Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26996

Legittima la cancellazione dell’avvocato dall’albo di appartenenza nel caso in cui sia accertata l’appartenenza anche all’albo geometri

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 27 dicembre 2016, n. 26996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7677-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 204/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 28/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, con deliberazione del 20 giugno 2013, disponeva la cancellazione dell’Abogado (OMISSIS) dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilita’, ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 18, comma 1, lettera a), (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), stante la contemporanea iscrizione dello stesso all’albo dei geometri della Provincia di Ferrara.

2. – Con sentenza in data 28 dicembre 2015, il Consiglio nazionale forense ha rigettato il ricorso del (OMISSIS) avverso tale deliberazione.

2.1. – Il CNF ha rilevato che, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a), la professione di avvocato e’ incompatibile con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio, e che e’ consentita l’iscrizione soltanto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro.

Ha osservato il CNF che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello per i quali non e’ stabilita incompatibilita’, viene meno ogni necessita’ di accertare se l’attivita’ consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente.

Il CNF ha poi escluso che il (OMISSIS) possa vantare un diritto quesito al mantenimento della iscrizione all’albo dei geometri e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a).

Infine, il CNF ha anche escluso la violazione delle regole della concorrenza e dei principi di derivazione comunitaria.

3. – Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. – L’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento e’ stata rigettata dalle Sezioni Unite con ordinanza 22 luglio 2016, n. 15208.

5. – In prossimita’ dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso e’ stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio nazionale forense, che non e’ parte ma giudice nel presente giudizio.

Invero, nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono esclusivamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre tale qualita’ non puo’ legittimamente riconoscersi al Consiglio nazionale forense, per la sua posizione di terzieta’ rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Cass., Sez. U., 24 gennaio 2013, n. 1716; Cass., Sez. U., 5 dicembre 2016, n. 24739).

Il ricorso va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. – Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a), sostenendo che da tale disposizione deriverebbe l’ammissibilita’ della iscrizione dell’avvocato ad altri albi, sempre che, come nella specie, difettino i requisiti di continuita’ e di professionalita’ dell’altra professione e non vi sia produzione di reddito.

Con il secondo motivo il (OMISSIS) deduce violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, rilevando che il COA, prima, e il CNF, poi, non avrebbero svolto alcuna attivita’ istruttoria in ordine alle assenza dei requisiti che renderebbero incompatibile l’iscrizione dell’avvocato per effetto della iscrizione in un altro albo.

2.1. – Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono infondati.

La L. n. 247 del 2012, articolo 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilita’ sostanzialmente a quattro gruppi: l’esercizio di altra attivita’ di lavoro autonomo (lettera a); l’attivita’ commerciale (lettera b); l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attivita’ di lavoro subordinato (lettera d).

Quanto al primo gruppo (sub lettera a) – che e’ quello che viene qui in rilievo – l’Ordinamento della professione forense prevede, per un verso, che la professione di avvocato e’ incompatibile “con qualsiasi altra attivita’ di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attivita’ di notaio”; per l’altro, consente “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Il citato articolo 18, stabilendo il regime delle incompatibilita’ ostative all’esercizio della professione di avvocato, espressamente delinea anche le eccezioni, le quali, essendo riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Gli unici casi nei quali e’ consentita la contemporanea iscrizione sono quelli riguardanti l’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’albo dei consulenti del lavoro, l’elenco dei pubblicisti e il registro dei revisori contabili. Sussiste pertanto incompatibilita’ tra l’iscrizione all’albo forense e quella all’albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricom-presa tra quelle, eccezionali, per le quali il legislatore ha previsto la possibilita’ di contemporanea iscrizione.

E poiche’, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale rileva di per se’, facendo scattare automaticamente – a meno che ricorrano le ricordate ipotesi eccettuate l’incompatibilita’ preclusiva dell’esercizio della professione di avvocato, non si rende neppure necessario accertare la continuita’ dell’esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile.

Va pertanto ribadito quanto statuito da queste Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15208 del 2016, reiettiva dell’istanza di sospensione della esecutivita’ del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente nel corso della fase cautelare del presente giudizio per cassazione: in tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 18, comma 1, lettera a), e’ sufficiente l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest’ultima e’ ivi espressamente consentita, a determinare l’incompatibilita’ quanto all’iscrizione all’albo degli avvocati (anche all’elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinche’ tale situazione si verifichi, che la differente attivita’ quella di geometra – sia svolta continuativamente o professionalmente.

3. – Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione delle regole di concorrenza tra professionisti, degli articoli 3, 4 e 41 Cost. e dei principi dell’Unione Europea, alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, articolo 2 (Regolamento recante riforme degli ordinamenti professionali, a norma del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) e articolo 25, comma 1, lettera a), della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3.1. – I dubbi di legittimita’ costituzionale e di compatibilita’ con i principi dell’Unione Europea sono manifestamente infondati.

In tema di ordinamento professionale forense, la disciplina dell’incompatibilita’ dettata dal citato articolo 18, frutto di discrezionali scelte del legislatore, trova giustificazione nella necessita’ di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalita’ dell’avvocato e l’indipendente esercizio della relativa attivita’ professionale. Il regime delineato dal legislatore manifestamente non contrasta con i parametri evocati dal ricorrente: esso non si traduce in una restrizione della concorrenza, in una limitazione della libera prestazione dei servizi o in un impedimento assoluto all’accesso o alla permanenza nell’albo degli avvocati, potendo l’incompatibilita’ essere agevolmente rimossa attraverso la cancellazione a domanda dalla contemporanea iscrizione all’albo dei geometri. D’altra parte, la diversita’ della professione di geometra, di natura essenzialmente tecnica, rispetto alle altre professioni dichiarate compatibili dal legislatore con il contemporaneo esercizio della professione di avvocato, esclude, per la diversita’ del tertium comparationis, che possa esservi spazio per un sindacato della ragionevolezza della disposizione normativa che, salve le previste eccezioni, non ammette che l’esercizio dell’attivita’ di avvocato possa atteggiarsi a momento di una piu’ complessa attivita’ multidisciplinare svolta dal professionista.

Non ricorrono pertanto le condizioni per sollevare questione di legittimita’ costituzionale o per rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione Europea questione interpretativa in via pregiudiziale.

4. – Il ricorso e’ rigettato.

Non vi e’ luogo a pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato Consiglio dell’ordine svolto attivita’ difensiva in questa sede.

5. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile e rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense e rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

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