Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 ottobre 2017, n. 24877. Se e’ vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione..

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1. Con sentenza n. 784/2016 emessa il 4.2.16 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) (consigliere del Consiglio Regionale del Lazio e componente della 6 Commissione consiliare permanente) contro la sentenza n. 3132/15 con cui il TAR Lazio aveva declinato la propria giurisdizione in ordine all’impugnativa dei decreti con cui il Presidente della Regione Lazio aveva nominato il direttore generale e i vice direttori generali dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) nelle persone, rispettivamente, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Cio’ i giudici amministrativi hanno statuito in base al rilievo che le nomine dirigenziali non sono atti di alta amministrazione, ma atti gestori di rapporti lavorativi la cui cognizione e’ demandata al giudice ordinario Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 63, comma 1.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi ad un solo articolato motivo.
4. La Regione Lazio e (OMISSIS) resistono con separati controricorsi.
5. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), (OMISSIS) e (OMISSIS) (anche nei confronti dei quali si sono celebrati i giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato) non hanno svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo di ricorso ci si duole di erronea pronuncia sulla giurisdizione e di violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 19 e 63, dell’articolo 30, comma 3, articolo 32 e articolo 33, comma 1, lettera c) e articolo 55, comma 3, dello Statuto della Regione Lazio, nonche’ dell’articolo 7, comma 1, lettera a) e articolo 62 del regolamento regionale n. 1 del 2002.
Sostiene il ricorrente che la giurisdizione e’ del giudice amministrativo sotto vari profili: vuoi perche’ l’azione e’ stata proposta deducendo la lesione di prerogative previste per gli organi rappresentativi da norme di rango costituzionale (atteso che le nomine de quibus sono avvenute senza il preventivo parere della 6 Commissione consiliare competente in materia ambientale), sicche’ la situazione giuridica soggettiva e’ costituita da tali prerogative e non riguarda la gestione di rapporti di lavoro; vuoi perche’ i decreti impugnati altro non sono che gli atti conclusivi d’un procedimento di macro-organizzazione; vuoi – infine – perche’ la nomina del direttore generale dell’ARPA e’ un atto di alta amministrazione, in quanto tale pacificamente attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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