Corte di Cassazione, sezioni unite civili, rdinanza 3 novembre 2017, n. 26150. Nei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, e violazione di legge in provvedimenti presi in materia di acque pubbliche, la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste solo quando i provvedimenti impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia

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2. Riguardo alla perdita degli incentivi economici, la vertenza vede opposto alla societa’ concessionaria un soggetto, che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il Gestore dei (OMISSIS), ovverosia una S.p.A. il cui azionista unico e’ il Ministero dell’economia e delle finanze e che attende alla gestione del sistema pubblico d’incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U., 13/06/2017, n. 14653; conf. Cass. Sez. U., 24/02/2014, n. 4326).
2.1 Nel caso di specie, il Gestore dei (OMISSIS) – nell’ambito della gestione del sistema pubblico d’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e nell’esercizio dei poteri di competenza (Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, articolo 42, Controlli e sanzioni in materia di incentivi) – ha accertato, in sinergia con la Regione Valle d’Aosta, la ritenuta carenza delle condizioni per l’accesso ai fruiti benefici, stante il riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua.
2.3 La controversia sul punto riguarda la richiesta di restituzione degli incentivi economici fruiti, ovverosia un provvedimento sull’incentivazione della produzione di energia da fonte idroelettrica, e concerne, quindi, la “produzione di energia”, essendo la previsione di contributi tariffari uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass. Sez. U., n. 14653/2017; conf. Cass. Sez. U., 27/04/2017, nn. 10409, 10410 e 10411; v. Cass. Sez. U., 04/05/2017, n. 10795).
2.4 La causa per l’annullamento del provvedimento assunto da Gestore dei (OMISSIS) rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 133 c.p.a., comma 1, lettera o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” (Cass. Sez. U., 24/10/2017, nn. 25183 e 25184).
2.5 Non v’e’ dubbio, infatti, che degli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile non si occupa il Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 143, comma 1, lettera a), cosi’ come e’ da escludere che detti incentivi (i) lambiscano la gestione e l’esercizio delle opere idrauliche, (ii) tocchino i rapporti con i concessionari o i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse, (iii) ovvero stabiliscano o modifichino la localizzazione di esse, (iv) oppure influiscano sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.
2.6 La previsione di contributi tariffari per la produzione di energia da fonti rinnovabili rileva quale strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale; il che nulla ha a che vedere con quei provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche che l’articolo 143 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque (conf. sent. ult. cit.). Resta, invece, devoluto a quest’ultimo, in sede di giurisdizione speciale di legittimita’ in unico grado, il contenzioso per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione regionale in materia di rideterminazione autoritativa dei canoni per acque pubbliche (non venendo in riguardo quella mera applicazione di criteri direttamente stabiliti dalla legge, che e’ devoluta, invece, al Tribunale regionale delle acque pubbliche; conf. Cass. Sez. U., 28/11/1994, n. 10124).
2.7 In conclusione, l’istruttoria regionale, svolta in sinergia con l’organismo di gestione dei (OMISSIS), ha dato luogo tanto al provvedimento regionale sulla misura del canone quanto al provvedimento del Gestore sul recupero degli incentivi, il che incide su materia diverse e su competenze amministrative differenti.
3. La possibile interdipendenza dei due versanti della medesima vicenda del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, poiche’, in caso di domande connesse ma appartenenti a diverse giurisdizioni, ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un’unica attribuzione (Cass. Sez. U., 03/05/2013, n. 10305).
3.1 Infatti, salvo deroghe normative espresse, vige nell’ordinamento processuale il principio generale dell’inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. Sez. U., 22/03/ 2017, n. 7303), potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operativita’ di giurisdizioni diverse su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (Cass. Sez. U., 19/04/2013, n. 9534; conf. Cass. Sez. U., nn. 25183-25184/2017, cit.).
3.2 Tirando le fila del discorso sin qui condotto, va dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d’Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo (dinanzi al quale vanno rimesse le parti) sulla controversa avente per oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS); le spese del regolamento possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale rimette le parti, sulla domanda proposta nei confronti della Regione Valle d’Aosta e la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, sulla controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal Gestore dei (OMISSIS); compensa le spese del regolamento.

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