[….segue pagina antecedente]
In sostanza, si e’ dunque in presenza di una situazione in cui in questa controversia si e’ avuta una pronuncia sulla giurisdizione con efficacia di giudicato, laddove le argomentazioni dedotte dai ricorrenti con specifico riferimento alle rispettive posizioni, oltre a risultare precluse dal rilevato giudicato, non pongono neanche in discussione i limiti esterni della giurisdizione contabile, ma unicamente quelli interni, sotto il profilo della proponibilita’ o della proseguibilita’ della domanda azionata dalla Procura regionale per effetto di una precedente pronuncia del giudice penale.
Anche se osservata sotto lo spettro della piu’ volte evocata, da parte dei ricorrenti, decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo 4 marzo 2014, nella causa n. 18640 del 2010, e quindi sotto il profilo della dedotta violazione del divieto di bis in idem per effetto dell’avvenuto esercizio dell’azione civile in sede penale, con preteso effetto preclusivo della medesima azione dinnanzi al giudice contabile – medesimezza in ordine alla quale e’ tuttavia lecito nutrire piu’ di un dubbio (Cass. 14 luglio 2015, n. 14632) – cio’ non di meno la questione non cessa di inerire ai limiti interni della giurisdizione, atteso che il giudice successivamente adito, o chiamato comunque a pronunciarsi dopo la formazione del giudicato nell’altro giudizio, non per questo cessa di essere investito della cognizione della causa potendosi solo predicare l’esistenza di un obbligo di tenere conto della esistenza della precedente pronuncia e di trarre, rispetto ad una domanda che certamente rientra nella sua giurisdizione, le conseguenze relative in ordine al tipo di pronuncia da adottare.
4.4. – La rilevata efficacia di giudicato della citata pronuncia esclude altresi’ che possa assumere rilevanza nel presente giudizio la questione di legittimita’ costituzionale, prospettata dalla ricorrente (OMISSIS), in relazione ai parametri costituzionali degli articoli 3 e 97 Cost., articolo 103 Cost., comma 2, e articolo 111 Cost., comma 1, nonche’ con l’articolo 117 Cost., comma 1, in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articolo 81, del Regio Decreto n. 1214 del 1934, articolo 52 e della L. n. 20 del 1994, articolo 1 ove interpretati nel senso che consentirebbero la persecuzione da parte della Procura contabile di un fatto anche nell’ipotesi in cui altro giudice abbia accertato e liquidato con sentenza passata in giudicato quanto spetta all’erario, stante la medesimezza della condotta illecita e del conseguente danno pubblico.
Peraltro, non puo’ non rilevarsi che la questione risulta prospettata sulla base dell’erronea convinzione che la applicazione della confisca in sede penale faccia di per se’ sola venire meno la giurisdizione della Corte dei conti, nel mentre cio’ che potrebbe verificarsi e’ solo il venire in essere di un limite alla adozione di una pronuncia di condanna, ma non anche l’esclusione della possibilita’ per la Procura contabile di esercitare l’azione ad essa spettante dinnanzi al giudice certamente dotato di giurisdizione su quella domanda.
5. – In conclusione, non risultando proposti motivi inerenti la giurisdizione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, in considerazione della natura di parte in senso solo formale della Procura generale presso la Corte dei conti.
Poiche’ i ricorsi sono stati notificati dopo il 31 gennaio 2013 e sono dichiarati inammissibili, sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Leave a Reply