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1. Va preliminarmente rilevato che la notifica del controricorso si e’ avuta con procedimento iniziato il 22/02/2016 e perfezionatosi il 27 successivo, a fronte della notifica del ricorso avviata con il servizio postale il 05/01/2016 e perfezionatasi per compiuta giacenza il 25/01/2016, come da relata dell’ufficio postale competente: sicche’ deve ritenersi tempestivo ad ogni effetto.
2. Cio’ posto, il ricorrente prospetta l’impugnata sentenza come affetta da violazione delle norme sul riparto di giurisdizione (rubricando il relativo unitario motivo “in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – 3: per motivi attinenti la giurisdizione e per violazione o falsa applicazione delle norme sul riparto della giurisdizione”): in quanto i principi di Cass. Sez. U. n. 12063/14, pur correttamente richiamati, sarebbero stati malamente applicati, per avere la corte territoriale confuso il potere di contestare l’esattezza dell’aggiornamento richiesto con un potere autoritativo che consentirebbe alla P.A. di negare l’esistenza stessa del diritto al medesimo. In particolare, in forza dell’articolo 7 del contratto, era stato prospettato come sussistente un vero e proprio diritto dell’appaltatrice al corrispettivo come determinato ai sensi del precedente articolo 3 (trascritto a pag. 6 del controricorso) e col meccanismo dell’accettazione da parte del Comune in assenza di controdeduzioni, cosi’ avendo esaurito ogni discrezionalita’ l’ente pubblico al momento dell’approvazione del contratto: diritto che si era perfezionato una volta trasmessa dall’appaltatrice la richiesta di variazione dell’importo del corrispettivo con raccomandata a/r del 31/10/2015, non riscontrata con controdeduzioni, su fatti impeditivi del diritto stesso, da parte del Comune entro i trenta giorni previsti dal medesimo articolo 3 del contratto intercorso tra le parti, ma solo con comunicazioni generiche del 14 e del 25/07/2007.
3. Il controricorrente condivide invece la conclusione della Corte territoriale sulla persistenza di un potere discrezionale, fondato e in concreto esercitato con le controdeduzioni addotte come inviate a controparte, sia pure non specificandone la data e l’esatto tenore, cosi’ ribattendo all’avversa allegazione – di cui al ricorso – della genericita’ e soprattutto intempestivita’ di quelle; e richiama i principi affermati da Corte cost. n. 204 del 2004 (Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 33, comma 1), da Cons. Stato 05/10/2004, n. 6489, nonche’ da Cass. Sez. U. 04/07/2006, n. 15216, per ribadire che l’indeterminatezza dei criteri di aggiornamento non avrebbe mai potuto comportare una aprioristica rinunzia al proprio diritto di contestazione degli importi in aumento, fondando anzi un suo “diritto potestativo di esercizio del suo potere autoritativo di impedimento dell’operativita’ della richiesta di adeguamento del costo percentuale del servizio di raccolta”.
4. L’unitario motivo di ricorso e’ fondato. Queste Sezioni Unite hanno, all’esito di una compiuta, ampia ed esaustiva ricostruzione della normativa e della giurisprudenza dell’Unione Europea e nazionale, con la recente sentenza n. 9965 del 20/04/2017 ribadito (punti 4.1 e 4.2 delle ragioni della decisione) che:
– nessuna norma attributiva di giurisdizione, neppure se in via esclusiva, potrebbe prescindere dalle statuizioni di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, da cui e’ ritraibile il principio fondamentale costituito dal ripudio di un sistema di riparto delle giurisdizioni che non sia ancorato al binomio diritti-interessi, presidiato dalla combinazione degli articoli 102 e 103 Cost.;
– pertanto, la cognizione dei diritti, che appartiene quasi per definizione al giudice ordinario, non puo’ essere attribuita senz’altro al giudice amministrativo, ma soltanto solo quale prolungamento, se non completamento, di tutela, per ogni vicenda in cui, comunque, si sia avuto esercizio di poteri autoritativi incidenti nella sfera giuridica del cittadino;
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