Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24965. In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria

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L’impugnazione dell’atto di precetto e’ strumentale all’impugnazione della cartella di pagamento onde far valere il difetto di notifica della stessa, non quale vizio proprio dell’atto di precetto, ma quale motivo di nullita’ della cartella stessa, trattandosi della soluzione in concreto praticabile per far valere l’illegittimita’ della cartella ed arrestare la procedura esecutiva, in considerazione delle gia’ citate limitazioni, in materia fiscale, nel giudizio di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 57.
Ne’ appare convincente ripartire la giurisdizione, nell’ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell’impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto solo l’annullamento dell’atto presupposto dal pignoramento; b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta solo la dichiarazione di nullita’ dell’atto di precetto. Non solo il petitum sostanziale e’ unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuita’ nell’iter procedimentale) e una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a giudici diversi. Non ha neanche importanza se, in punto di fatto, che l’atto presupposto sia stato effettivamente notificata trattandosi di rilievo che attiene al merito in quanto la giurisdizione non puo’ farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum.
Tale soluzione non contrasta col disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 617 c.p.c. riguardanti la regolarita’ formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilita’, infatti, va interpreta nel senso che comporta solo il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza pero’ che cio’ impedisca di proporre la questione al giudice tributario, impugnando, unitamente al precetto, la cartella di pagamento per mancata notificazione.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, nel prevedere l’inammissibilita’ davanti al giudice ordinario di alcune opposizioni in sede di esecuzione forzata, va interpretato nel senso che le situazioni soggettive poste a base di esse possano essere preventivamente tutelate davanti al giudice tributario.
Va, quindi, riaffermato il principio di diritto secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l’atto di precetto, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti)”.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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