Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10233

I giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura d’insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti che hanno sede o domicilio in un altro stato membro se l’azione contro questi è qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

ordinanza 26 aprile 2017, n. 10233

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Presidente di Sezione

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al NRG 20098/2016, proposto da:

FALLIMENTO della societa’ di fatto (OMISSIS), e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– controricorrente –

(OMISSIS) spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Udita la relazione del dott. Francesco Tirelli;

visto il ricorso, il controricorso e le memorie;

Letta la requisitoria del PG dott. Federico Sorrentino;

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Con tre atti recanti la data del 16/12/2009, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno stipulato con (OMISSIS) (iscritta nel registro delle imprese di (OMISSIS)) tre trusts costituiti da un primo atto di dotazione di Euro 30.000,00 e dalla successiva intestazione alla banca delle quote rappresentanti la totalita’ del capitale sociale della (OMISSIS), avente sede a (OMISSIS).

Con sentenza n. 24 del 10/3/2013, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato il fallimento della societa’ di fatto composta, fra gli altri, dai predetti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato il 28/11/2014 alla (OMISSIS) ed alla spa (OMISSIS) (che da una informativa dell’Agenzia delle Entrate risultava aver avuto l’intestazione di una parte delle quote della (OMISSIS) precedentemente al passaggio delle stesse alla (OMISSIS)), il curatore del fallimento ha promosso l’azione di cui alla L. Fall., articolo 66, chiedendo alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Torre Annunziata di voler dichiarare l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti di conferimento in trust, condannando la banca trustee al pagamento del relativo controvalore da determinarsi in esito alle risultanze di causa.

La (OMISSIS) si e’ costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e con dichiarazione a verbale di udienza del 28/10/2015, il fallimento attore ha formulato la seguente ulteriore e testuale domanda: “Condannarsi (OMISSIS) plc al risarcimento del danno subito e subendo dal fallimento per effetto dell’omessa esecuzione dell’ordine di acquisizione L. Fall., ex articolo 25 (emesso) dal Giudice Delegato e avente ad oggetto le quote della Societa’ (OMISSIS), e comunque per la mancata restituzione alla curatela delle quote della societa’ stessa e dell’intero patrimonio segregato nei tre trusts, in misura da quantificarsi secondo le risultanze di causa o in subordine in via equitativa”. Dopo alcuni rinvii per integrazione del contraddittorio, il Tribunale adito ha fissato l’udienza del 13/9/2016 per la precisazione delle conclusioni.

Con ricorso notificato il 5/9/2016 il fallimento ha proposto allora regolamento di giurisdizione.

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato controricorso e presentate successivamente memorie, il regolamento e’ stato deciso all’udienza camerale dell’11/4/2017.

OSSERVA IN DIRITTO

Premesso che la domanda proposta dal fallimento alla udienza del 28/10/2015 integra una subordinata di cui non deve tenersi conto ai fini della determinazione della giurisdizione (C. Cass. 2008/9745 e 2012/2926), osserva quanto alla principale il Collegio che il ricorrente ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano innanzitutto in ragione della riconducibilita’ dell’azione revocatoria di cui alla L. Fall., articolo 66, nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000.

La (OMISSIS) ha dichiarato di condividere la tesi del fallimento, mentre la (OMISSIS) l’ha contestata, sostenendo la necessita’ di fare riferimento al Regolamento CE n. 44/2001 (applicabile ratione temporis) e la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice di Malta, nel cui territorio si trovava la sua sede ed il domicilio dei trusts.

Cio’ posto, giova rammentare che il problema della materia cui ascrivere l’actio pauliana e’ gia’ stato affrontato da queste Sezioni Unite che con sentenza n. 6899/2003 l’hanno risolto nel senso della sua sussumibilita’ nell’area “civile e commerciale” e, per l’effetto, dell’applicabilita’ – a seconda dei casi – della Convenzione di Bruxelles (richiamata dalla L. n. 218 del 1995, articolo 3, comma 2) ovvero del Reg. CE 44/2001 e, piu’ in particolare, della disposizione (comune ad entrambi) di cui all’articolo 5, n. 1, secondo la quale il soggetto domiciliato nel territorio di uno Stato membro puo’ essere convenuto in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione e’ stata o deve essere eseguita.

Tale precedente non e’, tuttavia, risolutivo ai fini del presente regolamento perche’ in quel caso si trattava di revocatoria ordinaria proposta dal creditore in assenza di una procedura d’insolvenza, mentre nella vicenda di cui si discute l’azione e’ stata proposta dal curatore del fallimento delle persone che avevano costituito i trusts.

Il ricorrente – e con esso la (OMISSIS) – ha sostenuto che tale circostanza varrebbe ad attribuirle la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa.

La (OMISSIS) ha sostenuto invece il contrario, sostenendo che anche se proposta dal curatore, si tratterebbe pur sempre dell’ordinaria azione di cui all’articolo 2901 c.c., accordata in via generale a tutti i creditori e da essi esperibile indipendentemente dall’esistenza di un vero e proprio stato di crisi finanziaria.

Cosi’ riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova rammentare che la Corte di Giustizia UE si e’ occupata piu’ volte dell’argomento, stabilendo che in base agli articoli 3 e 25 del Reg. CE n. 1346/2000, i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata una procedura d’insolvenza hanno giurisdizione anche sui convenuti aventi sede o domicilio in un altro Stato membro qualora l’azione contro di essi proposta sia qualificabile come direttamente derivante dalla procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa (v., in particolare, le sentenze in cause 133/78, 339/07, 213/10, 157/13 e 295/13).

A questo proposito, ha pero’ chiarito la Corte che per qualificare come sopra un’azione non basta che la stessa venga esercitata nell’ambito di una procedura d’insolvenza, occorrendo anche – e soprattutto – che la stessa si fondi su disposizioni in deroga alle norme generali del diritto comune.

Non si deve cioe’ trattare di una normale azione che venga occasionalmente esercitata dal curatore solo perche’ il titolare della stessa e’ nel frattempo fallito (sentenza in causa 157/13), ma di un’azione che pur se proponibile anche in assenza di una procedura d’insolvenza, tragga da essa titolo e sia dunque fondata su norma costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale (v. par. 22 della sentenza in causa 295/13).

Nel caso di specie, il curatore ha agito nella qualita’ di organo della procedura non in sostituzione dei falliti, ma “contro” di essi, al fine di recuperare beni asseritamente costituiti in trust con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

L’azione da lui proposta e’ prevista espressamente dall’articolo 66 della legge fallimentare.

La sua legittimazione non deriva, quindi, da un’applicazione coordinata delle norme di diritto comune, ma da una disposizione specifica, destinata esclusivamente a lui per il caso d’insolvenza.

Il fatto che la stessa postuli gli stessi presupposti di quella prevista dall’articolo 2901 cc e l’esperibilita’ di quest’ultima anche in assenza di una procedura concorsuale non sono di per se’, neppure in via generale ed astratta, circostanze decisive per escludere la possibilita’ di riguardare quella di cui alla L. Fall., articolo 66, come un’azione direttamente derivante dal fallimento (v. par. 24 della sentenza in causa 295/13).

In concreto, poi, le due azioni, pur generando da una comune matrice, presentano delle non trascurabili differenze, innanzitutto perche’ quella di cui all’articolo 2901 c.c., puo’ essere liberamente esercitata dal creditore, che agisce nel suo esclusivo interesse e beneficio, nel senso che l’eventuale accoglimento dell’azione giova soltanto a lui.

Il curatore e’ invece tenuto ad attivarsi.

Egli agisce nell’interesse della massa e l’accoglimento della domanda giova a tutti i creditori.

L’esperimento vittorioso dell’azione di cui all’articolo 2901 c.c., consente unicamente al creditore di procedere successivamente all’esecuzione. L’accoglimento dell’azione di cui alla L. Fall., articolo 66, ha invece un effetto sostanzialmente recuperatorio dei beni.

Il giudice competente a conoscere della domanda ex articolo 2901 c.c., e’ quello individuato dagli ordinari criteri di collegamento.

In deroga a quanto sopra, la domanda di cui alla L. Fall., articolo 66, si propone invece al Tribunale fallimentare, all’evidente fine di aumentare la rapidita’ e l’efficacia della procedura mediante la concentrazione della causa presso il giudice che avendo tutti gli atti e la conoscenza dell’intera vicenda, si trova verosimilmente nelle condizioni di poter pronunciare in maniera piu’ adeguata degli altri.

L’azione di cui all’articolo 2901 cc e’ soggetta al solo limite della prescrizione quinquennale, mentre quella di cui alla L. Fall., articolo 66, anche alla decadenza di tre anni dalla dichiarazione di fallimento (articolo 69 bis).

L’esercizio dell’azione di cui all’articolo 2901 c.c., da parte di uno dei creditori non preclude agli altri d’intervenire nel giudizio o di proporre altre analoghe azioni.

L’esercizio dell’azione di cui alla L. Fall., articolo 66, impedisce, invece, la proposizione di autonome iniziative da parte dei creditori, che non sono legittimati neppure ad intervenire od a permanere nel giudizio avviato o proseguito dal curatore (C. Cass. SU 2008/29420).

In ragione di tutto quanto sopra, ritiene il Collegio di poter affermare che la revocatoria ordinaria proposta dal curatore si connota di caratteristiche tali da giustificarne la qualifica di azione direttamente derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa.

Simile conclusione non contrasta con quanto ritenuto dalla succitata C. Cass. SU 2008/29420, secondo la quale l’azione revocatoria proposta dal curatore resta pur sempre “la medesima prevista dal codice civile”, perche’ tale affermazione dev’essere valutata con riferimento all’oggetto di quel giudizio e delle valutazioni ad esso relative, non sovrapponibili a quelle del caso di specie, in cui si tratta unicamente di vedere se ai fini della competenza internazionale l’azione di cui all’articolo 66 esibisca o meno delle particolarita’ sufficientemente significative.

E la risposta al quesito non puo’ essere che positiva ove si consideri che come in precedenza esposto, le due azioni, fermi restando i loro indubbi tratti comuni, presentano pero’ delle altrettanto indubbie differenze che sebbene non fondamentali ai fini del giudizio definito da C. Cass. 2008/29420, appaiono invece decisive ai fini della risposta da dare al presente regolamento.

Non varrebbe, d’altronde, replicare che quella sopra indicata rappresenterebbe soltanto una delle due possibili letture per cui, nel dubbio, dovrebbe seguirsi l’altra propugnata dalla (OMISSIS), dato che secondo i principi affermati dalla CGUE, a fronte di due interpretazioni alternative bisogna privilegiare quella che amplia l’accezione di materia “civile e commerciale” di cui al Reg. CE 44/2001 e non quella che allarga il campo di applicazione del Reg. CE 1346/2000 (v. sentt. in C-292/08 e 157/13, par. 22).

Per le considerazioni sopra esposte, infatti, la lettura indicata dal Collegio risulta l’unica consentita dalla legge nazionale e comunitaria e puo’ essere, pertanto, predicata senza necessita’ di procedere al rinvio pregiudiziale richiesto dalla (OMISSIS).

Come infatti piu’ volte ricordato da questa Corte (v., fra le ultime, 2016/6230, 2013/20701), il rinvio pregiudiziale non costituisce un meccanismo automaticamente attivabile a semplice richiesta delle parti, spettando pur sempre al giudice di valutarne la necessita’ che, come gia’ detto, nel caso di specie va esclusa, essendosi in presenza di un acte claire in ragione dell’evidenza dell’interpretazione anche alla luce delle precedenti, sia pur non specifiche, pronuncie della Corte sull’argomento (C. Cass. 2016/8472, 2016/6230, 2015/5514, 2013726924, 2012/4776).

Tenuto dunque conto di cio’ e considerato che l’inquadrabilita’ nell’area del Reg. 1346/2000 esclude l’operativita’ del Reg. 44/2001, dev’essere affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla causa promossa contro la (OMISSIS) dal fallimento della societa’ di fatto (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il giudice del merito provvedera’ anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, al quale rimette anche la regolamentazione delle spese di lite della presente fase

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