Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 dicembre 2017, n. 55099. Non costituisce prova nuova, ai fini del giudizio di revisione, una diversa valutazione tecnica e scientifica di dati già valutati

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3. Avverso la suddetta ordinanza la difesa di (OMISSIS) proponeva un duplice ordine di doglianze. Con un primo motivo di ricorso deduceva difetto motivazionale per travisamento del fatto nella pronuncia di inammissibilita’ della istanza di revisione, laddove la circostanza relativa all’avvenuto spostamento della transenna da parte dell’appuntato (OMISSIS) costituiva elemento nuovo di decisiva rilevanza ai fini del decidere in quanto da un lato dimostrava che il passaggio per il varco utilizzato era precluso allo scooterista (OMISSIS) e dall’altro spiegava le ragioni per le quali nessuno degli atti di indagine, compiuti in occasione del sinistro, dava conto della presenza della transenna mobile rimossa dall’agente di PG.
3.1 Difetto motivazionale veniva altresi’ rilevato in ordine alla omessa considerazione dei nuovi elementi tecnici forniti dalla consulenza dell’ing. (OMISSIS) che ancor piu’ valevano a mettere in luce, oltre ad una diversa dinamica del sinistro per obiettive caratteristiche del motociclo e della sede stradale, la implausibilita’ della versione fornita dal (OMISSIS) alla quale il giudice del merito aveva inteso dare credito.
3.2 Con distinta articolazione il ricorrente poneva l’ulteriore elemento, del quale lamentava la non adeguata considerazione da parte della corte territoriale, del possibile stato di alterazione da cannabinoidi in cui versavano i due giovani coinvolti nel sinistro, in ragione degli accertamenti condotti sulla persona offesa e sul comportamento tenuto dal conducente del motoveicolo all’atto del sopraggiungere dei soccorsi, il quale si era sottratto a qualsiasi assistenza, non facendosi trovare sul luogo del sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso e’ infondato e va rigettato.
2. Sotto un primo profilo del tutto correttamente il giudice territoriale ha escluso rilievo di prova nuova all’elemento logico, indicato nel secondo motivo di ricorso, che la difesa del ricorrente riconduce ai risultati dell’esame dei liquidi biologici del giovane rimasto ucciso nel sinistro, facendone derivare, per inerzia traslativa, che anche il conducente del motociclo era verosimilmente sotto l’effetto di analoghi vettori di alterazione psichica. Deduzione avvalorata dal comportamento serbato dal giovane conducente dopo il sinistro.
2.1 Invero ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la nuova prova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piu’ in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (sez. 5, 27.4.2016, Livadia, Rv. 267067; 15.5.2014, Ghiro, Rv. 260005) laddove l’elemento di dubbio, sottoposto dapprima all’attenzione del giudice di revisione e successivamente riprodotto quale ulteriore tema di valutazione del giudice di legittimita’, si risolve in una mera deduzione difensiva fondata su una illazione, assolutamente inidonea a spostare gli equilibri su cui si fonda la decisione assunta. Si tratta invero di dato che non concerne la responsabilita’ del conducente del motoveicolo ( (OMISSIS)) e che al contempo non risulta in grado di interferire con i profili di colpa specifica ascritti al condannato e alla causale imputazione degli stessi rispetto all’evento dannoso, sulla base del complesso degli elementi dichiarativi, fattuali e tecnici esaminati dal giudice che ha pronunciato la sentenza.
3. Analogamente infondato e’ il ricorso nella parte in cui lamenta la omessa considerazione da parte del giudice di appello di Catania degli esiti del nuovo accertamento tecnico di parte volto a evidenziare la illogicita’, se non la oggettiva insostenibilita’ della dinamica del sinistro ricostruita dalla sentenza di condanna, sulla scorta di quanto dichiarato dal conducente dello scooter, con particolare riferimento alla provenienza dello scooter dal varco stradale che, sulla base della prospettazione accusatoria, accolta nella sentenza di condanna, doveva essere intercluso dall’amministrazione pubblica in presenza di un cantiere.
3.1 Si tratta invero di una consulenza tecnica ricostruttiva dell’intero coacervo degli elementi materiali e tecnici che gia’ erano stati esaminati, ponderati e discussi, nel contraddittorio delle parti nel processo de quo e infine sottoposti all’apprezzamento del giudice penale che li aveva considerati nella sentenza di condanna. Se e’ vero che dal risultato del suddetto nuovo accertamento scaturiscono considerazioni tecniche suggestive e di maggiore approfondimento dei temi in discussione, non costituisce prova nuova, ai fini del giudizio di revisione, una diversa valutazione tecnica e scientifica di dati gia’ valutati, in quanto quest’ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze gia’ conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera “rilettura” di un medesimo dato gia’ processualmente accertato in via definitiva (sez. 6, 5.11.2014, Rubino, Rv. 261840), potendo se del caso assurgere a tale ruolo solo quando l’accertamento risulti fondato su nuove tecnologie, piu’ evolute e raffinate e in quanto tali idonee a fare emergere nuovi dati oggettivi, cosi’ da essere utilizzati a fondamento di nuove e differenti valutazioni tecniche (sez. 6, 14.2.2017, Sparapano, Rv.269460).
4. Infondato e’ infine il ricorso nella parte tesa a valorizzare la portata innovativa e decisiva delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive dall’appuntato (OMISSIS), il quale in tale sede precisava il contenuto della deposizione svolta in sede dibattimentale, in cui aveva riferito, seppure in termini ritenuti vaghi dal giudice territoriale, della presenza di una transenna a delimitazione e interclusione del varco dal quale proveniva il motociclo.
4.1 A prescindere dall’effettiva consistenza e rilevanza ontologica degli elementi nuovi apportati (atteso che il (OMISSIS) riferiva che la transenna delimitava solo in parte l’accesso e che il veicolo di servizio da questi condotto era in grado di passare nonostante l’ostacolo), il giudice di Catania ha rappresentato, con adeguato e logico costrutto motivazionale, il carattere assolutamente recessivo del dato nuovo, atteso che il (OMISSIS) era stato gia’ sentito in dibattimento e che il tema della transenna era gia’ stato sollevato nel giudizio e considerato nella sentenza di merito; invero alle dichiarazioni del testimone non era stato accordato alcun rilievo in sentenza, in quanto le stesse risultavano contrastate da una serie di dati oggettivi (fotografie, descrizione dei luoghi, dati assunti dai verbalizzanti e planimetria allegate al rapporto, sopralluogo del consulente tecnico del Pm), emergenze dichiarative (teste (OMISSIS)), e valutazioni tecniche che, nel loro articolato complesso, si fondavano per escludere qualsiasi consistenza e verosimiglianza all’elemento introdotto dal teste.
4.2 Invero in tema di revisione la valutazione da parte del giudice delle nuove prove di cui all’articolo 630 c.p.p., lettera c), costituite da una testimonianza non puo’ prescindere dal complesso degli elementi processualmente utilizzabili – gia’ accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute dopo la condanna (sez. 5, 19.2.2016, Dorigo, Rv. 267786), e sotto questo profilo la nuova allegazione, che costituisce mera precisazione di quanto gia’ riferito dal teste in dibattimento, non possiede autonoma consistenza per disarticolare il ragionamento seguito dai primi giudici che, al contrario, conserva immutato spessore logico e argomentativo, resistente all’apporto delle nuove informazioni, in virtu’ del complesso degli elementi oggettivi, tecnici e dichiarativi su cui la valutazione del giudice e’ stata operata e ha trovato giustificazione.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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