Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24965. In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria

In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti)

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 24965
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrico – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18372-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1298/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
La Corte d’Appello di Napoli ribadiva, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario nel procedimento di opposizione al precetto avverso ingiunzione fiscale relativa ad Ici per gli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003.
Il contribuente impugna la sentenza dinanzi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1, rilevando la giurisdizione del giudice ordinario per l’opposizione a precetto e l’insussistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune di Ischia per procedere all’esecuzione forzata.
Il Comune di Ischia si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame il ricorrente lamenta l’erroneita’ della decisione della Corte d’Appello per avere confermato la sentenza del Tribunale che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice tributario in relazione al motivo di opposizione a precetto con il quale l’odierno ricorrente deduceva la nullita’ dell’atto di precetto opposto per l’inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune non potendo l’ingiunzione fiscale essere azionata in forme diverse dalla riscossione a mezzo ruolo tramite concessionario.
L’opposizione al precetto consiste in una species del piu’ ampio genus delle opposizioni all’esecuzione disciplinate agli articoli 615 e 616 c.p.c., con cui il debitore o il terzo (debitor debitoris) contestano il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneita’ soggettiva ed oggettiva a fondare l’esecuzione, pignorabilita’ dei beni).
Nel caso di specie il ricorrente, come rilevato dalla Corte d’Appello, aveva chiesto al Tribunale la declaratoria “di inesistenza del credito tributario” per la mancata notifica dell’ingiunzione fiscale e che, comunque, erano maturate la prescrizione e decadenza del credito tributario.
La questione prospettata attiene all’individuazione del giudice -ordinario o tributario – cui e’ devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di precetto, a seguito di ingiunzione fiscale fondata su crediti tributari,qualora venga eccepita la nullita’ dell’atto per l’inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune fondato sulla asserita illegittimita’ dell’ingiunzione fiscale (non notificata e prescritta) che, in base alla prospettazione del ricorrente, avrebbe dovuto essere azionata con la riscossione a mezzo ruolo tramite concessionario.
Giova premettere i principali riferimenti normativi.
Il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2 ha attribuito alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, prevedendo, nel comma 1, secondo capoverso che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo D.P.R.”
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, comma 2, prevede che il procedimento di espropriazione forzata nell’esecuzione tributaria e’ regolato “dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione” in quanto non derogate dal capo 2 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica e con esso compatibili.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, stabilisce che non sono ammesse ne’ le opposizioni regolate dall’articolo 615 c.p.c. (salvo quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni) ne’ quelle regolate dall’articolo 617 c.p.c. ove siano relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
La giurisprudenza di questa Corte, in ordine al riparto di giurisdizione, ha affermato che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, secondo periodo; articolo 9 c.p.c., comma 2); 2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. concernenti la pignorabilita’ dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (articolo 9 c.p.c., comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarita’ formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (articolo 9 c.p.c., comma 2); 4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’articolo 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58; articolo 9 c.p.c., comma 2). (ex plurimis, Cass. n. 18505 del 2013).

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