Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 dicembre 2017, n. 55099. Non costituisce prova nuova, ai fini del giudizio di revisione, una diversa valutazione tecnica e scientifica di dati già valutati

Non costituisce prova nuova, ai fini del giudizio di revisione, una diversa valutazione tecnica e scientifica di dati già valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato già processualmente accertato in via definitiva.

Sentenza 11 dicembre 2017, n. 55099
Data udienza 3 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Bellini Ugo;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa Zacco Franca, la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 14 Gennaio 2017 La Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile la istanza proposta da (OMISSIS) per la revisione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Caltanisetta, con cui era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cooperazione colposa, nella sua qualita’ di ingegnere capo del comune di (OMISSIS), nel reato di omicidio colposo ai danni di giovane scooterista, per non avere provveduto alla manutenzione e alla gestione del tratto di strada teatro del sinistro, in particolare per non avere adeguatamente segnalato la presenza di un cantiere, determinando il decesso di (OMISSIS) che viaggiava a bordo di scooter condotto da (OMISSIS).
2. In relazione alle prove nuove indicate dalla difesa del ricorrente a sostegno della domanda di revisione del giudicato rilevava come le prospettazioni relative alla possibile alterazione del conducente del ciclomotore (OMISSIS) per l’uso di cannabinoidi costituiva elemento di mero dubbio, inidoneo a riflettersi sulla struttura motivazionale della sentenza della Corte di Appello, mentre privo del carattere di decisivita’ era il dato nuovo costituito dalle dichiarazioni del conducente l’ambulanza sulla mancata presenza del (OMISSIS) al momento dell’intervento, da cui il richiedente faceva discendere la deduzione che lo stesso non avesse voluto farsi trovare proprio in ragione della propria condizione di debilitazione.
2.1 Con riferimento alle dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive da parte del teste (OMISSIS), il quale riferiva sulla presenza di una transenna che il motociclo doveva avere superato per immettersi lungo la strada ove si verifico’ il sinistro, transenna da esso rimossa per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso, il giudice territoriale escludeva il carattere di novita’ e di decisivita’ del dato; rappresentava che il (OMISSIS) aveva gia’ riferito in giudizio sulla possibile presenza della transenna e che le dichiarazioni del teste erano state ritenute poco credibili in quanto superate da una serie di ulteriori emergenze da cui era possibile escludere la presenza della barriera; comunque assumeva che, sebbene acquisite, le nuove dichiarazioni sarebbero risultate isolate e contraddette dalle prove raccolte (testimonianza (OMISSIS), fotografie e planimetria allegate al rapporto, sopralluogo del consulente tecnico del Pm, teste (OMISSIS), prove logiche), cosi’ da non consentire, in una valutazione complessiva e prognostica, di ritenerle idonee al ribaltamento della decisione.
2.2 Quanto infine alla consulenza tecnica di parte, la quale affrontava piu’ aspetti della vicenda, sia in relazione alla verosimile provenienza del ciclomotore da varco diverso da quello ritenuto in sentenza, sia in relazione alle caratteristiche del motociclo e della compatibilita’ di un urto particolarmente violento con una barriera situata a soli 25 metri dall’ingresso sulla strada, rappresentava la opinabilita’ dei nuovi dati tecnici, evidenziando che il nuovo accertamento si risolveva in una diversa e nuova valutazione tecnica scientifica di elementi fattuali gia’ noti al giudice, e da questo gia’ esaminati, cosi’ da non integrare una prova nuova ma semmai una ulteriore elaborazione tecnica recessiva rispetto agli elementi tecnici gia’ esaminati.

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