Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 23 ottobre 2017, n. 24964. La natura non fiscale della quota del 5 per mille determina l’insussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario

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La Commissione Tributarla Provinciale ritenuta sussistente la propria giurisdizione, ha affermato che la domanda, inviata tempestivamente dall’associazione per via telematica in data 07.02.2006, e’ stata respinta per l’errata indicazione del codice fiscale, irregolarita’ oggetto di successiva rettifica, e non perche’ il richiedente fosse sfornito dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno finanziario 2006, ed ha quindi concluso che un mero errore formale, in mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, non potesse legittimare il rigetto della domanda in questione.
Con sentenza n. 192/21/2010 il giudice tributario di prime cure ha pertanto dichiarato l’illegittimita’ della comunicazione n. 11171/09 con cui l’Agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza dell’associazione di proroga dei termini ex Decreto Legge 2007/2008 ai fini dell’inserimento negli elenchi predetti con la motivazione che la proroga riguardasse “solo gli Enti che avevano prodotto tempestivamente entro e non oltre il 20.2.2006 per via telematica la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato”.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia l’Agenzia, affidato a due motivi, chiedendo, in principalita’ che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ed in via subordinata l’inammissibilita’ e l’infondatezza delle avverse pretese.
Con sentenza n. 02/14/2012 la CTR ha confermato la decisione di primo grado ordinando l’iscrizione della organizzazione negli elenchi di cui alla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 337, lettera a), con decorrenza (07.02.2006) dall’originaria domanda.
Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati con memoria, a cui non ha opposto attivita’ difensiva l’associazione intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 10095/2017 la Quinta Sezione Tributaria ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai sensi dell’articolo 374 c.p.c. per l’assegnazione a codeste Sezioni Unite della questione di giurisdizione sollevata con il primo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ha riproposto la questione di giurisdizione gia’ formulata nei precedenti gradi di giudizio, involgente l’esatta interpretazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2 e 19, alla luce della sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, secondo cui il beneficio del 5 per mille, introdotto inizialmente a titolo sperimentale per l’anno finanziario 2006 ma rifinanziato negli anni successivi, non ha natura fiscale “non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie”.
L’Agenzia ritiene pertanto che il provvedimento di diniego dell’istanza di iscrizione dell’organizzazione negli elenchi di cui alla L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 337, lettera a), non rientri ratione materiae nella competenza del giudice tributario Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ex articolo 2.
Con il secondo motivo deduce la violazione del Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 32 e del D.P.C.M. 20 gennaio 2006, articolo 1 assumendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto applicabile al caso di specie la sanatoria di cui alla L. n. 207 del 2008, atteso che l’Associazione legittimamente non era stata inclusa nell’elenco di cui all’articolo 1 D.P.C.M. citato.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed assorbente del secondo.
La sentenza del Giudice delle Leggi n. 202/2007 resa in occasione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con cui e’ stata sollevata la questione di legittimita’ costituzionale – unitamente ad altre disposizioni di legge – della L. n. 266 del 2005, articolo 1, commi 337, 339 e 340 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), ha difatti escluso la natura tributaria del c.d. “beneficio del 5 per mille”.
Secondo la Corte il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell’Irpef incassata dall’erario subisce una “trasformazione” nel caso in cui il contribuente, con apposita dichiarazione di volonta’, si sia avvalso della facolta’ prevista dalla legge di finanziare specifici soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste.
Per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non piu’ a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo e’ obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso.
Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell’Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento; la controversia non ha, quindi, ad oggetto un rapporto giuridico di imposizione e neppure una agevolazione fiscale volta a ridurre le imposte sugli enti beneficiari, bensi’ un finanziamento pubblico di enti ritenuti meritevoli di sostegno economico.

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