Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24965. In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria

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Rimane tuttavia aperto il problema dell’individuazione del giudice davanti al quale proporre l’opposizione al precetto ove questa concerna la regolarita’ formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte all’atto di precetto, deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.
Sussistono due diversi orientamenti al riguardo da parte di questa Corte che, pur divergendo sulla giurisdizione, condividono il comune presupposto interpretativo secondo cui l’inammissibilita’ dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 non va intesa (pena la violazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 Cost.) come assoluta esclusione della tutela giudiziale delle situazioni soggettive prese in considerazione da dette opposizioni.
Un orientamento ritiene che l’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullita’ derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, e’ ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 e degli articoli 617 e 9 c.p.c., perche’ la giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione del titolo esecutivo, restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovra’ verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullita’ del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari (cfr Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015).
Altro diverso orientamento prevede che l’opposizione agli atti esecutivi che il contribuente assume essere viziato da nullita’ derivata dalla asserita nullita’ degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l’opposizione, pertanto, e’ ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli articoli 2, comma 1, secondo periodo, e 19 – estensivamente interpretato – del Decreto Legislativo n. 546 del 1992).
Tale ultimo orientamento appare preferibile ed e’ stato riaffermato da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite 5.6.2017 n. 13913 (cfr anche Cass., S.U., 5.7.2011 n. 14667), in cui si afferma che “l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), e’ ammissibile e va proposta – ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, e articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 e dell’articolo 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volonta’ di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell’atto di precetto, cioe’ la mancata notificazione dell’atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell’espropriazione forzata (articolo 491 c.p.c.).
Il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, prevede un’ipotesi d’impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile ” non conosciuto” unitamente al successivo atto notificato e, quindi, “conosciuto” al fine di farne valere eventuali profili di illegittimita’; la mancata notificazione della cartella di pagamento rende, quindi, l’atto di precetto impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria.
Sotto il profilo letterale l’orientamento secondo cui sarebbe devoluta al giudice ordinario l’impugnazione dell’atto di precetto, incentrato sulla mancata notifica della cartella di pagamento, sarebbe in contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 del, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c. riguardanti la regolarita’ formale e la notificazione del titolo esecutivo: con riferimento alle procedure esecutive aventi ad oggetto entrate tributarie sarebbe, quindi, un rimedio precluso dal divieto espresso dal predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57.
La soluzione compatibile con il rispetto del diritto di difesa, sancito dall’articolo 24 Cost. e’ data dal riconoscimento della facolta’ per il contribuente di impugnare davanti al giudice tributario la cartella di pagamento (atto presupposto), congiuntamente all’atto di precetto (atto successivo), ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3.
Anche se l’impugnazione degli atti dell’esecuzione successivi alla cartella di pagamento e, comunque, all’atto presupposto e’ attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’artdel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 1, secondo periodo, esigenze di ordine sistematico impongono di ammettere la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario, allorche’ si contesti l’avvenuta notifica della sottostante cartella di pagamento nel caso in cui il contribuente per la prima volta viene a conoscenza dell’atto presupposto a seguito della notifica del titolo esecutivo formato nei propri confronti.

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