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Stante dunque la natura non fiscale della quota del 5 per mille, in riferimento alla quale lo Stato abdica alla propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo-contributivo, e’ certamente da escludere la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario, restando assorbiti gli ulteriori profili dell’articolato motivo di ricorso dedotto dall’Agenzia.
2. Si evidenzia, altresi’, che la controversia de qua non ricade nemmeno nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Difatti, il potere esercitato dall’Amministrazione finanziaria presenta natura vincolata essendo gli aspetti applicativi, quali le modalita’ di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, i criteri di riparto delle somme, disciplinati da un decreto non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006.
In particolare, il citato D.P.C.M. stabilisce che: a) l’Agenzia delle Entrate tiene gli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta (articoli 1 e 2); b) il singolo contribuente effettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 4, comma 1), apponendo la firma in uno dei riquadri che figurano nei modelli per la dichiarazione dei redditi, e, indicando il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente detta quota (articoli 3 e 4); c) nel caso in cui il contribuente abbia destinato il suo 5 per mille ad una delle finalita’ indicate, ma non abbia specificato il codice fiscale del soggetto beneficiario o abbia indicato un codice errato, detta somma e’ ripartita, nell’ambito delle medesime finalita’, in proporzione a criteri prestabiliti; d) le quote del 5 per mille dell’imposta sul reddito sono iscritte in bilancio su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono ripartite, sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra gli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica, del Ministero della salute, del Ministero dell’interno, che provvedono a corrispondere ai beneficiari le somme suddette.
La disciplina di attuazione predetermina dunque sia i requisiti di accesso al beneficio del 5 per mille sia i criteri di determinazione dello stesso configurando un potere vincolato dell’Amministrazione, a fronte del quale si deve riconoscere in capo al soggetto istante un diritto soggettivo perfetto (cfr. Cass., Sez. Un., ord. n. 8115 del 29/03/2017; Sez. Un., sent. n. 15867 del 20/07/2011; Sez. Un., ord. n. 21062 del 13/10/2011 secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione).
Alla luce del criterio fondamentale di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi ex articolo 103 Cost., comma 1, e delle considerazioni suesposte va conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a cui riserva la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a cui riserva la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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