Corte di Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 2 agosto 2017, n. 19169

Nel vigore del testo dell’articolo 391 c.p.c., comma 1, sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera i), convertito con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all’esito di essa con la forma dell’ordinanza

 

Ordinanza 2 agosto 2017, n. 19169

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sezione

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3251/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L’Avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del R.Decreto Legge n. 1568 del 1933, articolo 56, comma 4, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 22 luglio 2015, con la quale e’ stato rigettato il suo ricorso avverso la deliberazione del 7 novembre 2012, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha disposto la sua cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati presso detto ordine, tenuto ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) e nel quale la ricorrente figurava iscritta in ragione della sua qualita’ di dipendente dell’Universita’ (OMISSIS) abilitata alla professione.

Nel ricorso rivolto a queste Sezioni Unite la ricorrente formulava istanza di sospensione dell’esecutivita’ della sentenza ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo articolo 36, comma 7.

2. Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecce non ha resistito al ricorso.

3. La trattazione dell’istanza cautelare veniva fissata nella camera di consiglio del 22 marzo 2016 ed all’esito, con ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite rigettavano l’istanza di sospensione.

4. La trattazione del merito del ricorso veniva fissata per l’odierna udienza e, in vista di essa, la ricorrente, in data 6 giugno 2017 e dopo la comunicazione del relativo decreto di fissazione dell’odierna udienza, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso.

Considerato che:

1. La rinuncia al ricorso appare rituale ai sensi dell’articolo 390 c.p.c., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dalla parte.

Essa e’ stata anche notificata alle parti rimaste intimate, ancorche’ non ve ne fosse bisogno a norma dell’ultimo comma della citata norma.

2. Stante la ritualita’ della rinuncia se ne deve prendere atto e dichiarare l’estinzione del processo cassazione.

3. L’adozione della presente pronuncia avviene con la forma dell’ordinanza, in applicazione, sebbene sulla base di altra ragione, del principio di diritto che era stato affermato nel vigore della norma dell’articolo 391 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 15.

Con riferimento a quel testo, che, com’e’ noto, prevedeva che “sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto”, Cass. (ord.) n. 1878 del 2011 (poi seguita conforme giurisprudenza) aveva statuito che “La decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che e’ tale la forma di decisione collegiale prescritta dall’articolo 375 c.p.c., n. 3, per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia”.

Con riferimento alla situazione normativa vigente, cioe’ al testo dell’articolo 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera i), convertito con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016 (testo che e’ applicabile al presente ricorso ex articolo 1, comma 2, dello stesso D.L., essendo stata fissata l’odierna pubblica udienza dopo l’entrata in vigore della detta legge di conversione), si rileva che il principio dell’applicabilita’ della forma dell’ordinanza anche qualora la rinuncia avvenga dopo fissazione dell’udienza pubblica, com’e’ accaduto nella specie, si giustifica perche’ l’articolo 391 c.p.c., comma 1, ora vigente prevede la forma dell’ordinanza, quale forma “ordinaria” della decisione sull’estinzione, allorquando la Corte non debba decidere su altri ricorsi.

Sicche’, l’adozione della forma dell’ordinanza discende direttamente da cio’, pur essendo stato abrogato nell’articolo 375 c.p.c., comma 1, il n. 3 (sempre dallo stesso Decreto Legge n. 168, come convertito dalla L. n. 197 del 2016).

Il principio di diritto che viene in rilievo e’, dunque, il seguente: “Nel vigore del testo dell’articolo 391 c.p.c., comma 1, sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 bis, comma 1, lettera i), convertito con modificazioni, nella L. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all’esito di essa con la forma dell’ordinanza”.

2. Conclusivamente il processo di cassazione introdotto dal ricorso e’ dichiarato estinto per rinuncia.

Non si deve pronunciare sulle spese, non essendovi soggetti intimati costituti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

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