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1.2. Il ricorso e’ infondato, non potendosi ravvisare sotto alcun profilo la giurisdizione del giudice amministrativo.
In primo luogo deve osservarsi che il denunciare una lesione di prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale non consente di per se’ di attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo anziche’ a quello ordinario.
Anzi, proprio la natura di eventuali prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale esclude che si verta in tema di meri interessi legittimi.
Ne’ si verte in una materia rientrante nel novero – tassativo – delle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
E’, poi, irrilevante definire gli impugnati decreti di nomina come atti conclusivi d’un procedimento di macro-organizzazione: la giurisdizione del giudice amministrativo si radica ove oggetto dell’impugnazione sia, appunto, l’atto di macro-organizzazione in tesi affetto da vizi di legittimita’ (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 4881/17), non certo nel caso – inverso – in cui se ne lamenti la non puntuale applicazione (come nella vicenda in esame).
Queste S.U. hanno ribadito (cfr. sentenza n. 9185/12) che in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, e’ consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela e’ pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso articolo 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06).
A maggior ragione cio’ valga quando non venga neppure in rilievo la potenziale disapplicazione d’un atto amministrativo presupposto (come nel caso di specie, in cui – invece – dell’atto presupposto si invoca la piena applicazione).
Da ultimo, se e’ vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non piu’ atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro (v. articolo 5 cit. D.Lgs.).
2.1. In conclusione, va rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti Regione Lazio e (OMISSIS), liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione – riguardo alla Regione Lazio – all’avv. (OMISSIS), antistatario.
Non e’ dovuta pronuncia sulle spese sugli altri intimati, che non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente a pagare in favore dei controricorrenti Regione Lazio e (OMISSIS) le spese del giudizio di legittimita’, spese che liquida per ciascuno di essi in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione – riguardo alla Regione Lazio – all’avv. (OMISSIS), antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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