Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 25154 del 7 giugno 2013
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 23 dicembre 2008 con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato D.A. alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 570 commi 1 e 2 n. 2 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, S.M. , e ai figli minori, M. , V. e D., omettendo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di separazione coniugale.
2. L’avvocato C. B., nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione e, con un unico motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per avere illegittimamente respinto la richiesta di rinvio dell’udienza del 5.6.2012 avanzata dall’avvocato nonostante il legittimo e documentato impedimento per un concomitante impegno difensivo. È stata presentata anche una memoria con cui si ribadisce il motivo proposto nel ricorso.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Lo stesso ricorrente riferisce di avere ricevuto la nomina di difensore il 1.6.2012 e di avere trasmesso a mezzo fax, il giorno precedente l’udienza del 5.6.2012 fissata davanti alla Corte d’appello di Catanzaro con decreto di citazione a giudizio, istanza di rinvio per un concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso, avente ad oggetto la richiesta di affidamento in prova ovvero di detenzione domiciliare nei confronti di altro imputato.
Secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni del difensore, che chieda un rinvio dell’udienza, al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dall’istante per le ragioni rappresentate e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 c.p.p., perché intempestiva essendo stata depositata il giorno antecedente alla stessa udienza. Nel caso in esame, risulta che la Corte d’appello ha esaminato l’istanza, ma ha ritenuto, con ordinanza emessa all’udienza del 5 giugno 2012, di respingerla avendo considerato non prevalente l’impegno prescelto dal difensore e comunque intempestiva l’istanza.
Si tratta di una valutazione di merito che non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. 3.2. Peraltro, deve considerarsi che, secondo una giurisprudenza – non univoca – che questo Collegio condivide, è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza inoltrata a mezzo fax, in quanto l’art. 121 c.p.p. statuisce l’obbligo per le parti di presentare memorie o richieste, che siano rivolte al giudice, mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato dall’art. 150 c.p.p., quale forma particolare di notificazione, ai funzionari di cancelleria per comunicazioni con persone diverse dall’imputato (Sez. V, 19 novembre 2010, n. 11787; Sez. II, 18 dicembre 2003, n. 789; Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 38968; Sez. V, 20 gennaio 2000, n. 3313).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali nonché a versare alla cassa delle ammende una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
Inoltre, A.D. deve essere anche condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.400,00, oltre accessori, in favore della parte civile S.M.
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