricavabile per suo tramite), quali la insussistenza dei requisiti necessari ai tini della considerazione che la legge assegna ad essi nella valutazione parametrica, donde poi deriva il giudizio sulla loro rilevanza ai fini della determinazione presuntiva del reddito.
Benvero, che una delle due vetture sia stata connotata della funzione di “bene strumentale” e che l’altra sia stata acquistata nel corso di un periodo di imposta diverso da quello in relazione al quale e’ stata considerata costituisce “fatto” storico primario ai fini del thema decidendum e non mera fonte di prova della correttezza dell’accertamento poiche’ entrambe le richiamate circostanze fungono da elementi costitutivi della legittimita’ dell’accertamento che – in assenza di dette circostanze – non sarebbe piu’ il medesimo ma sarebbe altro da se’ e darebbe luogo a tutt’altra base imponibile.
Non resta che concludere che il giudicante -prendendo in esame e peraltro con valutazione del tutto superficiale, nell’ottica della valutazione della correttezza dell’accertamento, elementi che non avrebbe potuto prendere in esame – ha omesso la considerazione di fatti primari decisivi e oggetto di discussione, sicche’ ha adottato una decisione per cio’ stesso erronea e da cassare.
Consegue da cio’ la necessita’ della restituzione della lite al giudice del merito affinche’ rinnovi l’esame delle questioni controverse oggetto del motivo accolto, ed all’esito rinnovi la determinazione in ordine all’impugnazione del provvedimento impositivo.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio manifesta fondatezza del terzo motivo.
Roma, 29 febbraio 2016.
ritenuto inoltre:
che la relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto a riguardo del terzo motivo;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

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