Il consiglio nazionale forense non può applicare all’avvocato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni, per una condanna per traffico di stupefacenti, se la legge del 1933 applicabile al momento in cui è stato commesso l’illecito prevedeva una sospensione non superiore a un anno
Suprema Corte di Cassazione
sezioni unite civili
sentenza 19 aprile 2017, n. 9860
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sezione
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27618/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 137/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione con rinvio.
FATTI DI CAUSA
Il COA di (OMISSIS) ha comminato all’Avvocato (OMISSIS) la sanzione della radiazione avendo ritenuto rilevanti sul piano disciplinare le circostanze accertate in sentenza penale di condanna a suo carico per il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti;
il ricorso proposto dal (OMISSIS) al C.N.F. e’ stato parzialmente accolto – con sostituzione della irrogata sanzione della radiazione con quella della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni – sul rilievo che nel nuovo ordinamento forense, ispirato al principio di tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari, la condotta contestata non risulta considerata espressamente e che possono essere valutate a favore dell’incolpato una serie di circostanze di fatto (giovane eta’, modalita’ del coinvolgimento nella condotta illecita, breve arco temporale di consumazione dell’illecito) idonee a far presumere il recupero di una linearita’ di comportamento tale da legittimare il suo reinserimento nell’ordinamento forense.
Avverso la decisione del C.N.F. il (OMISSIS) ha proposto ricorso denunciando violazione di legge, posto che il R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 40, applicabile al momento della commissione dell’illecito, prevede la sanzione della sospensione in misura non superiore ad un anno e ha sollecitato in via di urgenza la sospensione della irrogata sanzione disciplinare; queste sezioni unte, su conforme pare del P.G., hanno gia’ provveduto sull’istanza cautelare accogliendola.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato. L’articolo 40 r.d.l. n. 1578 del 1933, applicabile nella specie ratione temporis, prevede che “Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono: 1 l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed e’ dato con lettera del segretario del sindacato; 2 la censura, che e’ una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 3 la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e’ stabilito nell’articolo 43; 4 la radiazione dall’albo”.
Gia’ secondo a disciplina applicabile nella specie si evince chiaramente che le sanzioni irrogabili per gli avvocati costituiscono un numero chiuso, con la conseguenza che ogni sanzione diversa da quelle previste ovvero irrogata al di fuori della previsione di legge deve ritenersi illegittima.
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni deve essere cassata con rinvio al C.N.F. anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al C.N.F..
Leave a Reply