Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29920. Il conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione è consentito solo nei casi previsti per legge o in relazione a eventi straordinari, cui non si possa far fronte con la struttura burocratica esistente

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Parimenti, l’azione amministrativa non puo’ non conformarsi ai canoni di razionalita’, economicita’, efficienza ed efficacia, diretto corollario del principio di rango costituzionale del “buon andamento” sancito dall’articolo 97 Cost., comma 2.

Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, “sulla configurazione di spazi discrezionali – e quindi di aree di insindacabilita’ -, svolgono un essenziale effetto conformatore i principi di economicita’ e di efficacia, contenuti nella L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, i quali, anche per l’attivita’ regolata dal diritto pubblico, costituiscono un’ulteriore limite alla liberta’ di valutazione conferita alla p.a. Tali criteri non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalita’ e di buona amministrazione contenuti nell’articolo 97 Cost. Si tratta, infatti, non di un vincolo ad un generale dovere (quale quello del perseguimento del pubblico interesse affidato al singolo organo amministrativo), la cui concreta applicazione da’ luogo non ad esercizio di discrezionalita’ amministrativa, ma a vere e proprie regole giuridiche, la cui inosservanza puo’ dar luogo alla misura – correttiva o repressiva – che il giudice deve applicare ad esito della sua verifica. Tali principi, quindi, costituiscono una regola di legittimita’ dell’azione amministrativa, la cui osservanza puo’ essere oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta il controllo della loro concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propriamente discrezionale” (cosi’ Cass., Sez. Un., n. 7024/2006).

Siffatti fondamentali canoni conformatori assumono, dunque, rilevanza sul piano della legittimita’ e non della mera opportunita’ dell’azione amministrativa (ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 10814/2016; Cass., Sez. Un., n. 21217/2015; Cass., Sez. Un., n. 25037/2013; Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n. 14488/2003).

Alla luce delle considerazioni suesposte appare, pertanto, conforme al dettato normativo il sindacato del giudice contabile il quale non ha compiuto una scelta d’opportunita’ tra diverse soluzioni possibili, ma ha giudicato della legittimita’ dei provvedimenti di conferimento di incarichi esterni secondo il paramento normativo rappresentato dalle disposizioni vigenti in materia e dai principi di rango costituzionale conformatori dell’attivita’ amministrativa.

Il principio di insindacabilita’ nel merito delle scelte discrezionali non preclude al giudice contabile di esaminare l’operato della pubblica amministrazione con riferimento ai parametri dell’efficacia, dell’efficienza e della economicita’, dovendosi escludere che il giudice contabile abbia travalicato i limiti esterni della sua giurisdizione.

3. Non possono, invece, trovar ingresso nell’odierno giudizio le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente relative all’assolvimento dell’onere probatorio da parte della Procura e, dunque, attinenti al merito della domanda, nonche’ le doglianze relative alla violazione della normativa in materia, potendo il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice contabile essere proposto soltanto per motivi di giurisdizione ex articolo 111 Cost., comma 8.

Sicche’, dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, il ricorso va respinto.

Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio, stante la natura di parte meramente formale della Procura Generale della Corte dei Conti.

Considerato l’esito negativo della proposta impugnazione, il ricorrente e’ tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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