Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 aprile 2017, n. 9861

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, continua ad essere proibita, in base al codice deontologico forense, la divulgazione dei nominativi dei clienti, nonostante il loro consenso, non potendo includersi tale dato, da cui potrebbero derivare indirette interferenze sullo svolgimento dei processi ancora in corso, nella pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, i cui divieti legislativi e regolamentari sono stati abrogati dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 19 aprile 2017, n. 9861

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sez.

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15850/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi da se’ medesimi ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata l’8/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione senza rinvio.

FATTI DI CAUSA

Gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del COA di (OMISSIS) che aveva irrogato loro la sanzione dell’avvertimento per avere riportato nel sito internet del proprio studio – col loro consenso – l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa e dei principali clienti assistiti per progetti specifici in violazione degli articoli 6 e 17 del codice. Il C.N.F. ha respinto il ricorso, tra l’altro evidenziando che le norme deontologiche relative alla pubblicita’ devono leggersi considerando la peculiarita’ della professione forense in virtu’ della sua funzione sociale la quale impone, conformemente alla normativa comunitaria, le limitazioni connesse alla dignita’ e al decoro della professione.

Per la cassazione di questa sentenza gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono con quattro motivi. Il Coa di Macerata non si e’ costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione del combinato disposto dell’articolo 17 codice deontologico forense e Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 2, norma, quest’ultima, che ha abrogato tutte le disposizioni prevedenti divieti di pubblicita’ informativa, tra i quali e’ da ritenersi compreso quello di rendere noti i nomi dei clienti; col secondo motivo si denuncia violazione del combinato disposto del Regio Decreto n. 1578 del 1933, articolo 38 e articolo 17 codice deontologico forense anteriore alla novella del 2014, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attivita’ contraria al decoro della professione; con il terzo motivo si denuncia violazione del combinato disposto dell’articolo 6 codice deontologico e Decreto Legge n. 233 del 2006, articolo 2, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attivita’ contraria ai principi di legalita’ e correttezza; con il quarto motivo si censura la decisione del C.N.F. per eccesso di potere, attesa la carenza di potesta’ disciplinare in relazione alle modalita’ della pubblicita’ informativa degli avvocati salvo che essa non integri gli estremi della condotta lesiva del decoro professionale.

Le censure esposte, da esaminare congiuntamente perche’ logicamente connesse, non sono fondate.

Il Decreto Legge n. 223 del 2006 (cd. decreto Bersani) ha previsto, dalla data della propria entrata in vigore, l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita’ informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. Il C.N.F. ha ritenuto che il decreto Bersani non abbia abrogato la previsione del codice deontologico (allora vigente) secondo la quale l’avvocato non puo’ rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorche’ questi vi consentano, previsione peraltro rimasta immutata anche nel codice deontologico successivo al citato decreto Bersani.

Tanto premesso occorre innanzitutto considerare che l’esclusione del divieto di rendere pubblici i nominativi dei propri clienti non e’ espressamente prevista dal decreto citato e pertanto essa puo’ ritenersi rientrare nella richiamata previsione normativa solo in base ad un’ampia interpretazione del concetto di pubblicita’ informativa circa “le caratteristiche del servizio offerto”.

Di tale interpretazione deve tuttavia essere verificata la compatibilita’ con le peculiari caratteristiche dell’attivita’ libero-professionale considerata, essendo in proposito da evidenziare che l’attivita’ forense risulta disciplinata da una complessa normativa, anche processuale, ed e’ indubbiamente nell’ambito piu’ generale di tale normativa complessivamente considerata che vanno inserite ed interpretate le disposizioni in materia di pubblicita’ informativa con riguardo alla professione forense.

Certo l’attivita’ dell’avvocato, in quanto attivita’ libero-professionale, non e’ sottratta al principio della ammissibilita’ della pubblicita’ informativa “circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”, tuttavia l’ambito in concreto di tale principio va considerato e declinato alla luce delle peculiarita’ della suddetta attivita’, non essendo l’avvocato solo un libero professionista ma anche il necessario “partecipe” dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale, se e’ vero che nessun processo (salvo i processi civili di limitatissimo valore economico) puo’ essere celebrato senza l’intervento di un avvocato.

La forte valenza pubblicistica dell’attivita’ forense spiega perche’ il rapporto tra il professionista ed il cliente (attuale o potenziale) rimanga in buona parte scarsamente influenzabile dalla volonta’ e dalle considerazioni personali (o dalle valutazioni economiche) degli stessi protagonisti e come possa pertanto non risultare dirimente -nel senso di escludere il relativo divieto- il consenso prestato dai clienti del medesimo avvocato alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari.

Il rapporto tra cliente e avvocato non e’ infatti soltanto un rapporto privato di carattere libero-professionale e non puo’ percio’ essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, basti pensare che il legislatore processuale non ritiene “determinanti” le manifestazioni di volonta’ espresse dalle stesse parti neppure per quanto riguarda l’inizio o la cessazione del rapporto medesimo: nel processo penale e’ “imposto” all’imputato che non ne sia provvisto un avvocato d’ufficio, il quale, dal canto suo, salvo che non abbia valide ragioni per rifiutare, ha l’obbligo di accettare l’incarico; nel processo civile ne’ la revoca ne’ la rinuncia privano di per se’ il difensore della capacita’ di compiere o ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti al procuratore “alle liti” non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al professionista che la parte si limita a designare, a differenza di quanto accade in relazione alla procura al compimento di atti di diritto sostanziale, per la quale e’ previsto che chi ha conferito i relativi poteri puo’ revocarli e chi li ha ricevuti, dismetterli- con efficacia immediata (v. tra le altre Cass. nn. 17649 del 2010 e 11504 del 2016).

E’ proprio la stretta connessione tra l’attivita’ libero-professionale dell’avvocato e l’esercizio della giurisdizione che impone dunque maggiore cautela in materia, non potendo tra l’altro ignorarsi che la pubblicita’ circa i nominativi dei clienti degli avvocati (in uno con la pubblicita’ informativa circa le specializzazioni professionali e le caratteristiche del servizio offerto dal legale) potrebbe finire di fatto per riguardare non solo i nominativi dei clienti del medesimo ma anche l’attivita’ processuale svolta in loro difesa, quindi, indirettamente, uno o piu’ processi, che potrebbero essere ancora in corso e, tra l’altro, in alcuni casi persino subire indirette interferenze da tale forma di pubblicita’ (si pensi, per esempio, a processi per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, in cui il cliente potrebbe autorizzare la diffusione del proprio nominativo non tanto per fare pubblicita’ al proprio legale quanto per lanciare messaggi ad eventuali complici circa la linea difensiva da seguire o il difensore da scegliere).

Ne’ le considerazioni che precedono contrastano con la prevista “pubblicita’” del processo e della sentenza, posto che quando si parla di “pubblicita’” del dibattimento o della sentenza si intende che ne’ il processo ne’ la sentenza sono segreti ed e’ prevista quindi la possibilita’ di venirne a conoscenza (sia pure, talora, con particolari modalita’ e/o entro precisi limiti), mentre tutt’affatto diverso e’ ovviamente il significato del termine “pubblicita’” quando viene usato per identificare la propaganda diretta ad ottenere dalla collettivita’ la preferenza nei confronti di un prodotto o di un servizio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nessuna statuizione va adottata in punto di spese del giudizio di legittimita’ non essendovi attivita’ difensiva da parte del COA.

Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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