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Avverso il provvedimento suddetto Ciro Carava’ ha interposto gravame dinanzi alla Sezione Giurisdizionale d’Appello della stessa Corte, deducendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile che avrebbe con il suo sindacato, in base alla tesi propugnata dall’appellante, invaso la sfera del “merito” riservata all’amministrazione con conseguente superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
Il giudice contabile di seconde cure, rigettando l’eccezione preliminare predetta, ha parzialmente riformato il dictum del giudice di primo grado confermando la sussistenza della responsabilita’ amministrativa patrimoniale di (OMISSIS) ma rideterminando la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno a Euro 287.438,07, per via della decurtazione delle spese dovute per alcuni degli incarichi esterni conferiti ritenuti legittimi.
(OMISSIS) ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza predetta ex articolo 362 c.p.c., riproponendo la questione di giurisdizione gia’ formulata nel precedente grado di giudizio.
La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti, ha proposto controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. un unico motivo di ricorso (OMISSIS) denuncia la “violazione della L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1 – violazione dei limiti esterni alla giurisdizione contabile e della riserva di amministrazione – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.”.
In particolare, seconda la tesi propugnata dal ricorrente, la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti avrebbe invaso con il proprio sindacato la sfera del merito riservata all’Amministrazione, “celando con rilievi di violazione di canoni di buona amministrazione astratti e indeterminati” un giudizio d’opportunita’ formulato ex post.
2. La censura e’ infondata, ai sensi della L. n. 20 del 1994, della articolo 1, comma 1, (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), nel giudizio di responsabilita’ amministrativa, al giudice contabile e’ posto il divieto di sindacare nel merito le scelte discrezionali dell’amministrazione. Pertanto, l’organo giurisdizionale non puo’ sostituirsi all’amministrazione nel compiere scelte d’opportunita’, trasformandosi da “operatore di giustizia” ad “amministratore”. Tuttavia, tale disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che l’azione discrezionale dell’amministrazione non sia sottoposta al vaglio di alcun parametro normativo, sicche’ la stessa si trasformi in espressione di puro “arbitrio”.
Affinche’ l’azione dell’amministrazione sia legittima e’ necessario che la stessa non si ponga in contrasto con la normativa di riferimento rappresentata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, dalla Legge Regionale n. 48 del 1991, articolo 1, lettera h), dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 110, comma 6, nonche’ dalla Legge Regionale n. 7 del 1992, articolo 14 da cui si ricava il consolidato principio secondo il quale il conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione e’ consentito solo nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari, ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente (ex multis Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n. 5288/2009).
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