Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 26380del 26 novembre 2013

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 17 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva parzialmente il gravame dellìl avverso la sentenza di accoglimento della domanda di K.M. nei confronti dell’I., per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa, disattendendo la tesi dell’ I. sulla necessità del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed accogliendo l’appelio con riferimento alla non debenza della rivalutazione monetaria;

3. Avverso detta sentenza ricorre I. mentre la controparte resiste con controricorso.
4. L’lstituto denunzia violazione dell’art. 41 d.lgs. 286/98 e dell’art. 80 legge 388/2000, assumendo la necessità della carta di soggiorno per fruire dei benefici richiesti;
5. il ricorso è manifestamente infondato;
6. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato: “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Il suddetto assegno – attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità – costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e o restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall’evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
7. Già con la sentenza n. 306/ 2008 la Corte aveva affermato che << al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolinente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini>>.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ad integrazione della quale ribadisce l’adesione alla giurisprudenza formatasi in tema di carta di soggiorno, sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiomanti di lungo periodo (dal 14 febbraio 2007, giomo di entrata in vigore del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 – Attuazione della direttiva 2003/ 109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9) (v., sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 4 del 2013 e Cass. 10. Inoltre, la disposta limitazione del novero dei fruitori delle provvidenze di assistenza sociale, operata dalla restrizione dell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 41, derivante dalla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, attraverso la richiesta del requisito della titolarità dell’allora esistente carta di soggiorno, ha dato luogo alle molteplici sentenze della Corte costituzionale, chiamata a valutarne la compatibilità – di volta in volta con riguardo a differenti prestazioni – con i principi costituzionali, tutte di accoglimento (v. sentenze nn. 324/ 2006, 306/2008, 11/ 2009, 187/2010, 61/2011, 329/2011).
11. In tutte le suindicate sentenze è stato affermato il principio secondo cui la fruizione dei servizi sociali, da parte degli stranieri extracomunitari regolari, non può essere condizionata al possesso della carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolo di soggiorno che presuppone, fra l’altro, il possesso di qualificati requisiti di reddito che risultano incompatibili con l’attribuzione delle prestazioni richieste, la natura assistenziale delle quali presuppone la disabilità al lavoro e, quindi, l’incapacità di produrre reddito.

12 In conclusione, come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti (v. Cass. n. 14733 del 2011 e successive conformi fra le quali, da ultimo, Cass. n. 10460 del 2013), il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le nonne che impongono nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.
13. Il ricorso va quindi rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Guido Ponziani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013

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